Sentenza del 17/08/2022 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Rimborso IVA - credito risultante dalla dichiarazione annuale - mancata compilazione Modello VR - termine biennale di decadenza - insussistenza - termine prescrizione decennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso di un credito IVA di €5.566 risultante dall'ultima dichiarazione annuale (quadro RX). La dichiarazione aveva indicato il credito ma non era stato presentato il modello VR previsto dall'art. 38‑bis d.P.R. 633/1972. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo la decadenza biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 per mancata presentazione del modello VR entro il termine; la contribuente ha invece sostenuto che la compilazione del quadro RX nella dichiarazione costituisce manifestazione di volontà di ottenere il rimborso e che l'istanza è soggetta alla prescrizione decennale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto il ricorso in riassunzione, riformando la sentenza di primo grado e annullando il diniego di rimborso dell'Agenzia. Il giudice ha ritenuto che la domanda di rimborso sia stata già esercitata con la compilazione del quadro RX4 della dichiarazione e che il modello VR costituisca un presupposto per l'esigibilità/attuazione del rimborso, non il fatto costitutivo del diritto. Quindi il termine applicabile è la prescrizione decennale e non la decadenza biennale; conseguentemente la contribuente ha diritto al rimborso. L'Agenzia è condannata al rimborso e al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €1.200,00 oltre oneri).
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 38‑bis
art. 38 bis d.P.R. 633/72
Il modello VR è interpretato come adempimento presupponente l'esigibilità e l'esecuzione del rimborso (fase istruttoria/esecutiva), non come atto che costituisce il diritto al credito che nasce dalla dichiarazione (quadro RX).
d.lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La decadenza biennale prevista da tale norma non è applicabile al caso del credito IVA risultante dalla dichiarazione, perché l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo l'adempimento per l'esigibilità; pertanto non può operare per estinguere il diritto al rimborso già manifestato nella dichiarazione.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 57 e 63, comma 3
art. 57 e art. 63, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
In sede di rinvio dopo cassazione il giudizio è ‘chiuso’: non possono essere proposte domande o eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio. Ciò ha portato all'inammissibilità della nuova eccezione dell'Ufficio relativa alla mancata prova dell'esistenza del credito, sollevata solo in sede di rinvio.
Massime di principio
- La compilazione del quadro relativo al credito IVA nella dichiarazione annuale (es. RX4) costituisce esercizio formale del diritto al rimborso; trattasi del fatto costitutivo del credito.
- La presentazione del modello VR è un adempimento volto a rendere esigibile e ad avviare l'iter istruttorio/esecutivo del rimborso, ma non condiziona la nascita del diritto al credito IVA già attestato nella dichiarazione.
- Il termine applicabile alla pretesa di rimborso IVA risultante dalla dichiarazione è la prescrizione ordinaria decennale (e non la decadenza biennale ex art. 21 d.lgs. 546/1992), salvo specifiche fattispecie normative diverse.
- In contenziosi rinviati dopo cassazione le parti non possono introdurre nuove eccezioni o domande non già dedotte nel giudizio originario; le eccezioni nuove possono essere dichiarate inammissibili.
- Per sicurezza pratica: anche se la mancata presentazione del modello VR non estingue il diritto, è consigliabile presentare il VR per avviare tempestivamente la procedura di rimborso e conservare tutta la documentazione probatoria del credito per eventuali richieste istruttorie.
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