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Sentenza

Sentenza del 17/08/2022 n. 952 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Tizio impugnava gli avvisi di accertamento qualificando i compensi percepiti per l'attività di istruttore di nuoto come riconducibili alla disciplina fiscale dello sport dilettantistico (art. 67 lett. m) e art. 69 TUIR) erogati ad ASD/SSD non lucrative iscritte nei registri CONI; la CTP di Padova li aveva invece qualificati come redditi di lavoro autonomo per professionalità, continuità e importo non marginale. In appello Tizio ha sostenuto che la presenza di competenze tecniche, la continuità e l'entità del compenso non escludono la disciplina agevolata dello sport dilettantistico; l'Agenzia ha replicato che mancavano i requisiti soggettivi/oggettivi per considerare le somme come redditi diversi dilettantistici e che il contribuente non poteva accedere al regime dei minimi per la preesistenza dell'attività.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di Tizio, annullando la sentenza della Commissione Provinciale di Padova. Ha ritenuto che l'attività di istruttore di nuoto rientri nella fattispecie dell'art. 67 comma 1 lett. m) TUIR (redditi diversi conseguenti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche), richiamando l'art. 35 comma 5 D.L. 207/2008 e la Circolare Ministero del Lavoro n. 37/2014 che includono nella nozione di "esercizio diretto" la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Pertanto preparazione, continuità e misura del compenso non escludono automaticamente l'applicabilità della disciplina speciale; le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 67 comma 1 lett. m) TUIR

    "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ... e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ..."

    La Commissione interpreta la lett. m) nel senso che rientrano nei redditi diversi anche le prestazioni di formazione, didattica, preparazione e assistenza rese nell'ambito di attività sportive dilettantistiche; pertanto i compensi per istruttorato dilettantistico sono qualificabili come redditi diversi se erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

  • art. 69 TUIR

    L'art. 69 disciplina il trattamento fiscale (regime di tassazione) dei compensi connessi allo sport dilettantistico; la Commissione osserva che la misura del compenso incide sul trattamento fiscale previsto da tale norma ma non determina l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 67.

  • art. 35 comma 5 D.L. n. 207/2008

    Interpretazione normativa che estende il concetto di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" alla formazione, didattica, preparazione e assistenza, e viene utilizzata dalla CTR come supporto ermeneutico per l'applicabilità della lett. m).

  • Circolare Ministero del Lavoro n. 37/2014

    La circolare viene richiamata per confermare che nella nozione di esercizio diretto rientrano anche le attività di istruzione e preparazione: sostiene l'interpretazione estensiva che giustifica l'applicazione degli artt. 67 e 69 ai compensi dell'istruttore dilettante.

  • art. 27 comma 2 D.L. n. 98/2011

    Norma richiamata dall'Agenzia per contestare l'accesso al regime dei minimi: stabilisce limiti di applicabilità del regime agevolato per chi aveva già esercitato l'attività prima del periodo di riferimento; la CTR, pur richiamata dalla difesa dell'Amministrazione, non ha ritenuto decisiva tale questione per la qualificazione dei compensi.

  • art. 53 TUIR e art. 1 D.P.R. 633/1972

    Richiamate dall'appellante per contestare la confusione tra possesso di qualifiche e svolgimento professionale: la CTR non ha ritenuto convincente l'argomento dell'Agenzia che equiparava obbligatoriamente competenza e continuità a lavoro autonomo professionale, affermando invece che tali elementi non escludono l'ambito dilettantistico previsto dagli artt. 67 e 69.

Massime di principio

  • Se i compensi sono erogati nell'ambito di attività sportive dilettantistiche riconosciute (es. ASD/SSD iscritte ai registri CONI), rientrano nella fattispecie dell'art. 67 lett. m) anche quando si tratta di formazione, didattica o istruzione sportiva (patentino/qualifica CONI non esclude il carattere dilettantistico).
  • La presenza di preparazione specialistica, la continuità nell'erogazione delle prestazioni e l'entità dei compensi non sono, di per sé, elementi decisivi per ricondurre le somme a reddito di lavoro autonomo: sono compatibili con la qualificazione come redditi diversi se l'attività è effettivamente resa nell'ambito dilettantistico.
  • La misura del compenso rileva per determinare il trattamento fiscale (art. 69 TUIR) ma non per escludere l'applicazione dell'art. 67; pertanto occorre distinguere tra qualificazione reddituale e determinazione dell'imposta.
  • Per poter beneficiare delle agevolazioni (o di regimi speciali) è importante documentare il rapporto con enti sportivi dilettantistici riconosciuti (iscrizione CONI, convenzioni, verbali, bonifici/pagamenti da ASD/SSD) e la finalità non lucrativa degli enti eroganti.
  • La possibilità di accedere a regimi agevolati alternativi (es. regime dei minimi) va valutata separatamente verificando i requisiti temporali e soggettivi stabiliti dalla normativa specifica (es. divieti per attività già esercitate anteriormente).
  • In caso di contestazione con l'Amministrazione finanziaria, richiamare interpretazioni ufficiali (decreti, circolari ministeriali) e la giurisprudenza che estendono la nozione di "esercizio diretto" alle attività di istruzione e preparazione può essere determinante.

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