Sentenza n. 1186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che, dichiarata cessata la materia del contendere per l'adozione di un provvedimento favorevole di concessione della cittadinanza, aveva compensato le spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello era limitato al capo sulle spese di lite. L'appellante deduceva l'illegittimità della compensazione, sostenendo che l'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., consente la compensazione soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge; lamentava inoltre il difetto di adeguata motivazione e sosteneva la sussistenza della soccombenza sostanziale o virtuale dell'Amministrazione. In particolare, affermava che l'originario diniego di cittadinanza fosse illegittimo e che il successivo provvedimento favorevole non dipendesse da elementi sopravvenuti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la compensazione delle spese disposta dal TAR. Ha premesso che, nei giudizi definiti con improcedibilità o cessazione della materia del contendere, la liquidazione delle spese deve essere effettuata considerando la soccombenza virtuale. Nel caso concreto, tuttavia, non sussisteva soccombenza sostanziale o virtuale dell'Amministrazione: l'originario diniego si fondava su un apprezzamento discrezionale relativo al legame parentale della richiedente con una persona gravata da precedenti penali e tale apprezzamento non risultava illegittimo. Il successivo riesercizio della discrezionalità, conclusosi con la concessione della cittadinanza, esprimeva una diversa valutazione del merito amministrativo e non dimostrava, da solo, l'illegittimità del precedente diniego. Non risultava, infatti, che l'autotutela fosse stata esercitata per emendare un vizio di legittimità. L'appellante è stato condannato alle spese del giudizio d'appello, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
prevede la compensazione delle spese di lite solo in casi tassativi
La compensazione delle spese è ammessa esclusivamente nei casi previsti dalla disciplina processuale.
art. 26 c.p.a.
richiamato dall’art. 26 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina codicistica sulle spese di lite, inclusa la regola relativa alla compensazione.
Massime di principio
- Quando il giudizio amministrativo si conclude con una pronuncia di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità, la regolazione delle spese deve essere effettuata valutando la soccombenza virtuale delle parti.
- Il successivo riesercizio favorevole della discrezionalità amministrativa non dimostra, di per sé, l'illegittimità dell'originario provvedimento sfavorevole, soprattutto quando il nuovo atto esprima una diversa valutazione del merito amministrativo e non risulti adottato per correggere uno specifico vizio di legittimità.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice deve distinguere tra rimozione o modifica dell'atto per un vizio di legittimità e nuova valutazione discrezionale dell'opportunità amministrativa: solo la prima può costituire elemento significativo per imputare le spese all'Amministrazione.
- Le valutazioni di opportunità amministrativa, anche quando conducano in un momento successivo a un esito opposto rispetto a quello iniziale, non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non emergono profili di illegittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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