Sentenza n. 625/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro i dinieghi di due istanze di condono edilizio riguardanti un’unità immobiliare e relative pertinenze
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria aveva impugnato i dinieghi adottati da Roma Capitale nel 2015 sulle domande di condono edilizio presentate nel 1995. Le opere ricadevano in un’area sottoposta a plurimi vincoli paesaggistici, naturalistici e derivanti dalla presenza di un elettrodotto. Dopo pareri favorevoli dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio del 1999 e del 2001, trasmessi all’autorità ministeriale competente, Roma Capitale aveva riaperto l’istruttoria nel 2012, annullato i precedenti pareri favorevoli e richiesto nuovi pareri, dai quali era poi derivato il parere negativo della Soprintendenza nel 2013 e il conseguente diniego delle istanze di condono. In primo grado la ricorrente aveva dedotto, tra l’altro, l’illegittima riapertura del procedimento, la tardività dell’autotutela, la violazione dell’affidamento e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 39, comma 4, della l. n. 724/1994. Il TAR aveva dichiarato inammissibili le censure rivolte al parere della Soprintendenza per omessa notifica del ricorso all’amministrazione che lo aveva emesso, ritenendo inoltre che i vizi residui non avrebbero potuto condurre all’accoglimento poiché il diniego comunale era vincolato. In appello la ricorrente ha contestato tale statuizione, sostenendo di avere impugnato i dinieghi finali di Roma Capitale e non il parere della Soprintendenza, nonché di avere già maturato il silenzio assenso sul condono.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. In rito, ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità: erano stati impugnati i provvedimenti comunali conclusivi del procedimento di condono e non il solo parere della Soprintendenza; inoltre, il ricorso non conteneva censure direttamente riferite a tale parere, sicché non era necessaria la notifica del ricorso all’amministrazione ministeriale. Nel merito, sulla base della documentazione acquisita in istruttoria, il Collegio ha accertato che i pareri favorevoli del 1999 e del 2001 erano stati trasmessi all’autorità ministeriale e che questa non aveva espresso volontà contraria nel termine previsto. È stato quindi ritenuto perfezionato il silenzio assenso sull’istanza di condono al decorso di sessanta giorni dalla trasmissione dei pareri favorevoli. La successiva riapertura dell’istruttoria, l’annullamento dei precedenti pareri favorevoli, l’acquisizione di nuovi pareri e i dinieghi del 2015 non potevano incidere sull’effetto già formatosi. I dinieghi comunali e i nuovi provvedimenti paesaggistici sono stati ritenuti illegittimi perché non avevano considerato l’avvenuta formazione del silenzio assenso. Sono stati annullati i dinieghi ed è stata accertata la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono. Roma Capitale è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge
La disposizione impone la notifica all’amministrazione autrice dell’atto effettivamente impugnato. Se il ricorso è diretto contro il provvedimento comunale conclusivo e non contiene censure autonome contro il parere presupposto di altra amministrazione, non è necessaria la notifica anche a quest’ultima.
art. 39, comma 4, l. n. 724/1994
Il silenzio assenso sull’istanza di condono si forma decorso il termine previsto dalla legge, quando ricorrono i presupposti normativi e sia stato acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 35 l. n. 47/1985
Concorre, unitamente all’art. 32, comma 1, della medesima legge, a disciplinare la formazione del silenzio assenso sul condono relativo a opere realizzate in area vincolata, a partire dal decorso del termine decorrente dalla trasmissione del parere favorevole.
art. 32, comma 1, l. n. 47/1985
Nelle aree vincolate, il silenzio assenso sul condono può perfezionarsi in presenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, con decorrenza dal termine successivo alla trasmissione del parere.
art. 151, comma 4, d.lgs. n. 490/1999
L’autorità ministeriale doveva pronunciarsi entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti; il mancato esercizio del potere nel termine è stato valorizzato ai fini dell’avvenuta formazione del silenzio assenso.
Massime di principio
- Quando è impugnato il provvedimento finale adottato da un’amministrazione procedente, il ricorso non è inammissibile per omessa notifica all’amministrazione che abbia espresso un parere presupposto, se il parere non è autonomamente impugnato e non sono formulate censure direttamente rivolte contro di esso.
- Il silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio relativa a opere realizzate in area vincolata si perfeziona, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 35 della l. n. 47/1985, quando sia stato espresso il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e sia decorso il termine previsto dalla legge dalla trasmissione del parere.
- Una volta perfezionato il silenzio assenso sul condono edilizio, la pubblica amministrazione non può riaprire tardivamente l’istruttoria, annullare i precedenti pareri favorevoli e sottoporre nuovamente la domanda a parametri sopravvenuti, salvo che sussistano e siano esplicitati specifici presupposti di legittimo esercizio dell’autotutela.
- I provvedimenti successivi che negano il condono senza considerare l’avvenuta formazione del silenzio assenso sono illegittimi e devono essere annullati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →