Corte di giustizia, Sentenza C-236/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019. — GRDF SA contro Eni Gas & Power France SA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 11 – Risoluzione delle controversie relative agli obblighi imposti al gestore del sistema – Effetti nel tempo delle decisioni dell’organo per la risoluzione delle controversie – Certezza del diritto – Legittimo affidamento. — Causa C-236/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73/CE nel senso che una decisione dell’autorità di regolamentazione, adottata come organo per la risoluzione delle controversie, può incidere sull’intero periodo contrattuale, anche per il tempo anteriore all’insorgere della controversia. La soluzione mira a garantire l’effettività del divieto di pratiche discriminatorie nell’accesso alla rete di distribuzione del gas. La Corte esclude che certezza del diritto e legittimo affidamento, nel caso concreto, impediscano tale effetto temporale.
Direttiva gas naturale: l’autorità di regolazione può, risolvendo una controversia, far retroagire gli effetti della propria decisione all’intero rapporto contrattuale e imporre la conformità del contratto al diritto UE per tutto il periodo di esecuzione.
La questione giuridica
Se l’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73/CE debba essere interpretato nel senso che l’autorità di regolamentazione, quando decide su un reclamo contro un gestore del sistema di distribuzione, deve o può adottare una decisione i cui effetti si estendano anche al periodo anteriore all’insorgere della controversia, fino a imporre la rimozione di una clausola contrattuale incompatibile con la direttiva per l’intera durata del contratto; e se ciò sia ostato dai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
Principio di diritto
L’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73/CE non osta a che l’autorità di regolamentazione, quale organo per la risoluzione delle controversie, faccia produrre effetti alla propria decisione anche per il periodo anteriore all’insorgere della controversia, imponendo a una parte di adeguare il contratto al diritto dell’Unione per l’intera durata del rapporto. Né il principio di certezza del diritto né quello di tutela del legittimo affidamento impediscono una simile soluzione, in assenza di elementi concreti che dimostrino un rischio specifico o di assicurazioni precise dell’autorità nazionale circa la conformità della clausola contestata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/73/CE
- Articolo 1 della direttiva 2009/73/CE
- Articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE
- Articolo 40 della direttiva 2009/73/CE
- Articolo 41, paragrafi 1, 4, 6, 10 e 11, della direttiva 2009/73/CE
- Direttiva 2003/55/CE
- Articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/55/CE
- Articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2003/55/CE
- Direttiva 2009/72/CE
- Articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE
Accesso non discriminatorio alla rete del gas e effetti temporali della decisione dell’autorità di regolazione
La Corte di giustizia, seconda sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in materia di mercato interno del gas naturale. La questione riguarda il potere dell’autorità nazionale di regolazione, adita come organo per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73/CE, di far valere la propria decisione anche per un periodo anteriore alla nascita della controversia.
Contesto fattuale e procedimento principale
La controversia oppone GRDF SA, gestore della rete di distribuzione del gas naturale in Francia, a due fornitori, Eni Gas & Power France SA e Direct énergie. I contratti conclusi con GRDF contenevano una clausola di intermediazione che, nell’ambito dei contratti unici con il cliente finale, trasferiva ai fornitori il rischio degli insoluti dei clienti finali relativi alla tariffa di distribuzione e l’onere della gestione di tali crediti.
