Cassazione Civile, Ordinanza n. 19623/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia espressa al ricorso, presentata dopo l’adesione alla definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute. In applicazione del principio già affermato in giurisprudenza, ha dichiarato estinto il processo. La regolazione delle spese è stata compensata. Non vi è stato esame nel merito dei quindici motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società, con recupero di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA per redditi, valore della produzione e imponibili ritenuti superiori a quelli dichiarati. Nei gradi di merito la pretesa era stata solo parzialmente accolta. In cassazione la società ha proposto quindici motivi, tutti incentrati su profili tributari sostanziali: spettanza di disposizioni agevolative speciali, corretta qualificazione di componenti reddituali e sopravvenienze, neutralità fiscale di operazioni di conferimento, deducibilità e ammortamento di avviamento, fabbricati, impianti, contatori e altri cespiti, imputazione per competenza, divieto di doppia imposizione, motivazione della sentenza regionale e disciplina IVA sulle note di credito. Prima della decisione, la società ha però comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e ha depositato la documentazione del pagamento, formulando rinuncia al ricorso e chiedendo l’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 1 D.L. n. 148/2017
richiamato come base della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione; la rinuncia al ricorso è stata collegata all’adesione a tale procedura e al pagamento delle somme dovute
L. n. 172/2017
conversione del D.L. n. 148/2017, richiamata come disciplina della definizione agevolata
art. 115 D.Lgs. n. 267 del 2000
richiamato nel primo motivo di ricorso, ma senza esame di merito per effetto della rinuncia
artt. 14, 15, 21 D.Lgs. n. 164 del 2000
richiamati nel primo motivo di ricorso, senza scrutinio nel merito
artt. 88, 102, comma 4, 102-bis d.P.R. n. 917 del 1986
richiamati nei motivi di ricorso concernenti sopravvenienze attive e ammortamenti, ma non decisi nel merito
art. 175 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato con riferimento alla neutralità fiscale dei conferimenti, senza esame nel merito
art. 103, commi 2 e 3, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato in tema di deduzione dell’avviamento, senza decisione di merito
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato sul criterio di competenza e sul divieto di doppia imposizione, senza esame nel merito
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la dedotta contraddittorietà della motivazione, senza scrutinio di merito
artt. 15 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quattordicesimo motivo, senza esame nel merito
art. 8 L. n. 67 del 1988
richiamato nel quattordicesimo motivo, senza esame nel merito
artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 c.c.
richiamati come canoni ermeneutici nel quattordicesimo motivo, senza esame nel merito
art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quindicesimo motivo, senza esame nel merito
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia espressamente al ricorso a seguito di definizione agevolata e prova del pagamento delle somme dovute, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- La rinuncia al ricorso determina la chiusura del processo senza pronuncia sul merito dei motivi proposti.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, è possibile disporre la compensazione delle spese processuali.
- La definizione agevolata dei carichi tributari, se perfezionata e accompagnata da rinuncia, rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso relativi agli avvisi di accertamento impugnati.
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