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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10867/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

Un soggetto assunto creditore di due debitori proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, la cessione delle quote di una società compiuta dai debitori a favore di terzi, deducendo che tali atti avevano leso la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d’appello confermava, ritenendo, tra l'altro, tardivamente proposta e comunque rilevante l’eccezione di prescrizione del credito posto a fondamento della revocatoria. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione delle norme sull’appello incidentale e sulla riproposizione delle eccezioni ex artt. 343, 346 e 329 c.p.c., sostenendo che la prescrizione fosse stata implicitamente respinta in primo grado e che, quindi, dovesse essere riproposta con appello incidentale; (2) violazione degli artt. 167, 346 e 112 c.p.c., assumendo che l’eccezione di prescrizione, dedotta solo dopo la riassunzione del giudizio, fosse tardiva e quindi inesistente; (3) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., sostenendo che il termine prescrizionale del credito era stato interrotto da due atti di precetto e rimasto sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza che aveva deciso l’opposizione a precetto; (4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la corte d’appello considerato l’asserita interruzione/sospensione della prescrizione e la conseguente infondatezza dell’eccezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi cumulativamente inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza, osservando che il ricorrente non aveva trascritto o indicato in modo puntuale gli atti e i documenti su cui le censure si fondavano, né aveva fornito prova della formazione del giudicato esterno invocato sulla sentenza che avrebbe definito l’opposizione a precetto. Ha inoltre rilevato che il quarto motivo non indicava un vero "fatto storico" omesso, ma contestava piuttosto la mancata valutazione di eccezioni. La Corte ha anche richiamato la correttezza della ricostruzione della corte territoriale secondo cui, non essendosi formato giudicato sul punto in primo grado, l’eccezione di prescrizione poteva essere utilmente riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., senza necessità di appello incidentale. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per ottenere l'inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli per il creditore

  • art. 2740 c.c.

    richiamato come garanzia patrimoniale generica del creditore

  • art. 343 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'appello incidentale solo in presenza di capo deciso o implicito rigetto

  • art. 346 c.p.c.

    la Corte conferma che le eccezioni non accolte o non esaminate in primo grado possono essere riproposte in appello

  • art. 329 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al passaggio in giudicato implicito di questioni trattate in primo grado

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità della sentenza per errori processuali

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione alle eccezioni sollevabili dal convenuto e alla loro tempestività

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia o ultrapetizione

  • art. 2943 c.c.

    norma invocata per sostenere l'interruzione della prescrizione del credito tramite atti di precetto

  • art. 2945 c.c.

    invocato per affermare gli effetti interruttivi/sospensivi della prescrizione in pendenza del giudizio di opposizione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per la violazione di norme sostanziali sulla prescrizione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte esclude che la censura riguardasse un vero fatto storico omesso

  • art. 366 c.p.c.

    richiede specificità del ricorso e indicazione/trascrizione degli atti e documenti rilevanti, a pena di inammissibilità

  • art. 369 c.p.c.

    impone il deposito e la precisa identificazione dei documenti e atti processuali posti a base del ricorso

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

  • sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia

    richiamata per bilanciare il principio di autosufficienza con il diritto di accesso al giudice, evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il rispetto del principio di specificità e del correlato principio di autosufficienza richiede la trascrizione, almeno per i passaggi essenziali, degli atti e documenti su cui si fonda la censura, non essendo sufficiente un generico richiamo a tali atti.
  • Quando si invoca un giudicato esterno, la parte che lo deduce deve fornire prova certa della sua formazione, producendo la sentenza munita dell’attestazione di passaggio in giudicato; in difetto, il giudicato non può essere valorizzato nel giudizio di legittimità.
  • L’eccezione di prescrizione non esaminata dal giudice di primo grado può essere riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; l’appello incidentale è necessario solo quando sulla questione si sia formato un capo di decisione effettivamente impugnabile o un giudicato implicito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare, in modo generico, la mancata valutazione di eccezioni o argomentazioni giuridiche, dovendo riguardare un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla correttezza delle censure non può essere sostituito da una ricostruzione officiosa degli atti di causa: la Corte non è tenuta a ricercare autonomamente nei fascicoli i presupposti fattuali e documentali del motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoTransazione
RamiProcesso civileEsecuzioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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