Cassazione Civile, Ordinanza n. 16833/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso presentata da una società, poi divenuta banca, per ottenere la restituzione della ritenuta d’acconto del 10% operata sui dividendi distribuiti ai soci, ritenuta che la società assumeva non più dovuta alla luce della nuova disciplina dell’art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal d.lgs. n. 461 del 1997. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la società aveva ottenuto in appello l’annullamento del diniego tacito. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: primo, denunciava la violazione dell’art. 115 c.p.c. sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non contestati fatti invece specificamente contestati dall’Ufficio, in particolare la sussistenza dei presupposti del rimborso; secondo, deduceva nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente, perché la CTR avrebbe prima affermato che l’Ufficio contestava la mancata prova della corretta presentazione dell’istanza e poi avrebbe escluso tale contestazione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati: ha rilevato che le circostanze prospettate dall’Agenzia (omessa indicazione della ritenuta in dichiarazione, mancato scomputo da parte dei soci, identità dei percettori) erano irrilevanti rispetto al diritto al rimborso; ha inoltre affermato che la società aveva assolto l’onere probatorio depositando il mod. F24, dal quale risultava l’indebito versamento della ritenuta non più dovuta ex lege, mentre la CTR aveva correttamente interpretato le difese dell’Ufficio come contestazione soltanto della tardiva e irrituale produzione documentale, non della sua rilevanza probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR che aveva annullato il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sia sul principio di non contestazione sia sull’idoneità della documentazione prodotta dalla società a dimostrare l’indebito versamento della ritenuta. L’Agenzia è stata anche condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
come modificato dall’art. 12 del d.lgs. 12 novembre 1997, n. 461, con decorrenza dal 1° luglio 1998
la ritenuta d’acconto sui dividendi non era più dovuta dalla società erogatrice nei termini prospettati, sicché il versamento effettuato risultava indebito e poteva essere chiesto a rimborso
art. 12 d.lgs. 12 novembre 1997, n. 461
ha modificato la disciplina della ritenuta sui dividendi, rilevante ai fini dell’insorgenza del diritto al rimborso
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato quale base del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso e della relativa impugnazione
art. 115 c.p.c.
invocato come parametro della violazione del principio di non contestazione; la Corte esclude che vi sia stata indebita considerazione di fatti non contestati
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare una pretesa motivazione contraddittoria o apparente; la Corte nega il vizio
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio denunciato
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare la consentita produzione documentale in appello, anche se tardiva o irrituale
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione camerale del ricorso in Cassazione nel rito applicabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, poiché soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il principio di non contestazione rileva solo per fatti storici rilevanti e pertinenti rispetto al thema decidendum; non può essere invocato per attribuire rilievo a circostanze irrilevanti ai fini del diritto fatto valere.
- Ai fini del rimborso di una ritenuta non dovuta, il contribuente assolve l’onere probatorio producendo la documentazione idonea a dimostrare l’indebito versamento; non è necessario provare fatti estranei alla propria posizione o riferiti a soggetti terzi, se non pertinenti al titolo del rimborso.
- La contestazione dell’Amministrazione va letta in modo sostanziale: la mera evidenza della produzione di un documento non equivale alla contestazione della sua rilevanza probatoria, se dalle difese emerge solo un rilievo sulla tempestività o regolarità del deposito.
- Nel processo tributario la produzione documentale in appello è ammessa nei limiti dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la tardività o irritualità del deposito non comporta di per sé inutilizzabilità del documento.
- La motivazione della sentenza non è apparente o contraddittoria quando, letta nel suo complesso, distingue correttamente tra una mera constatazione fattuale e la qualificazione giuridica della contestazione svolta dalla parte avversaria.
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