Direct énergie ha adito il Cordis, organo di risoluzione delle controversie istituito presso la CRE, sostenendo che tale clausola fosse contraria alla normativa applicabile. Il Cordis ha ordinato a GRDF di trasmettere un addendum contrattuale volto a ripristinare la situazione come se la clausola non fosse mai esistita, precisando che la sua competenza si estendeva all’intero periodo della controversia. La cour d’appel de Paris ha sostanzialmente confermato tale impostazione e GRDF ha proposto ricorso per cassazione.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- la direttiva 2009/73/CE, che stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale;
- l’articolo 32, paragrafo 1, sulla garanzia di un sistema di accesso dei terzi alle reti di distribuzione basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni;
- l’articolo 41, in particolare i paragrafi 1, 4, 6, 10 e 11, che attribuiscono all’autorità di regolazione poteri di controllo, approvazione delle tariffe, modifica delle condizioni di accesso e decisione sulle controversie;
- la direttiva 2003/55/CE, richiamata per la continuità normativa, in particolare l’articolo 18 e l’articolo 33, paragrafo 1;
- la direttiva 2009/72/CE e il suo articolo 37, paragrafo 11, richiamati per analogia sistematica.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se la direttiva 2009/73/CE imponga o consenta che la decisione dell’autorità di regolazione, quando risolve una controversia relativa agli obblighi del gestore del sistema, produca effetti sull’intero periodo contrattuale, anche prima dell’insorgere formale della controversia, con conseguente necessità di conformare il contratto al diritto dell’Unione per tutto il rapporto.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 41, paragrafo 11, non disciplina espressamente gli effetti temporali delle decisioni adottate dall’organo per la risoluzione delle controversie. Occorre quindi interpretare la disposizione alla luce del contesto e della finalità della direttiva.
Nel contesto sistematico, la Corte valorizza il fatto che l’autorità di regolazione deve garantire il rispetto da parte dei gestori degli obblighi imposti dalla direttiva, tra cui quello di assicurare un accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione. A tal fine le sono attribuiti poteri vincolanti e la possibilità di imporre modifiche alle condizioni di accesso, comprese le tariffe.
Quanto alla finalità della direttiva, essa mira a realizzare un mercato interno del gas naturale effettivamente aperto e concorrenziale, assicurando accesso non discriminatorio alle reti. Una lettura che limitasse la decisione dell’organo di regolazione ai soli fatti successivi alla nascita della controversia comprometterebbe tale obiettivo e l’effetto utile della direttiva.
La Corte respinge inoltre l’argomento secondo cui la natura amministrativa della decisione impedirebbe effetti anteriori alla controversia. Ricorda che l’obbligo di dare pieno effetto al diritto dell’Unione grava anche sulle autorità amministrative, non solo sui giudici nazionali. Il termine di due mesi per decidere non incide sulla possibilità di incidere sul periodo contrattuale antecedente.
La Corte rileva infine che la direttiva 2009/73 è in continuità con la direttiva 2003/55 e che i contratti in questione sono stati conclusi dopo il termine di attuazione di quest’ultima. Pertanto, non vi è un ostacolo temporale derivante dalla successione delle direttive.
Certezza del diritto e legittimo affidamento
La Corte esclude che i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impediscano la soluzione adottata. Quanto alla certezza del diritto, mancano elementi concreti che dimostrino rischi specifici derivanti dalla retroazione degli effetti della decisione del Cordis.
Quanto al legittimo affidamento, la GRDF non ha dimostrato di avere ricevuto assicurazioni precise dalla CRE circa la conformità della clausola di intermediazione. La semplice approvazione o il controllo delle condizioni contrattuali da parte dell’autorità di regolazione non basta a fondare un affidamento legittimo in contrasto con il diritto dell’Unione.
Decisione
La Corte risponde che la direttiva 2009/73/CE non osta a che gli effetti di una decisione dell’autorità di regolazione, adottata come organo per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 11, si estendano alla situazione delle parti esistente prima dell’insorgere della controversia. In particolare, nel caso di un contratto di trasporto o distribuzione del gas naturale, l’autorità può imporre a una parte di rendere il contratto conforme al diritto dell’Unione per l’intero periodo contrattuale.
Principio affermato
L’autorità nazionale di regolazione, quando esercita la funzione di risoluzione delle controversie prevista dalla direttiva 2009/73/CE, può rimuovere gli effetti di una clausola contrattuale incompatibile con il diritto dell’Unione anche con efficacia riferita all’intero rapporto contrattuale, senza che ciò sia di per sé contrario ai principi di certezza del diritto o di legittimo affidamento.
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