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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34805/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva parzialmente accolto l'appello del P.M. applicando la misura degli arresti domiciliari a Maurizio Senese in relazione a plurimi capi di imputazione (bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in relazione a diverse societa', causazione dolosa del fallimento, autoriciclaggio). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per mancato confronto con le argomentazioni difensive (principio di autonoma valutazione), carenza delle esigenze cautelari, errata valutazione della cronologia delle condotte (fatti risalenti al 2017), travisamento della prova in ordine ai rapporti tra Esse Emme Musica s.r.l. e Esse Emme Musica Group s.r.l. e mancata considerazione delle avversita' economiche e della cessazione di cariche societarie dal 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame: le scritture contabili irregolari sono risultate funzionali alle condotte distrattive e la ricostruzione patrimoniale e delle movimentazioni e' stata comunque possibile attraverso verifiche bancarie e riscontri incrociati; il sistematico omesso pagamento dei debiti societari, compresi debiti erariali, e l'accumulo di ingenti passivi sono ritenuti idonei, con grado di credibilita' razionale, a causare il fallimento, con conseguente deduzione del dolo e della prevedibilita' del dissesto; la qualita' di amministratore di fatto e la reiterazione delle condotte giustificano il pericolo di recidiva e l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, ritenendo la sola misura interdittiva inadeguata. Le censure difensive sono state respinte come generiche, di merito o prive di consistenza probatoria. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n.137, conv. L. 18/12/2020, n.176

    Disposizione emergenziale sulla possibilita' di trattare scritture e requisitorie in forma scritta senza discussione orale; richiamata per segnalare che le parti non hanno chiesto discussione orale e per la valutazione della requisitoria scritta del P.G.

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, art. 16

    art. 16, D.L. 30/12/2021, n.228, conv. L. 25/02/2022, n.15

    Norma di proroga della disciplina processuale emergenziale; citata quale base normativa della prosecuzione dell'efficacia delle disposizioni processuali con riferimento alla discussione scritta

  • codice di procedura penale, art. 273

    Presupposto indiziario per l'applicazione di misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la valutazione degli indizi contenuta nell'ordinanza impugnata fosse adeguata e che le doglianze del ricorrente non abbiano messo in dubbio la sussistenza del presupposto indiziario

  • codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c)

    art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma relativa al rapporto tra provvedimento cautelare emesso dal GIP e la richiesta del pubblico ministero; la Corte osserva che la dedotta violazione non rileva in sede di riesame da parte del Tribunale del riesame e che la doglianza era manifestamente infondata

  • legge fallimentare, art. 223, secondo comma, n. 2

    art. 223, 2o comma, n.2 l.fall.

    Riguarda la causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose; la Corte fa richiamo a precedenti che includono l'omesso versamento delle imposte tra le condotte idonee a integrare il reato, confermando l'assimilazione di omissioni sistematiche di pagamento allecategorie provocatorie del dissesto

  • codice di procedura penale, art. 290

    Prevede la misura interdittiva (divieto di esercitare uffici direttivi); la Corte ha ritenuto tale misura inidonea a prevenire il pericolo di recidiva data la qualita' di amministratore di fatto dell'imputato

  • regolamento esecuzione cod. proc. pen., art. 28

    art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale menzionata per l'adempimento di competenze amministrative post-sentenza; la cancelleria e' incaricata degli adempimenti previsti

  • disposizioni attuative codice procedura penale, art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla impugnazione per cassazione; il ricorso era articolato nei limiti consentiti da tale disposizione

Massime di principio

  • Se le scritture contabili sono irregolari, la ricostruzione tramite verifiche bancarie e riscontri incrociati puo' suffragare l'accusa di bancarotta documentale: l'irregolarita' puo' essere considerata funzionale a condotte distrattive
  • Il sistematico omesso pagamento di debiti societari, ivi comprese imposte per piu' annualita' e per importi rilevanti, puo' integrare la causazione dolosa del fallimento quando sia ragionevolmente prevedibile il dissesto
  • Il ruolo di amministratore di fatto giustifica l'applicazione di misure cautelari anche se l'indagato non ricopre piu' cariche formali: rileva la capacita' di influire sulla gestione e la reiterazione di condotte illecite
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare in sede di impugnazione e' necessario proporre censure specifiche e comprovate; deduzioni generiche o riferimenti a 'avversita'' economiche non sopperiscono alla dimostrazione dell'insussistenza del quadro indiziario
  • Le doglianze circa il tempo decorso dalle condotte (fatti antecedenti) hanno scarso effetto quando emergano elementi di condotte reiterate e collegamenti sistematici tra attivita' illecite su piu' esercizi
  • Questioni processuali che attengono al rapporto tra richiesta del P.M. e provvedimento del GIP (es. art. 292 c.p.p.) non sono necessariamente rilevanti in sede di riesame dal Tribunale del riesame o in Cassazione, salvo specifiche violazioni proceduralmente rilevanti
  • Nel valutare l'adeguatezza della misura cautelare il giudice considera sia la pericolosita' dell'imputato (anche alla luce della personalita' e della pervicacia) sia l'efficacia delle misure meno afflittive; l'eventuale inutilita' di misure interdittive puo' giustificare misure piu severe

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