Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-502/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019. — Procedimento penale a carico di Oriol Junqueras Vies. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento accelerato – Diritto istituzionale – Cittadino dell’Unione europea eletto al Parlamento europeo mentre è sottoposto a custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento penale – Articolo 14 TUE – Nozione di “membro del Parlamento europeo” – Articolo 343 TFUE – Immunità necessarie all’assolvimento dei compiti dell’Unione europea – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articolo 9 – Immunità riconosciute ai membri del Parlamento europeo – Immunità di viaggio – Immunità di sessione – Ambito di applicazione ratione personae, materiae, temporis delle diverse immunità – Revoca dell’immunità da parte del Parlamento europeo – Richiesta di revoca dell’immunità da parte di un giudice nazionale – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto – Articolo 5 – Mandato – Articolo 8 – Procedura elettorale – Articolo 12 – Verifica dei poteri dei membri del Parlamento europeo a seguito della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 39, paragrafo 2 – Elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, libero e segreto – Diritto di eleggibilità. — Causa C-502/19

Giurisprudenza europea62019CJ0502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha chiarito quando sorge lo status di membro del Parlamento europeo e quale tutela immunitaria spetti a chi sia stato proclamato eletto mentre si trova in custodia cautelare. Ha stabilito che l’immunità di viaggio dell’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7 opera già dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali e serve a consentire all’eletto di recarsi alla prima sessione del Parlamento. Di conseguenza, la custodia cautelare che impedisca tale spostamento deve essere revocata, salvo richiesta di revoca dell’immunità al Parlamento europeo.

Immunità di un eletto al Parlamento europeo proclamato mentre è in custodia cautelare e conseguenze sulla misura detentiva e sulla procedura nazionale di insediamento

La questione giuridica

Se l’articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione si applichi a una persona proclamata eletta al Parlamento europeo mentre è sottoposta a custodia cautelare; se tale immunità copra la fase precedente alla prima sessione del Parlamento; e se, in presenza di tale immunità, il giudice nazionale debba revocare la custodia cautelare ovvero chiedere la revoca dell’immunità al Parlamento europeo.

Principio di diritto

Una persona ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo acquisisce, da quel momento, lo status di membro ai fini dell’articolo 9 del protocollo n. 7 e beneficia dell’immunità di viaggio prevista dal secondo comma, anche se non ha ancora adempiuto formalità richieste dal diritto nazionale per l’insediamento. Se una misura di custodia cautelare impedisce all’eletto di recarsi al Parlamento europeo e di compiere tali formalità, essa deve essere revocata; se il giudice nazionale ritiene di doverla mantenere, deve chiedere senza indugio al Parlamento europeo la revoca dell’immunità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 14 TUE
  • Articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 343 TFUE
  • Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, articolo 9
  • Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, articoli 1, 5, 6, 8, 11 e 12
  • Articolo 223 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Immunità parlamentare europea e custodia cautelare di un eletto al Parlamento europeo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in un procedimento penale a carico di Oriol Junqueras Vies. Il problema centrale è se una persona proclamata eletta al Parlamento europeo mentre è sottoposta a custodia cautelare benefici dell’immunità prevista dall’articolo 9 del protocollo n. 7 e quali effetti tale immunità produca sulla misura restrittiva e sulla possibilità di recarsi al Parlamento europeo.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Junqueras Vies, sottoposto a custodia cautelare dal novembre 2017 in un procedimento penale per fatti connessi al processo secessionista catalano, è stato eletto dapprima al Congreso de los Diputados e poi al Parlamento europeo nelle elezioni del 26 maggio 2019. Dopo la proclamazione ufficiale dei risultati da parte della commissione elettorale centrale spagnola, il Tribunal Supremo gli ha negato un permesso straordinario di uscita dal carcere per adempiere la formalità richiesta dal diritto spagnolo per l’acquisizione della qualità di membro del Parlamento europeo, cioè il giuramento/promessa di osservanza della Costituzione.

Normativa rilevante

La Corte esamina in particolare:

  • l’articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea;
  • l’articolo 14 TUE, sul principio di democrazia rappresentativa e sull’elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;
  • gli articoli 1, 5, 6, 8, 11 e 12 dell’atto elettorale del 1976;
  • l’articolo 223 TFUE, relativo alla disciplina dell’elezione dei membri del Parlamento europeo;
  • l’articolo 343 TFUE, che fonda il regime dei privilegi e delle immunità dell’Unione;
  • l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, sul diritto di eleggibilità.

Le questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se l’articolo 9 del protocollo n. 7 si applichi prima dell’inizio delle sessioni parlamentari a un imputato in custodia cautelare, eletto al Parlamento europeo ma impossibilitato a compiere i requisiti interni di insediamento;
  • se l’eventuale mancato insediamento impedisca comunque di riconoscere l’immunità;
  • se, in caso di immunità, il giudice nazionale debba revocare automaticamente la custodia cautelare o possa procedere a una ponderazione degli interessi in gioco.

Ragionamento della Corte: acquisizione dello status di membro

La Corte afferma che l’articolo 9 del protocollo n. 7 si riferisce ai “membri del Parlamento europeo”, ma non definisce tale nozione. Essa va quindi interpretata alla luce del contesto istituzionale e degli obiettivi del regime di immunità.

Secondo la Corte, in base all’articolo 14, paragrafo 3, TUE e all’atto elettorale, lo status di membro del Parlamento europeo deriva dall’elezione a suffragio universale diretto. In particolare:

  • gli Stati membri restano competenti per la procedura elettorale e per la proclamazione ufficiale dei risultati;
  • il Parlamento europeo prende atto di tali risultati e verifica i poteri dei membri;
  • pertanto, la proclamazione ufficiale dei risultati elettorali fa sorgere lo status di membro del Parlamento europeo ai fini dell’articolo 9 del protocollo.

Distinzione tra status di membro e mandato della legislatura

La Corte distingue tra:

  • lo status di membro, acquisito al momento della proclamazione ufficiale dell’elezione;
  • il mandato relativo alla legislatura, che si colloca nel periodo quinquennale e si collega alla prima sessione del nuovo Parlamento.

Questa distinzione consente di spiegare perché l’immunità di viaggio dell’articolo 9, secondo comma, si applichi già prima della prima sessione: essa tutela proprio il trasferimento dell’eletto verso il luogo di riunione del Parlamento europeo per consentire l’avvio della nuova legislatura e le verifiche dei poteri previste dall’articolo 12 dell’atto elettorale.

Portata dell’immunità riconosciuta

La Corte interpreta l’articolo 9, secondo comma, nel senso che l’immunità copre la persona proclamata eletta quando si reca al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritorna. Questa protezione è funzionale a:

  • garantire il buon funzionamento e l’indipendenza del Parlamento europeo, in linea con l’articolo 343 TFUE;
  • assicurare che la composizione dell’istituzione rifletta la volontà espressa dagli elettori;
  • rendere effettivo il diritto di eleggibilità di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della Carta.

Effetti sulla custodia cautelare

Poiché la custodia cautelare impediva a Junqueras Vies di uscire dal carcere per adempiere la formalità nazionale e per recarsi alla prima sessione del Parlamento europeo, la Corte conclude che l’immunità ostava a tale impedimento. Ne deriva che la misura cautelare doveva essere revocata per consentire l’esercizio dell’immunità di viaggio.

Se tuttavia il giudice nazionale riteneva necessario mantenere la custodia cautelare, la Corte ricorda che l’articolo 9, terzo comma, del protocollo impone di chiedere senza indugio al Parlamento europeo la revoca dell’immunità.

Coerenza con il principio di leale cooperazione

La Corte richiama anche l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, precisando che il giudice nazionale deve valutare gli effetti dell’immunità in altri procedimenti nel rispetto del diritto dell’Unione e della leale cooperazione. Ciò significa che il giudice non può neutralizzare unilateralmente l’effetto utile dell’immunità riconosciuta dal diritto dell’Unione.

Decisione

La Corte risponde che una persona ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo mentre è in custodia cautelare beneficia dell’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7; tale immunità comporta la revoca della custodia cautelare per consentirle di recarsi al Parlamento europeo e compiere le formalità richieste. Se il giudice nazionale ritiene invece di dover mantenere la misura, deve richiedere la revoca dell’immunità al Parlamento europeo.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale dell’unione europeaparlamento europeoimmunità parlamentariprocedimento pregiudizialediritti politici ed eleggibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.