Corte di giustizia, Sentenza C-16/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019. — Michael Dobersberger contro Magistrat der Stadt Wien. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 56 e 57 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 96/71/CE – Applicabilità – Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) – Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi – Fornitura di servizi a bordo di treni internazionali – Normativa nazionale che impone obblighi amministrativi in relazione al distacco di lavoratori. — Causa C-16/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha escluso che la direttiva 96/71/CE sul distacco si applichi a servizi di bordo, pulizia e ristorazione resi su treni internazionali in condizioni come quelle del caso Dobersberger. Decisivo è stato il difetto di un legame sufficiente tra l’attività dei lavoratori e il territorio dello Stato membro attraversato dal treno, poiché gran parte del lavoro era svolta nello Stato membro di stabilimento e il servizio iniziava o terminava lì. Per questa ragione, la Corte ha ritenuto assorbita la questione sugli obblighi amministrativi nazionali.
Distacco di lavoratori e fornitura di servizi a bordo di treni internazionali: la direttiva 96/71/CE non si applica quando l’attività ha un legame insufficiente con il territorio dello Stato membro attraversato
La questione giuridica
Se la direttiva 96/71/CE, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), si applichi alla prestazione di servizi di bordo, pulizia e ristorazione su treni internazionali svolta da lavoratori di un’impresa stabilita nello Stato membro di distacco, anche quando: (i) parte rilevante del lavoro è eseguita nello Stato membro di stabilimento dell’impresa; (ii) il contratto è un subappalto a catena; (iii) i lavoratori sono messi a disposizione da un’altra impresa dello stesso Stato membro. In caso negativo, se gli articoli 56 e 57 TFUE ostino a una normativa nazionale che impone obblighi amministrativi e documentali con sanzioni per tali prestazioni.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71/CE non si applica alla fornitura di servizi di bordo, pulizia o ristorazione su treni internazionali, quando i lavoratori svolgono una parte rilevante del lavoro nello Stato membro di stabilimento dell’impresa, vi iniziano o terminano il servizio e non presentano un legame sufficiente con il territorio dello Stato membro attraversato; di conseguenza, non occorre esaminare la compatibilità degli specifici obblighi amministrativi nazionali con gli articoli 56 e 57 TFUE nel caso concreto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 56 e 57 TFUE
- Articolo 58, paragrafo 1, TFUE
- Direttiva 96/71/CE
- Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), direttiva 96/71/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 96/71/CE
- Articolo 2, direttiva 96/71/CE
- Articolo 3, direttiva 96/71/CE
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Regolamento (CE) n. 883/2004
Distacco di lavoratori e servizi a bordo di treni internazionali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in una controversia relativa a sanzioni amministrative irrogate per il mancato rispetto di obblighi previsti dalla normativa austriaca sul distacco dei lavoratori. Il caso concerneva servizi di bordo, pulizia e ristorazione resi su treni internazionali da lavoratori collegati a un’impresa ungherese.
Fatti e procedimento principale
La ÖBB aveva affidato a una società austriaca la gestione dei vagoni ristorante e del servizio a bordo di alcuni treni internazionali; l’esecuzione materiale era stata svolta da una società ungherese mediante subappalti e, in parte, tramite lavoratori messi a disposizione da un’altra impresa ungherese. I lavoratori avevano domicilio, assicurazione sociale e centro di vita in Ungheria, iniziavano e terminavano il servizio in Ungheria e svolgevano in tale Stato membro tutte le attività preparatorie e successive al servizio a bordo.
A seguito di un’ispezione a Vienna, l’amministratore della società ungherese fu condannato per non aver presentato la dichiarazione preventiva di distacco e per non aver tenuto disponibili la documentazione sociale e salariale prevista dagli articoli 7b e 7d dell’AVRAG, con conseguenti sanzioni amministrative di natura penale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava in sostanza:
- se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71 copra servizi di ristorazione, servizio a bordo e pulizia su treni internazionali;
- se rilevi che il contratto sia concluso non direttamente con l’operatore ferroviario, ma tramite una catena di subappalto;
- se rilevi che i lavoratori non siano dipendenti diretti dell’impresa che esegue il servizio, ma siano messi a sua disposizione da un’altra impresa dello stesso Stato membro;
- se, in ogni caso, gli articoli 56 e 57 TFUE ostino alla normativa nazionale che impone obblighi di comunicazione e di conservazione documentale per tali attività.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- la direttiva 96/71/CE, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
- l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), quale disposizione chiave sul distacco nell’ambito di una prestazione di servizi;
- l’articolo 3, che disciplina le condizioni di lavoro e occupazione garantite ai lavoratori distaccati;
- gli articoli 56, 57 e 58, paragrafo 1, TFUE;
- il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CE) n. 883/2004, richiamati nel testo nazionale per i documenti di sicurezza sociale.
Ragionamento della Corte: applicabilità della direttiva 96/71
La Corte ha precisato in via preliminare che i servizi in questione, pur accessori al trasporto ferroviario, non sono intrinsecamente connessi al trasporto in senso stretto; pertanto non rientrano nel regime specifico dei trasporti di cui all’articolo 58 TFUE, ma nel settore generale dei servizi.
Tuttavia, per essere ricompresi nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71, i lavoratori devono essere effettivamente "distaccati" in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente, con un legame sufficientemente stretto con il territorio dello Stato membro ospitante. La Corte ha ritenuto che tale legame mancasse nel caso di specie, poiché:
- la parte rilevante delle prestazioni era svolta nello Stato membro di stabilimento dell’impresa;
- i lavoratori iniziavano o terminavano lì il servizio;
- l’attività sui treni, svolta durante il transito, era solo una parte del complessivo ciclo lavorativo;
- il transito nei territori degli altri Stati membri non era sufficiente, di per sé, a qualificare i lavoratori come distaccati.
La Corte ha inoltre chiarito che sono irrilevanti, ai fini di tale qualificazione, sia la struttura del contratto tramite subappalti a catena, sia il fatto che i lavoratori siano messi a disposizione da un’altra impresa stabilita nello stesso Stato membro dell’impresa esecutrice.
Effetti sulla quarta questione
Poiché la direttiva 96/71 è stata ritenuta inapplicabile alla fattispecie, la Corte ha affermato che non era necessario rispondere alla questione relativa alla compatibilità con l’articolo 56 TFUE della normativa nazionale che imponeva obblighi amministrativi, dichiarativi e documentali con sanzioni penali/amministrative. La Corte ha quindi assorbito la quarta questione.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71/CE deve essere interpretato nel senso che non comprende la fornitura, nell’ambito di un contratto tra un’impresa stabilita in uno Stato membro e un’impresa stabilita in un altro Stato membro e collegata contrattualmente a un operatore ferroviario di quest’ultimo, di servizi di bordo, pulizia o ristorazione per i passeggeri su treni internazionali, quando i lavoratori svolgono una parte rilevante del lavoro nello Stato membro di stabilimento e vi iniziano o terminano il servizio.
Principi utili per la pratica
La sentenza evidenzia che, nel settore dei servizi svolti su treni internazionali, non basta il mero attraversamento del territorio di uno Stato membro per far scattare il regime del distacco. Per gli operatori, è decisivo verificare dove è effettivamente svolta la parte sostanziale dell’attività e dove si colloca il centro operativo del rapporto di lavoro, poiché questi elementi incidono sulla applicabilità della disciplina sul distacco e sui correlati obblighi amministrativi nazionali.
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