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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-517/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 marzo 2021. — Maria Alvarez y Bejarano e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Riforma dello Statuto – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Nuove disposizioni relative al rimborso annuale delle spese di viaggio e alla concessione dei giorni per il viaggio – Nesso con lo status di dislocato o di espatriato – Eccezione di illegittimità – Principi di parità di trattamento e di proporzionalità – Intensità del controllo giurisdizionale. — Cause riunite C-517/19 P e C-518/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente le impugnazioni di funzionari e agenti contrattuali che contestavano la soppressione, per effetto della riforma del 2013, dei giorni per il viaggio e del rimborso annuale delle spese di viaggio. Conferma che tali benefici possono essere riservati a chi percepisce l’indennità di dislocazione o di espatrio, senza violare parità di trattamento o proporzionalità. Ribadisce inoltre che, in questo ambito, il controllo del giudice è limitato alla manifesta arbitrarietà o inidoneità della scelta legislativa.

Impugnazione contro il diniego, dopo la riforma dello Statuto, dei giorni annuali per il viaggio e del rimborso annuale delle spese di viaggio ai funzionari/agenti non aventi diritto all’indennità di dislocazione o di espatrio.

La questione giuridica

Se il nuovo articolo 7 dell’allegato V e l’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, come modificati dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013, che subordinano i giorni per il viaggio e il rimborso annuale delle spese di viaggio al possesso dell’indennità di dislocazione o di espatrio, violino il principio di parità di trattamento e/o il principio di proporzionalità; inoltre, se il Tribunale abbia errato nel limitare il controllo giurisdizionale alla verifica dell’assenza di arbitrarietà o manifesta inidoneità delle misure.

Principio di diritto

La Corte conferma che, in materia statutaria, il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale e il controllo giurisdizionale, rispetto ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità, si limita a verificare che la differenziazione non sia arbitraria o manifestamente inadeguata e che la misura non sia manifestamente sproporzionata. La subordinazione dei giorni per il viaggio e del rimborso annuale delle spese di viaggio al possesso dell’indennità di dislocazione o di espatrio è conforme ai principi invocati, perché i beneficiari di tali indennità non si trovano in una situazione comparabile a quella dei ricorrenti e la limitazione delle agevolazioni ai soggetti meno integrati nello Stato della sede di servizio è idonea e non eccede quanto necessario.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 dell’allegato V dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 16, 21, 22, 26, 57, 91 e 92 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Impugnazioni contro la soppressione dei giorni per il viaggio e del rimborso annuale delle spese di viaggio

La pronuncia riguarda due impugnazioni riunite proposte da funzionari e agenti contrattuali della Commissione e del Consiglio contro le sentenze del Tribunale che avevano respinto i loro ricorsi di annullamento. I ricorrenti contestavano il nuovo regime introdotto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013, che collega i giorni per il viaggio e il rimborso annuale delle spese di viaggio al possesso dell’indennità di dislocazione o di espatrio.

Contesto normativo e riforma statutaria

Prima della riforma, l’articolo 7 dell’allegato V e l’articolo 8 dell’allegato VII del precedente Statuto prevedevano, in sostanza, giorni aggiuntivi di congedo per il viaggio e un rimborso forfettario annuale delle spese di viaggio verso il luogo d’origine per i funzionari con sede di servizio nel territorio degli Stati membri; tali disposizioni si applicavano anche, per analogia, agli agenti contrattuali. Con il regolamento n. 1023/2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, il legislatore ha modificato tali disposizioni. Il considerando 24 indica che le norme sui giorni di viaggio annuali e sul rimborso annuale delle spese di viaggio dovevano essere modernizzate, razionalizzate e correlate allo status di personale espatriato, rendendone l’applicazione più semplice e trasparente. L’attuale articolo 7 dell’allegato V prevede due giorni e mezzo di congedo supplementare solo per i funzionari aventi diritto all’indennità di dislocazione o di espatrio; l’attuale articolo 8 dell’allegato VII riconosce il rimborso annuale delle spese di viaggio soltanto ai funzionari aventi diritto a una di tali indennità.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti avevano sede di servizio in Belgio, mentre il loro luogo d’origine era situato al di fuori del Belgio. Avevano doppia cittadinanza, compresa quella belga, e non percepivano alcuna indennità di dislocazione o di espatrio. Prima della riforma beneficiavano dei giorni per il viaggio e del rimborso annuale, ma dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013 tali benefici sono venuti meno. Le rispettive istituzioni hanno respinto i reclami amministrativi proposti ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto.

Motivi di primo grado e decisione del Tribunale

Dinanzi al Tribunale i ricorrenti avevano dedotto tre motivi, tutti fondati sull’illegittimità dell’articolo 7 dell’allegato V e dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto:

  • messa in discussione del luogo d’origine;
  • illegittimità del requisito relativo al possesso dell’indennità di dislocazione o di espatrio;
  • violazione dei principi di proporzionalità, certezza del diritto, diritti acquisiti, tutela del legittimo affidamento e del diritto al rispetto della vita familiare.

