Cassazione Civile, Ordinanza n. 18248/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 2009, una plusvalenza di euro 40.000 derivante dalla cessione, per euro 293.495,96, di suoli edificabili in un Comune pugliese. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo sussistente la lottizzazione dei terreni ai fini dell'art. 67 TUIR e affermando anche la mancanza di prove idonee a scalfire la decisione di primo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 67 e 68 TUIR, per avere la CTR qualificato come lottizzati i terreni pur in assenza di convenzione urbanistica e di effettiva esecuzione delle opere di urbanizzazione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e norme del processo tributario, per non essersi la CTR pronunciata sulla censura relativa alla prova del valore finale del bene, posto a base del calcolo della plusvalenza, valorizzato dall'Ufficio anche mediante perizia giurata e valore di mercato ai fini dell'imposta di registro. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente depositava domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018 e la prova del pagamento integrale dovuto.
La decisione
La Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché prende atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018, del pagamento integrale documentato e del fatto che, entro il termine previsto, non è stata presentata istanza di trattazione né è intervenuto diniego della definizione. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. n. 917/1986
La sentenza richiama la norma solo per riassumere le diverse qualificazioni della plusvalenza immobiliare contestata; la CTR aveva ricondotto la fattispecie all'ipotesi delle aree lottizzate, mentre l'Ufficio sosteneva l'erroneità di tale ricostruzione in assenza di convenzione urbanistica e opere di urbanizzazione.
art. 68 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dall'Agenzia come parametro per il calcolo della plusvalenza imponibile.
art. 2697 c.c.
Evocato sia dalla CTR sia dall'Agenzia in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sui fatti costitutivi della pretesa fiscale e sulle contestazioni del contribuente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto in cassazione.
art. 18 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza, in relazione ai requisiti dell'atto nel processo tributario.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza, con riferimento all'appello nel processo tributario.
art. 6 d.l. n. 119/2018
La Corte ribadisce che il termine del 10 giugno 2019 per depositare l'istanza di definizione agevolata ha natura ordinatoria e non perentoria; inoltre richiama la disciplina secondo cui, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego, il processo è dichiarato estinto.
L. n. 136/2018
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la definizione agevolata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Base del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la procedura camerale sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sopravvenuta definizione agevolata della controversia, se perfezionata con il pagamento integrale e non seguita da istanza di trattazione entro il termine previsto, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Il termine previsto per il deposito dell'istanza di definizione agevolata ha natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria, in assenza di espressa previsione di decadenza.
- Quando la disciplina speciale della definizione agevolata prevede l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione, la Corte non è tenuta a scrutinare i motivi di ricorso nel merito.
- Il regime delle spese nel processo estinto per definizione agevolata segue la previsione speciale, restando a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18177/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18178/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18179/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18180/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18186/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18187/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →