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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-168/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2019. — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG contro Günther Bauer. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Regimi complementari di previdenza – Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Livello minimo di tutela garantito – Obbligo per l’ex datore di lavoro di compensare una riduzione della pensione professionale di vecchiaia – Organismo previdenziale esterno – Effetto diretto. — Causa C-168/18

Giurisprudenza europea62018CJ0168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la tutela dell’articolo 8 della direttiva 2008/94 copre anche i casi in cui la riduzione della pensione complementare derivi dall’intervento di un organismo previdenziale esterno, quando il datore di lavoro insolvente non possa più adempiere al proprio obbligo di compensazione. Ha inoltre precisato che la soglia del 50% non esclude, di per sé, una riduzione manifestamente sproporzionata, ravvisabile quando il beneficiario scenda sotto la soglia di rischio di povertà Eurostat. Infine, la Corte ha riconosciuto l’effetto diretto della disposizione nei confronti dell’organismo di garanzia, se assimilabile allo Stato e competente per quel tipo di prestazioni.

Tutela minima delle pensioni complementari in caso di insolvenza del datore di lavoro e possibilità di invocare direttamente l’articolo 8 della direttiva 2008/94 nei confronti dell’organismo di garanzia

La questione giuridica

Se l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE si applichi anche quando le prestazioni di previdenza complementare sono erogate tramite un organismo interprofessionale vigilato dallo Stato e l’ex datore di lavoro, obbligato dal diritto nazionale a compensare le riduzioni ma insolvente, non possa farlo; quando la riduzione delle prestazioni debba considerarsi manifestamente sproporzionata anche se il beneficiario conserva almeno il 50% dei diritti maturati; se l’articolo 8 abbia effetto diretto; e se possa essere invocato nei confronti di un organismo di diritto privato designato dallo Stato come garante dell’insolvenza.

Principio di diritto

L’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE si applica anche quando la perdita dipende dalla riduzione delle prestazioni di un ente previdenziale esterno e il datore di lavoro insolvente non possa compensarla; una riduzione è manifestamente sproporzionata se, pur restando almeno il 50% delle prestazioni maturate, l’ex lavoratore vive o dovrebbe vivere sotto la soglia di rischio di povertà Eurostat; e tale articolo può avere effetto diretto ed essere invocato contro un organismo di diritto privato designato dallo Stato come garante dell’insolvenza, se esso è assimilabile allo Stato e se la garanzia affidatagli copre effettivamente quel tipo di prestazioni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 8, direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 11, primo comma, direttiva 2008/94/CE

Tutela delle pensioni complementari in caso di insolvenza del datore di lavoro

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in materia di previdenza complementare professionale e insolvenza del datore di lavoro. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE, relativo alla tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia previsti dai regimi complementari di previdenza.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Bauer beneficiava di una pensione professionale finanziata dal suo ex datore di lavoro e pagata, in parte, da una Pensionskasse. A causa di difficoltà economiche dell’ente previdenziale, le prestazioni sono state ridotte nel tempo; il datore di lavoro aveva inizialmente compensato tali riduzioni in forza del diritto tedesco, che gli impone un obbligo di garanzia anche per prestazioni erogate tramite organismi esterni.

Nel 2012 è stata aperta la procedura di insolvenza nei confronti dell’ex datore di lavoro. Il PSV, organismo tedesco di garanzia contro il rischio di insolvenza, ha preso in carico solo alcune voci della pensione, ma ha rifiutato di compensare integralmente le riduzioni operate dalla Pensionskasse. Il sig. Bauer ha quindi chiesto che il PSV garantisse anche tali riduzioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 3 della direttiva 2008/94/CE, che evidenzia l’obiettivo di garantire un minimo di tutela ai lavoratori in caso di insolvenza;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, che definisce l’ambito di applicazione della direttiva;
  • l’articolo 8, che impone agli Stati membri di adottare misure per tutelare i diritti maturati o in corso di maturazione in materia di prestazioni di vecchiaia nei regimi complementari;
  • l’articolo 11, primo comma, che lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di prevedere disposizioni più favorevoli.

Questione sull’applicabilità dell’articolo 8

La prima questione verteva sull’applicabilità dell’articolo 8 a una situazione in cui il datore di lavoro non può, per insolvenza, compensare la riduzione di prestazioni legittimamente effettuata da un organismo interprofessionale vigilato dallo Stato.

La Corte osserva che il sig. Bauer è un ex lavoratore subordinato, che l’ex datore di lavoro è insolvente e che, a causa di tale insolvenza, non è stato possibile compensare la riduzione delle prestazioni pensionistiche complementari. Di conseguenza, i presupposti materiali dell’articolo 8 risultano soddisfatti. La disposizione si applica quindi anche quando le prestazioni sono erogate tramite un ente esterno e la riduzione è stata autorizzata dall’autorità di vigilanza.

Nozione di riduzione manifestamente sproporzionata

Con la seconda questione il giudice tedesco chiedeva quando una riduzione possa considerarsi manifestamente sproporzionata, pur in presenza di una tutela che consenta di conservare almeno metà delle prestazioni maturate.

La Corte ribadisce che l’articolo 8 non impone una garanzia integrale, ma richiede un livello minimo di tutela. Tuttavia, anche se il beneficiario conserva almeno il 50% dei diritti maturati, la riduzione può essere manifestamente sproporzionata quando la capacità dell’interessato di soddisfare le proprie esigenze di vita risulti gravemente compromessa. In particolare, ciò accade se l’ex lavoratore già vive o dovrebbe vivere, a seguito della riduzione, al di sotto della soglia di rischio di povertà stabilita da Eurostat per lo Stato membro interessato.

Effetto diretto dell’articolo 8

Le terza e quarta questione riguardavano l’effetto diretto della disposizione e la possibilità di invocarla nei confronti del PSV.

La Corte afferma che l’articolo 8 della direttiva 2008/94 enuncia un obbligo chiaro, preciso e incondizionato quanto ai beneficiari, al contenuto minimo della tutela e, in linea di principio, al soggetto tenuto a garantirla. Di conseguenza, la disposizione può essere invocata direttamente dinanzi al giudice nazionale.

Invocabilità nei confronti di un organismo di garanzia assimilabile allo Stato

La Corte precisa poi che un ente di diritto privato designato dallo Stato come organismo di garanzia può essere assimilato allo Stato quando è sottoposto al controllo pubblico, riscuote contributi obbligatori con modalità di diritto pubblico e può adottare atti idonei a fondare l’esecuzione forzata. In tali condizioni, le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise dell’articolo 8 possono essere fatte valere nei suoi confronti.

Resta però necessario verificare che il compito di garanzia affidato a tale organismo si estenda effettivamente al tipo di prestazioni di vecchiaia oggetto della controversia. La Corte rimette quindi al giudice nazionale la verifica di questo profilo.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 8 si applica alla situazione descritta nel procedimento principale;
  • una riduzione è manifestamente sproporzionata se il beneficiario scende sotto la soglia di rischio di povertà Eurostat, anche se conserva almeno metà dei diritti maturati;
  • l’articolo 8 può avere effetto diretto e essere invocato contro un organismo di diritto privato designato dallo Stato come garante dell’insolvenza, se esso è assimilabile allo Stato e se la sua missione copre effettivamente le prestazioni in questione.

Principio affermato

La pronuncia conferma che la tutela minima dell’articolo 8 della direttiva 2008/94 non si esaurisce nella soglia del 50% delle prestazioni maturate, ma impone anche di evitare che l’insolvenza faccia scendere l’ex lavoratore sotto la soglia di povertà. La sentenza è inoltre rilevante per l’effetto diretto delle direttive in materia sociale e per l’individuazione degli organismi privati assimilabili allo Stato.

Come è indicizzato

Materieinsolvenza del datore di lavoroprevidenza complementare professionaletutela dei lavoratori subordinatieffetto diretto delle direttivegaranzia delle pensioni professionali

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