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Sentenza

Sentenza del 18/08/2022 n. 24880 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2007 per IRES, IRAP e IVA per: a) azzeramento delle perdite riportate da esercizi precedenti (2005 e 2006) già rettificate con separati avvisi; b) recupero di costi relativi a un'imbarcazione detenuta in leasing, ritenuti non inerenti e quindi indeducibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (violazione di legge per il mancato esame delle contestazioni relative alle perdite riportate da periodi precedenti) e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione affinché si pronunci anche sulla legittimità della rettifica delle perdite pregresse con riferimento al 2007. Sono stati rigettati gli altri motivi, compresa la censura sulla deducibilità dei costi dell'imbarcazione, che la Corte ha ritenuto correttamente valutata dalla CTR in base agli elementi di fatto (uso personale dell'amministratore, marginalità del noleggio, macroscopica antieconomicità). Le spese del giudizio di legittimità saranno decise dalla CTR in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 3

    Fondamento dei motivi di cassazione per omessa pronuncia e per violazione di legge; usato per censurare la mancata valutazione da parte della CTR di questioni rilevanti per il giudizio

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 62

    Norma processuale richiamata nei motivi di nullità per omessa pronuncia e per la regolazione del processo tributario

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 2

    Richiamato nella doglianza sulla competenza e sulle norme processuali applicabili

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Norma processuale citata tra quelle che la ricorrente riteneva violate dalla CTR

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Richiamata nella censura di omessa motivazione su specifici motivi di appello

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 7

    "L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma"

    Principio dell'autonomia dei periodi d'imposta per le persone fisiche, usato come fondamento del principio generale sull'autonomia degli anni d'imposta

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 76

    "L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma"

    Estensione del principio dell'autonomia dei periodi d'imposta ai soggetti IRES, centrale per la valutazione dell'autonomia degli accertamenti annuali

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 84

    Norma sul riporto delle perdite e sul fatto che componenti pluriennali possono produrre effetti su periodi successivi; rilevante per la posizione sulla necessità di esaminare le contestazioni che incidono su più annualità

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109 (ex art. 75)

    Richiamato riguardo al principio dell'inerenza e all'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti; usato per discutere i limiti della deducibilità

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    Norma IVA citata in relazione alle contestazioni relative alla detrazione/riconoscimento dell'imposta nel caso in esame

  • Giurisprudenza (Cass. sez. un. 8500/2021 e altre)

    La Corte richiama consolidata giurisprudenza sul principio di autonomia dei periodi d'imposta e sull'efficacia del giudicato esterno per fatti a efficacia pluriennale, nonché sui criteri di valutazione dell'inerenza e dell'onere della prova

Massime di principio

  • Il principio di autonomia dei periodi d'imposta implica che ogni annualità costituisce un'obbligazione tributaria autonoma, ma ciò non esclude che questioni attinenti a fatti pluriennali (es. perdite riportate) possano e debbano essere esaminate se sono rilevanti per l'accertamento del periodo oggetto del giudizio.
  • Il giudice chiamato a decidere su un avviso di accertamento relativo a un dato periodo deve pronunciarsi anche sulle censure riguardanti rettifiche di periodi precedenti se tali rettifiche sono utilizzate per determinare la pretesa relativa al periodo contestato; la mera affermazione che tali questioni appartengono ad altri anni non esonera il giudice dal valutare la loro rilevanza per il giudizio in corso.
  • Sull'inerenza dei costi grava l'onere della prova in capo al contribuente: questi deve dimostrare l'esistenza del costo, la sua natura e la correlazione funzionale con l'attività di impresa; elementi indiziari (antieconomicità macroscopica, uso personale, marginalità dell'attività) possono legittimare il recupero fiscali da parte dell'Amministrazione.
  • La sproporzione evidente e macroscopica tra costi e ricavi è un forte indice di mancanza di correlazione funzionale del costo con l'attività imprenditoriale e può giustificare la disconoscimento della deducibilità anche se il bene rientra nell'oggetto sociale formale.
  • In casi analoghi è opportuno che il contribuente produca documentazione specifica e prova dettagliata circa la destinazione imprenditoriale dei costi e l'effettiva rilevanza economica dell'attività connessa (ad es. contratti, fatturato relativo, contabilità analitica) per contrastare l'antieconomicità e l'uso personale contestati dall'Ufficio.

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