Il Tribunale ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto, in particolare, che:

  • le modifiche non avessero inciso sulla fissazione del luogo d’origine;
  • il legislatore disponesse di un ampio potere discrezionale nel settore;
  • i beneficiari dell’indennità di dislocazione o di espatrio non si trovassero in una situazione comparabile a quella dei ricorrenti;
  • la scelta legislativa non fosse manifestamente inadeguata né manifestamente sproporzionata.

Primo motivo di impugnazione: intensità del controllo giurisdizionale

I ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse errato nel limitare il controllo alla verifica del carattere arbitrario o manifestamente inadeguato delle disposizioni, sostenendo che il principio di parità di trattamento dovesse essere controllato in modo pieno.

La Corte respinge il motivo. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui il rapporto tra funzionario e amministrazione è disciplinato dallo Statuto e i diritti statutari possono essere modificati dal legislatore, nel rispetto del diritto dell’Unione. In materia statutaria, il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale e, pertanto, una violazione del principio di parità di trattamento sussiste solo se la differenziazione è arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito. Il Tribunale ha dunque correttamente applicato tale standard di controllo.

Secondo motivo di impugnazione: comparabilità delle situazioni

I ricorrenti sostenevano che tutti i funzionari e agenti con luogo d’origine in uno Stato diverso da quello della sede di servizio si trovassero in situazione analoga, indipendentemente dal fatto che percepissero o meno l’indennità di dislocazione o di espatrio, poiché l’oggetto delle disposizioni è consentire il mantenimento dei rapporti con il luogo d’origine.

La Corte respinge anche questo motivo. Osserva che, sebbene l’oggetto generale delle disposizioni resti quello di consentire almeno una visita annuale al luogo d’origine per preservare legami familiari, sociali e culturali, il legislatore ha scelto di correlare tali benefici allo status di espatriato o dislocato per indirizzare meglio le risorse verso chi ne ha maggior bisogno. L’indennità di dislocazione compensa le difficoltà di integrazione nel paese della sede di servizio; l’indennità di espatrio compensa gli svantaggi connessi allo status di straniero. Tali criteri sono oggettivi e identificano soggetti meno integrati nello Stato della sede di servizio. Di conseguenza, chi non soddisfa i requisiti per tali indennità, pur avendo un luogo d’origine all’estero, non si trova in una situazione comparabile a quella dei beneficiari delle indennità stesse.

Terzo motivo di impugnazione: proporzionalità e idoneità della misura

I ricorrenti sostenevano che il nuovo regime fosse meno semplice e meno trasparente del precedente, poiché introduceva criteri molteplici e indiretti, anche distaccando il rimborso dalla distanza effettiva tra sede di servizio e luogo d’origine. Contestavano inoltre che il regime fosse idoneo a riservare i benefici a chi ne avesse maggior bisogno.

La Corte respinge il motivo. Precisa che, in presenza di ampio margine discrezionale del legislatore, il controllo di proporzionalità consiste nel verificare solo se la misura sia manifestamente inidonea. Rileva che l’articolo 4 dell’allegato VII, che disciplina l’indennità di dislocazione e di espatrio, è fondato su criteri oggettivi, chiari e precisi; pertanto, il nuovo collegamento con tali indennità rende applicabili le norme sui viaggi in modo sufficientemente semplice e trasparente. La limitazione dei benefici ai soggetti meno integrati nello Stato della sede di servizio è inoltre idonea a contribuire all’obiettivo generale di efficienza in termini di costi, perseguito insieme alla necessità di assumere personale di qualità su base geografica ampia. Le ipotesi concrete addotte dai ricorrenti circa possibili anomalie di calcolo sono state considerate ipotetiche o teoriche e comunque non idonee a infirmare la legittimità della disciplina.

Dispositivo e spese

La Corte respinge integralmente le impugnazioni. Condanna i ricorrenti a sopportare le proprie spese e, rispettivamente, quelle sostenute dalla Commissione nella causa C‑517/19 P e dal Consiglio nella causa C‑518/19 P; il Parlamento sopporta le proprie spese in entrambe le cause.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • nel settore statutario il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale;
  • il controllo giurisdizionale su parità di trattamento e proporzionalità è limitato alla verifica di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata e di una manifesta sproporzione;
  • il legislatore può riservare i giorni per il viaggio e il rimborso annuale delle spese di viaggio ai soli funzionari e agenti aventi diritto all’indennità di dislocazione o di espatrio;
  • la diversa disciplina è giustificata dal fatto che tali soggetti sono in linea di principio meno integrati nello Stato della sede di servizio e quindi più bisognosi di mantenere i legami con il luogo d’origine.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeaparità di trattamentoproporzionalitàretribuzione e rimborsi dei funzionariimpugnazione

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