Cassazione Penale, Sentenza n. 36052/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vennarini era stato condannato in abbreviato per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale: omessa presentazione per firma presso la stazione di Corinaldo in più date (1/7/2016, 8/8/2016, 15/8/2016, 26/12/2016, 1/5/2017), mancata ricerca di lavoro, frequenza abituale del bar "barcollo" e della sala slot, e contatti con soggetti pregiudicati (Paolo Principi e Marco Ferretti). È stata contestata la recidiva reiterata nel periodo 1/7/2016-1/5/2017. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) insufficienza dell'elemento soggettivo (assenza di dolo generico); 2) vizio nella determinazione della pena, mancata concessione delle attenuanti generiche e mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. (tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le questioni sollevate riguardassero valutazioni di merito e travisamento della prova non idonee a disarticolare il ragionamento probatorio dei giudici di merito. Ha confermato che per il reato previsto dall'art.75 d.lgs. 159/2011 è sufficiente il dolo generico e che la documentazione del giudizio abbreviato dimostrava le violazioni contestate. Ha altresì considerato legittima la determinazione della pena da parte del giudice del merito (art.133 c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche e dell'applicazione dell'art.131-bis, richiamando la non minima offensività della condotta e la frequentazione di pregiudicati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione alla Cassa delle ammende di euro tremila.
Norme richiamate
art.75 d.lgs. 159/2011
Il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale si integra con qualsiasi comportamento in violazione delle prescrizioni accessorie; è sufficiente il dolo generico (consapevolezza degli obblighi e volontà di non adempiere).
art.8 comma 6 d.lgs. 159/2011
Richiamato come norma che stabilisce le prescrizioni accessorie la violazione delle quali integra il reato previsto dall'art.75.
art.81 cod. pen.
Riferimento alla recidiva/reiterazione quale circostanza rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio.
art.133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: il giudice del merito ha ampia discrezionalità e deve enunciare (anche sinteticamente) la valutazione dei criteri; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del merito richiamando numero delle violazioni e precedenti.
art.131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che i presupposti non ricorressero e che il giudice del merito potesse escluderla anche implicitamente richiamando la non minimale offensività della condotta.
art.62-bis cod. pen.
Riguarda le attenuanti generiche: la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti ritenendo adeguata la motivazione fondata su numero di violazioni e precedenti penali.
art.606 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le censure in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure concernenti valutazioni di merito inammissibili.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riproduzione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.
art.23 d.l. n.137/2020
Richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero presentata in Cassazione.
Massime di principio
- Per il reato di cui all'art.75 d.lgs. 159/2011 (violazione degli obblighi della sorveglianza speciale) è sufficiente il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza degli obblighi e la volontà di non osservarli, indipendentemente dalla finalità sottesa alla condotta.
- La mera dimenticanza o la contestazione apodittica dell'elemento soggettivo è in genere insufficiente in Cassazione se i giudici di merito hanno motivato coerentemente l'accertamento; la Suprema Corte sindaca solo vizi di motivazione macroscopici o travisamenti della prova capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- Le valutazioni probatorie e la ponderazione delle circostanze ai fini della determinazione della pena sono di competenza del giudice del merito; sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è inesistente, illogica o arbitraria.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando il numero delle violazioni e i precedenti penali; tale valutazione è sottratta al sindacato di merito se adeguatamente argomentata.
- L'applicabilità dell'art.131-bis c.p. (tenuità del fatto) può essere esclusa anche con motivazione implicita, purché dal testo della sentenza sia desumibile la valutazione complessiva che giustifica la non riconducibilità alla fattispecie di scarsa offensività.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è rischioso fondare il ricorso su una diversa lettura del materiale probatorio: senza errori di diritto o macroscopici vizi logici la Corte respingerà la censura come inammissibile.
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