Sentenza del 27/01/2017 n. 2046 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Dogane aveva emesso un avviso suppletivo e di rettifica per recuperare dazi doganali e IVA all’importazione, ritenendo falsi i certificati AGRIM allegati a tre bollette doganali presentate nel 2000 presso la dogana di Aosta. La società contestava la legittimità dell’accertamento, sostenendo, tra l’altro, l’applicabilità dello sgravio previsto dall’art. 239 del Codice doganale comunitario per assenza di frode o manifesta negligenza, e lamentava il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che fosse redatto mediante una riproduzione sostanzialmente integrale degli atti processuali, senza una chiara e sommaria esposizione dei fatti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. I singoli motivi sono stati ritenuti comunque inammissibili perché la questione relativa all’art. 239 del Codice doganale comunitario non era stata tempestivamente proposta in primo grado, perché le censure tendevano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e perché il vizio motivazionale non indicava specificamente le prove decisive asseritamente trascurate. La formazione del giudicato ha inoltre escluso la necessità o possibilità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. La CO.MA.CO. è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Dogane le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere "l'esposizione sommaria dei fatti della causa".
Il ricorso deve illustrare in modo sintetico, ordinato e funzionale i fatti sostanziali e processuali rilevanti. La mera riproduzione integrale degli atti non soddisfa il requisito e può comportare l’inammissibilità del ricorso.
Art. 2909 c.c.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.
Quando l’impugnazione è inammissibile, la sentenza impugnata passa in giudicato e le questioni in essa decise non possono essere nuovamente rimesse in discussione.
Art. 239 del Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario
Sgravio dei dazi all'importazione in situazioni particolari che non implicano frode o manifesta negligenza.
Lo sgravio richiede la tempestiva deduzione della relativa pretesa e l’accertamento concreto dei presupposti, tra cui l’assenza di frode o di manifesta negligenza. La valutazione dell’esperienza dell’operatore e della riconoscibilità delle irregolarità appartiene principalmente al giudice di merito.
Art. 267 TFUE, già art. 234 Trattato CE
Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il rinvio riguarda questioni di interpretazione o validità del diritto dell’Unione rilevanti per la decisione, non la semplice rivalutazione dei fatti. Non è necessario né possibile quando il ricorso nazionale è inammissibile e la sentenza è ormai coperta dal giudicato, salvo circostanze eccezionali.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Impugnazione dell'atto impositivo entro sessanta giorni dalla notificazione, a pena di decadenza.
Le contestazioni dell’atto impositivo devono essere proposte tempestivamente e sulla base di motivi specifici. La tardiva introduzione di una nuova causa di impugnazione, come la richiesta di sgravio ex art. 239, non è ammissibile.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Le questioni non dedotte nel primo grado non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo le eccezioni rilevabili d’ufficio. La richiesta di sgravio in esame non era considerata rilevabile d’ufficio.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della norma, non la diversa valutazione dei fatti. Il vizio motivazionale richiede l’indicazione precisa del fatto decisivo omesso e delle specifiche prove rilevanti non esaminate.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre esporre i fatti in modo sintetico, autonomo e ordinato; la trascrizione massiva degli atti può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Le domande e le eccezioni devono essere formulate tempestivamente già nel primo grado di giudizio. Una nuova base giuridica introdotta solo in appello o in cassazione può essere dichiarata tardiva e inammissibile.
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, salvo errori giuridici o vizi motivazionali specificamente dedotti e dimostrati.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non può servire a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti e non supera, di regola, le preclusioni processuali interne.
- Il semplice pagamento dell’importo contestato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: occorre verificare se il pagamento esprima una rinuncia alla controversia oppure sia stato effettuato solo per evitare l’esecuzione provvisoria.
- In materia doganale, l’assenza di partecipazione diretta alla falsificazione non esclude necessariamente la responsabilità tributaria o il diniego dello sgravio; rilevano anche l’esperienza professionale dell’importatore e la riconoscibilità delle irregolarità documentali.
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