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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19623/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia espressa al ricorso, presentata dopo l’adesione alla definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute. In applicazione del principio già affermato in giurisprudenza, ha dichiarato estinto il processo. La regolazione delle spese è stata compensata. Non vi è stato esame nel merito dei quindici motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società, con recupero di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA per redditi, valore della produzione e imponibili ritenuti superiori a quelli dichiarati. Nei gradi di merito la pretesa era stata solo parzialmente accolta. In cassazione la società ha proposto quindici motivi, tutti incentrati su profili tributari sostanziali: spettanza di disposizioni agevolative speciali, corretta qualificazione di componenti reddituali e sopravvenienze, neutralità fiscale di operazioni di conferimento, deducibilità e ammortamento di avviamento, fabbricati, impianti, contatori e altri cespiti, imputazione per competenza, divieto di doppia imposizione, motivazione della sentenza regionale e disciplina IVA sulle note di credito. Prima della decisione, la società ha però comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e ha depositato la documentazione del pagamento, formulando rinuncia al ricorso e chiedendo l’estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1 D.L. n. 148/2017

    richiamato come base della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione; la rinuncia al ricorso è stata collegata all’adesione a tale procedura e al pagamento delle somme dovute

  • L. n. 172/2017

    conversione del D.L. n. 148/2017, richiamata come disciplina della definizione agevolata

  • art. 115 D.Lgs. n. 267 del 2000

    richiamato nel primo motivo di ricorso, ma senza esame di merito per effetto della rinuncia

  • artt. 14, 15, 21 D.Lgs. n. 164 del 2000

    richiamati nel primo motivo di ricorso, senza scrutinio nel merito

  • artt. 88, 102, comma 4, 102-bis d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamati nei motivi di ricorso concernenti sopravvenienze attive e ammortamenti, ma non decisi nel merito

  • art. 175 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato con riferimento alla neutralità fiscale dei conferimenti, senza esame nel merito

  • art. 103, commi 2 e 3, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato in tema di deduzione dell’avviamento, senza decisione di merito

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato sul criterio di competenza e sul divieto di doppia imposizione, senza esame nel merito

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la dedotta contraddittorietà della motivazione, senza scrutinio di merito

  • artt. 15 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel quattordicesimo motivo, senza esame nel merito

  • art. 8 L. n. 67 del 1988

    richiamato nel quattordicesimo motivo, senza esame nel merito

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 c.c.

    richiamati come canoni ermeneutici nel quattordicesimo motivo, senza esame nel merito

  • art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel quindicesimo motivo, senza esame nel merito

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente rinuncia espressamente al ricorso a seguito di definizione agevolata e prova del pagamento delle somme dovute, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
  • La rinuncia al ricorso determina la chiusura del processo senza pronuncia sul merito dei motivi proposti.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, è possibile disporre la compensazione delle spese processuali.
  • La definizione agevolata dei carichi tributari, se perfezionata e accompagnata da rinuncia, rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso relativi agli avvisi di accertamento impugnati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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