Sentenza del 18/08/2022 n. 2543 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo tributario - Atti impugnabili - Facoltà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che l'impugnazione di un atto non elencato espressamente nell'art. 19 ma avente natura impositiva costituisce una facoltà e non un onere. Di conseguenza il mancato esercizio di tale facoltà non preclude al contribuente di impugnare successivamente l'atto di riscossione derivante (ad es. la cartella di pagamento).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione secondo cui un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 — ma che ha natura di atto impositivo — avrebbe dovuto essere impugnato immediatamente; si discute se l'impugnazione di tale atto sia un onere obbligatorio e se il mancato ricorso precluda la possibilità di impugnare successivamente un atto di riscossione (ad es. cartella di pagamento).
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 19
L'art. 19 non è interpretato come esclusivo rispetto agli atti impugnabili: atti non espressamente indicati ma che producono effetti impositivi possono essere impugnati; tuttavia l'impugnazione di tali atti è facoltativa e la mancata impugnazione non impedisce il ricorso contro atti successivi di riscossione.
Massime di principio
- Se un atto amministrativo ha natura impositiva (produce effetti giuridici sostanziali in capo al contribuente), è impugnabile anche se non è espressamente menzionato dall'art. 19 d.lgs. 546/1992.
- L'impugnazione di tali atti è una facoltà e non un onere: il contribuente non è obbligato ad impugnarli immediatamente per non perdere la possibilità di tutelarsi in futuro.
- Il mancato ricorso contro l'atto impositivo anteriore non preclude l'impugnazione dell'atto successivo di riscossione (es. cartella di pagamento), che può essere utilizzata per contestare anche le ragioni sottostanti l'atto impositivo.
- In sede pratica conviene valutare situazione di convenienza procedurale: impugnare subito può evitare esborsi e interessi, ma impugnare in occasione dell'atto di riscossione può essere strategico se si mira a contestare anche l'esecuzione; attenzione ai termini e agli effetti della prescrizione e alle eventuali misure cautelari.
- Il giudice valuta la natura sostanziale dell'atto (sostanza vs forma): se dall'atto derivano obblighi o pretese esigibili è probabile che venga qualificato come impugnabile.
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