Sentenza n. 11600/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa sospensiva, della nota prot. n. -OMISSIS-di trasmissione del decreto dipartimentale n. -OMISSIS-on il quale si dispone il depennamento del Suo nominativo dalla graduatoria di merito del concorso in oggetto approvata con D.D. 1205 del 1° agosto; del decreto dipartimentale n. -OMISSIS-on il quale si dispone il depennamento del Suo nominativo dalla graduatoria di merito del concorso in oggetto approvata con D.D. 1205 del 1° agosto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: depennamento dalla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici, preceduto dall'assegnazione a un ruolo regionale e dalla convocazione per la sottoscrizione del contratto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, vincitore del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, era stato assegnato a un ruolo regionale in una sede distante dalla propria residenza. Deduceva di avere rinunciato all'assunzione perché caregiver esclusivo del genitore disabile grave e sosteneva che l'amministrazione avrebbe dovuto applicare i benefici e la precedenza previsti dalla legge n. 104/1992 già nella fase di assegnazione alla regione, evitando l'assegnazione a una sede incompatibile con le esigenze di assistenza. Contestava quindi la legittimità della clausola del bando che collocava l'applicazione dei benefici alla successiva fase di assegnazione della sede di servizio, deducendo violazione di disposizioni costituzionali, della legge n. 104/1992, dell'art. 601 del d.lgs. n. 297/1994 e dei principi di ragionevolezza, tutela della disabilità, imparzialità e buon andamento. Con un secondo motivo sosteneva inoltre che l'assegnazione fosse stata falsata dalla presenza in graduatoria di candidati collocati con riserva, i cosiddetti "asteriscati", la cui posizione era oggetto di contenzioso, e chiedeva di verificare se, in loro assenza, avrebbe potuto ottenere una diversa regione di assegnazione. Il Ministero si costituiva con memoria di stile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione dell'atto effettivamente lesivo. Secondo il Collegio, la lesione derivava dall'assegnazione al ruolo regionale e dalla connessa convocazione per la sottoscrizione del contratto, atti non impugnati, mentre il ricorso era diretto contro il successivo depennamento dalla graduatoria. Il Collegio ha comunque esaminato il merito e ha ritenuto il ricorso infondato. La clausola del bando stabiliva che i benefici degli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/1992 fossero applicati nell'assegnazione della sede di servizio da parte dell'USR competente. Ne consegue che l'assegnazione alle regioni avviene in base alla graduatoria nazionale, alle preferenze espresse e ai posti disponibili, mentre la precedenza prevista dalla legge n. 104/1992 opera soltanto nella successiva scelta della sede specifica all'interno della regione di destinazione. Estendere la precedenza alla fase di assegnazione regionale determinerebbe la formazione di graduatorie parallele e una riserva di posti non prevista dalla legge, alterando la graduatoria concorsuale e incidendo sui principi di imparzialità e buon andamento. Il motivo relativo ai candidati collocati con riserva è stato respinto congiuntamente alle altre censure, senza riconoscere l'illegittimità dell'assegnazione. Il ricorso è stato quindi rigettato. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, del bando di concorso
nell’assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992
La clausola limita l'applicazione dei benefici della legge n. 104/1992 alla fase di assegnazione della specifica sede di servizio all'interno della regione già attribuita.
art. 21 l. 104/1992
Il diritto di precedenza nella scelta della sede per il lavoratore disabile opera, nel concorso per dirigenti scolastici organizzato su base regionale, nella fase di assegnazione della sede specifica all'interno della regione di destinazione e non nella precedente assegnazione al ruolo regionale.
art. 33, commi 5, 6 e 7, l. 104/1992
Le relative tutele sono applicabili nella fase di scelta della sede di servizio individuata dall'USR, secondo la previsione del bando.
art. 29 d.lgs. 165/2001
Il concorso per dirigenti scolastici è organizzato su base regionale; tale struttura è coerente con l'assegnazione regionale fondata sulla graduatoria nazionale e con la successiva scelta della sede specifica.
art. 601 d.lgs. 297/1994
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione delle tutele connesse alla disabilità, ma il TAR non ne ricava una precedenza nella fase di assegnazione regionale.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento ostano all'estensione della precedenza alla fase di assegnazione regionale, perché essa introdurrebbe una riserva di posti non prevista e altererebbe la graduatoria concorsuale.
art. 3, comma 3, d.P.R. 3/1957
Richiamato dal ricorrente con riguardo al principio concorsuale per l'accesso ai pubblici uffici; la censura non è stata accolta.
art. 20 l. 83/1993
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio concorsuale; la censura non è stata accolta.
art. 35 d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente in tema di accesso mediante concorso ai pubblici uffici; il TAR non ha ravvisato la dedotta alterazione della procedura.
art. 3, comma 1, l. 104/1992
La situazione di disabilità grave del genitore è indicata quale presupposto fattuale dell'esigenza assistenziale dedotta dal ricorrente, ma non comporta una precedenza nella scelta della regione.
Massime di principio
- Nel concorso per dirigenti scolastici organizzato su base regionale, la precedenza prevista dalla legge n. 104/1992 nella scelta della sede non opera nella fase preliminare di assegnazione del candidato al ruolo regionale, che deve avvenire secondo la graduatoria nazionale, le preferenze espresse e i posti disponibili.
- La precedenza derivante dalla legge n. 104/1992 opera nella successiva fase di individuazione della specifica sede di servizio all'interno della regione alla quale il candidato è stato assegnato, quando il competente ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dell'incarico.
- L'estensione della precedenza alla fase di assegnazione regionale introdurrebbe una riserva di posti non prevista dalla normativa e determinerebbe la formazione di graduatorie parallele, con alterazione della graduatoria concorsuale e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
- È inammissibile il ricorso rivolto contro un atto successivo, quale il depennamento dalla graduatoria, quando la lesione sostanziale deriva da un precedente atto di assegnazione regionale e dalla convocazione per la stipula del contratto, rimasti non impugnati.
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