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Sentenza

Sentenza n. 46/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 78 del 14 febbraio 2024

Giustizia amministrativa202500892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 78 del 14 febbraio 2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento delle annualità non corrisposte, oltre interessi. Il titolo è passato in giudicato il 14 agosto 2024 ed era stato notificato all'Amministrazione il 6 marzo 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché non risultava l'esecuzione del giudicato, il ricorrente ha chiesto l'ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna del Ministero alla penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre ritenuto giustificata, per il ritardo maturato, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da applicarsi dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e in misura corrispondente agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'Amministrazione è stato ritenuto compiuto prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di un giudicato che accerta un credito pecuniario verso una pubblica amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine all'Amministrazione di adempiere entro un termine fissato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, in caso di persistente inadempimento successivo all'ordine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e il termine per l'intervento sostitutivo.
  • Il ritardo dell'Amministrazione nell'esecuzione di un giudicato può giustificare, su richiesta della parte, la fissazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • Per proporre l'azione di ottemperanza relativa a un'obbligazione pecuniaria dell'Amministrazione devono essere verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notifica all'Amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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