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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-907/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 marzo 2021. — Q-GmbH contro Finanzamt Z. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Operazioni di assicurazione, nonché prestazioni di servizi relative a tali operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione – Prestazione fornita per un assicuratore, composta da vari servizi – Qualificazione come prestazione unica. — Causa C-907/19

Giurisprudenza europea62019CJ0907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce i limiti dell’esenzione IVA per i servizi assicurativi di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. Anche se i servizi forniti da Q-GmbH potessero costituire una prestazione unica, la componente principale individuata dal giudice del rinvio – la concessione della licenza per usare un prodotto assicurativo – non integra un’operazione di assicurazione né un servizio reso da mediatore/intermediario assicurativo. Di conseguenza, l’intera operazione non può beneficiare dell’esenzione.

IVA e esenzione per servizi assicurativi: la cessione di un prodotto assicurativo a un assicuratore, con intermediazione e gestione contrattuale accessorie, non rientra nell’esenzione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 se qualificata come prestazione unica.

La questione giuridica

Se l’esenzione IVA prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 si applichi a prestazioni rese a un assicuratore da un soggetto passivo che, oltre a svolgere attività di intermediazione assicurativa, mette a disposizione dell’assicuratore il prodotto assicurativo oggetto di intermediazione e gestisce i contratti conclusi, quando tali attività debbano essere considerate una prestazione unica ai fini IVA.

Principio di diritto

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non esenta dall’IVA una prestazione che, anche se qualificabile come prestazione unica, consista nella fornitura a un assicuratore di un prodotto assicurativo, nel collocamento accessorio di tale prodotto e nella gestione dei contratti conclusi, perché la concessione della licenza sul prodotto non è né un’operazione di assicurazione né una prestazione effettuata da mediatori o intermediari di assicurazione. L’esenzione richiede che la prestazione rientri autonomamente nell’ambito delle operazioni assicurative o dei servizi di intermediazione assicurativa, secondo il contenuto effettivo dell’attività svolta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
  • Umsatzsteuergesetz (UStG), articolo 4, punto 11

Esenzione IVA per servizi assicurativi complessi e prestazione unica

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di IVA, con riferimento all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. Il giudice tedesco chiedeva se l’esenzione per operazioni di assicurazione e per prestazioni di servizi relative a tali operazioni, effettuate da mediatori e intermediari di assicurazione, potesse applicarsi a un insieme di servizi resi da Q-GmbH a un assicuratore.

Fatti e procedimento principale

Q-GmbH sviluppava e commercializzava prodotti assicurativi e aveva concluso un contratto con un assicuratore. In base a tale rapporto, la società forniva tre categorie di servizi:

  • metteva a disposizione dell’assicuratore, tramite licenza non esclusiva, un prodotto assicurativo da essa concepito;
  • collocava tale prodotto per conto dell’assicuratore, adattando le polizze e valutando i rischi;
  • gestiva i contratti di assicurazione conclusi e provvedeva alla liquidazione dei sinistri.

L’autorità fiscale tedesca aveva ritenuto che si trattasse di prestazioni distinte e aveva esentato solo l’attività di intermediazione assicurativa. Q-GmbH contestava tale valutazione, sostenendo che l’intero complesso di attività dovesse essere esentato.

Questione pregiudiziale

Il Bundesfinanzhof chiedeva, in sostanza, se sussistesse una prestazione di servizi relativa a operazioni di assicurazione, effettuata da mediatori e intermediari di assicurazione, esente da IVA, quando un soggetto passivo che svolge un’attività di intermediazione per una compagnia di assicurazioni metta a disposizione di quest’ultima, in aggiunta, anche il prodotto assicurativo oggetto di intermediazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, secondo cui ciascuna operazione è, in linea di principio, distinta ai fini IVA;
  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, che esenta le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, nonché le prestazioni di servizi relative a tali operazioni effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte sulla prestazione unica

La Corte ribadisce i criteri consolidati sulla prestazione unica: occorre considerare tutte le circostanze dell’operazione e verificare se gli elementi siano così strettamente connessi da formare una sola prestazione economica indissolubile. Una componente è accessoria quando non costituisce un fine a sé stante per il cliente, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • la licenza di utilizzazione del prodotto assicurativo è l’elemento che consente all’assicuratore di offrire il prodotto ai clienti;
  • i servizi di intermediazione resi da Q-GmbH non sembrano indispensabili per la distribuzione del prodotto, ma appaiono un’attività distinta e indipendente;
  • non risulta che l’intermediazione svolta da Q-GmbH consenta all’assicuratore di utilizzare meglio la licenza o di fruirne in condizioni migliori.

La Corte aggiunge che analoghe considerazioni valgono per la gestione dei contratti di assicurazione.

Esclusione dell’esenzione per la prestazione principale

Anche supponendo che le prestazioni formino una prestazione unica, l’esenzione non si applica perché la prestazione principale, cioè la concessione della licenza per utilizzare il prodotto assicurativo, non rientra nell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.

La Corte precisa che:

  • tale attività non è un’operazione di assicurazione, poiché il concedente è contrattualmente legato solo all’assicuratore e non assume il rischio assicurato;
  • non è neppure una prestazione di servizi resa da un mediatore o intermediario di assicurazione, perché il contenuto effettivo dell’attività non comprende i tratti essenziali dell’intermediazione, ossia il rapporto con assicuratore e assicurato e la ricerca/messa in relazione dei clienti con l’assicuratore.

Il fatto che Q-GmbH svolga anche attività di intermediazione non è sufficiente a trasformare la concessione della licenza in una prestazione esente.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione IVA non si applica a prestazioni rese da un soggetto passivo che comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo a una compagnia di assicurazioni e, accessoriamente, il collocamento di tale prodotto e la gestione dei contratti di assicurazione, qualora tali prestazioni siano qualificate come prestazione unica ai fini IVA.

Principio affermato

In materia di IVA, una prestazione complessa relativa a prodotti assicurativi non beneficia dell’esenzione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 se la sua componente principale consiste nella concessione di una licenza per l’utilizzazione di un prodotto assicurativo: tale attività non è né operazione di assicurazione né servizio di intermediazione assicurativa, e l’eventuale presenza di servizi accessori esenti non può attrarre l’intera operazione nell’esenzione.

Come è indicizzato

Materieivaassicurazioniesenzioni fiscaliprestazioni unicheintermediazione assicurativa

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