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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29054/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un titolare di agenzia immobiliare agiva per ottenere il pagamento di euro 26.000 a titolo di provvigione, sostenendo di essere stato incaricato dalla proprietaria di un terreno di reperire un acquirente, con pattuizione di una provvigione pari al 3% del prezzo di vendita. La controparte contestava di avere conferito qualsiasi incarico di mediazione, affermando invece che l'agente avesse operato su incarico del potenziale acquirente e che, comunque, avesse espressamente rinunciato a chiedere compensi alla venditrice. La corte di merito aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che mancasse il conferimento dell'incarico da parte della venditrice e che la fattispecie fosse riconducibile a una mediazione atipica/procacciamento d'affari, dovuta solo da chi incarica il mediatore salvo patto diverso; dall'altro, aveva accertato in fatto, sulla base delle testimonianze, l'espressa rinuncia alla provvigione nei confronti della venditrice. Nel ricorso per cassazione il mediatore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2967, 1760, 1754 e 1755 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., contestando: l'esclusione del diritto alla provvigione per mancato incarico della venditrice; l'affermazione della prova di una rinuncia al compenso; l'esclusione del nesso causale tra la sua attività e la conclusione dell'affare. Ha inoltre criticato la valutazione delle prove testimoniali, ritenendole inattendibili o male interpretate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato l'impugnazione. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse sorretta da due rationes decidendi autonome e alternative: la prima, secondo cui nella specie operava una mediazione atipica/c.d. procacciamento d'affari con compenso dovuto solo dal soggetto che aveva incaricato l'agente, salvo patto contrario con l'altra parte; la seconda, secondo cui, anche a voler applicare l'art. 1755 c.c., risultava provata l'espressa rinuncia del mediatore alla provvigione nei confronti della venditrice. La censura non aveva efficacemente attaccato entrambe le rationes, limitandosi in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la memoria del ricorrente perché depositata tardivamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1754 c.c.

    richiamato per definire la mediazione; la Corte ne ha considerato l'eventuale applicabilità ma ha ritenuto decisiva, nel caso concreto, la prova della rinuncia alla provvigione e, in via principale, la riconducibilità della fattispecie a mediazione atipica/procacciamento d'affari.

  • art. 1755 c.c.

    richiamato per il diritto del mediatore alla provvigione; la Corte ha osservato che, anche ove applicabile, il diritto poteva essere escluso dalla rinuncia espressa al compenso e, nella ricostruzione della sentenza di merito, mancava il presupposto del patto contrario rispetto al pagamento unilaterale.

  • art. 1760 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte lo valorizzasse autonomamente nella decisione.

  • art. 2967 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso; il testo della decisione sembra riferirsi alla regola sull'onere della prova, ma la Corte non ne trae un principio autonomo diverso dal giudizio di infondatezza della censura.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento o dichiari di fondare la decisione sul prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non è invece deducibile per contestare la sola valutazione del materiale probatorio, salvo gravissimi vizi motivazionali.

  • art. 247 c.p.c.

    richiamato per ricordare che il divieto di testimoniare del congiunto è venuto meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974; la parentela non comporta di per sé inattendibilità automatica.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per delimitare i motivi di ricorso e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardiva e quindi inammissibile la memoria depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza camerale.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo, in caso di impugnazione totalmente infondata, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il diritto alla provvigione del mediatore può essere escluso quando risulti che l'attività è stata svolta in forza di un incarico unilaterale proveniente solo da una delle parti e non vi sia un patto contrario che estenda l'obbligo di pagamento anche all'altra parte.
  • Anche in presenza di un diritto astrattamente invocabile alla provvigione ex art. 1755 c.c., il compenso non è dovuto se sia provata una rinuncia espressa del mediatore nei confronti del soggetto chiamato al pagamento.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte specificamente; la mancata impugnazione di una di esse rende il ricorso infondato o comunque inidoneo a travolgere la decisione.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove e della credibilità dei testimoni, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio è riservato al giudice di merito, salvo il limite dei vizi motivazionali o delle specifiche anomalie deducibili nei ristretti confini del sindacato di legittimità.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale previsto dall'ordinamento oppure dichiara di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una prova soggetta a regola diversa; non basta contestare l'esito della valutazione probatoria.
  • La parentela del testimone con una parte non determina automaticamente inattendibilità della deposizione, dovendosi verificare in concreto se vi siano ulteriori elementi che ne compromettano la credibilità.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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