Ordinanza n. 1142/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, n. 172 in data 8 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione delle sentenze del TAR Campania n. 172/2024 e n. 1730/2025, concernenti il pagamento di spese di giudizio e contributi unificati
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto reclamo denunciando la mancata esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia e del commissario ad acta nominato nei precedenti giudizi, delle sentenze n. 172 dell'8 gennaio 2024 e n. 1730 del 3 marzo 2025. In particolare, lamentano il mancato pagamento dei contributi unificati versati per l'iscrizione a ruolo sia del primo giudizio sia del successivo giudizio di ottemperanza, nonché degli interessi legali maturati sui contributi e sulle spese di lite relative al primo giudizio. Sostengono che la controversia non riguardi l'esecuzione di decreti della Corte d'appello relativi all'indennizzo per la durata irragionevole del processo e che, pertanto, non siano applicabili né la sospensione prevista dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 né l'autodichiarazione prevista dall'art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Chiedono quindi che sia ordinato al Ministero di corrispondere: il contributo unificato del primo giudizio, con gli interessi sulle somme dovute a titolo di contributo e spese di lite, e il contributo unificato del secondo giudizio, con gli interessi decorrenti dal deposito della sentenza o, in subordine, dal suo passaggio in giudicato.
La decisione
Il TAR non ha definito il reclamo. Ha rilevato preliminarmente che, essendo stato notificato il 16 dicembre 2025, alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 non erano ancora integralmente decorsi i termini a difesa di sessanta giorni, dimezzati rispetto al rito ordinario per i giudizi camerali. La trattazione è stata pertanto rinviata alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. In funzione istruttoria, il Collegio ha ordinato al commissario ad acta nominato per l'esecuzione delle sentenze n. 172/2024 e n. 1730/2025 di trasmettere, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione sulle iniziative adottate, indicandone modi e tempi, oppure sulle ragioni della loro mancata adozione. Ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, legge 30 dicembre 2024, n. 207
La questione relativa all'applicabilità della sospensione è stata prospettata dai ricorrenti, ma non è stata decisa nell'ordinanza.
art. 5-sexies legge 24 marzo 2001, n. 89
autodichiarazione prescritta
L'applicabilità dell'autodichiarazione è stata contestata dai ricorrenti, ma il TAR ha riservato ogni decisione al definitivo.
art. 87 c.p.a.
i termini dei giudizi da trattare in camera di consiglio [sono] dimezzati rispetto a quelli previsti per il rito ordinario
Il Collegio ha richiamato il dimezzamento dei termini processuali per giustificare il rinvio della trattazione e ha ritenuto non ancora integralmente decorso il termine a difesa.
Massime di principio
- Nel giudizio camerale, il rispetto del termine a difesa deve essere verificato con riferimento alla data di notificazione del ricorso o del reclamo, considerando il termine applicabile al rito, anche quando esso sia dimezzato rispetto al rito ordinario; se alla data fissata per la camera di consiglio il termine non è integralmente decorso, la trattazione deve essere rinviata.
- Nel giudizio di ottemperanza o nel reclamo relativo all'esecuzione di un giudicato, il giudice può disporre un incombente istruttorio nei confronti del commissario ad acta, ordinandogli di riferire sulle iniziative concretamente adottate, sui relativi tempi e sulle ragioni dell'eventuale inerzia, prima di assumere le determinazioni definitive.
- Quando il giudice dispone un rinvio istruttorio e riserva ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, l'ordinanza non definisce la domanda di ottemperanza e non consente di individuare una parte vittoriosa.
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