Cassazione Civile, Ordinanza n. 30078/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, relativo al parziale omesso versamento dell’imposta su più immobili. In primo grado il ricorso era stato rigettato e la decisione era stata confermata in appello dalla CTR. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 351 del 2001 e dell’art. 14 preleggi, sostenendo che la disciplina speciale sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico dovesse applicarsi al caso concreto anche ai fini IMU; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 6, d.l. n. 351 del 2001 e dell’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992, assumendo che l’esenzione spettasse agli immobili del FIP destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche. Il Comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, aderendo a un orientamento già consolidato secondo cui le disposizioni speciali dettate per l’ICI in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico si estendono anche all’IMU, per l’evidente analogia tra i tributi. Ha inoltre affermato che, in tali operazioni, soggetti passivi dell’imposta non sono le società veicolo o i fondi collegati, bensì i soggetti che hanno in uso i beni e li hanno ricevuti in assegnazione dall’Agenzia del demanio; pertanto, i requisiti per l’esenzione devono essere verificati in capo a questi ultimi. Poiché la fattispecie era già integralmente definita in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell’intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato il parametro processuale invocato per censurare la decisione di merito per error in iudicando su norme sostanziali
artt. 2, 3 e 4 d.l. n. 351 del 2001
sono stati richiamati come disciplina speciale della privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ritenuta applicabile anche all’IMU
art. 14 preleggi
è stato evocato per sostenere l’erronea esclusione dell’applicazione della normativa speciale al caso concreto
art. 2, comma 6, d.l. n. 351 del 2001
la Corte lo interpreta nel senso che, nelle operazioni di privatizzazione immobiliare pubblica, il soggetto passivo non è la società veicolo ma il soggetto che ha in uso i beni assegnati dall’Agenzia del demanio; la disposizione vale anche per l’IMU
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992
è richiamato quale norma esentativa da applicare agli immobili in questione, una volta accertati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina speciale
art. 2, commi 2 e 6, d.l. n. 351 del 2001
dal combinato disposto la Corte desume che le società di cartolarizzazione sono mere veicoli operativi e non i soggetti su cui grava l’imposta
art. 3, comma 1, d.l. n. 351 del 2001
concorre a delineare il regime della privatizzazione immobiliare pubblica e la persistente soggettività passiva in capo all’ente proprietario e gestore
d.m. n. 18765 del 3 novembre 2001
è menzionato come atto regolamentare coerente con la ricostruzione del regime fiscale delle operazioni SCIP/FIP
Massime di principio
- Le disposizioni speciali in materia di imposta sugli immobili previste per la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, originariamente dettate per l’ICI, si applicano anche all’IMU quando sussista una sostanziale analogia tra i due tributi.
- Nelle operazioni di cartolarizzazione o privatizzazione immobiliare pubblica, la società veicolo non è normalmente il soggetto passivo dell’imposta: la soggettività tributaria va individuata in capo al soggetto che abbia la detenzione/uso dei beni o che li abbia ricevuti in assegnazione secondo la disciplina speciale.
- Quando la controversia verte esclusivamente sull’applicazione della corretta disciplina giuridica e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza di merito e decidere direttamente la causa nel merito.
- L’esenzione tributaria deve essere verificata avendo riguardo al soggetto effettivamente destinatario del regime speciale e non al mero veicolo societario che gestisce l’operazione.
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