Corte di giustizia, Sentenza C-290/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019. — RN contro Home Credit Slovakia a.s. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Trnave. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2 – Informazioni da inserire nei contratti di credito – Tasso annuo effettivo globale – Mancata indicazione di una percentuale precisa di tale tasso – Tasso espresso per mezzo di un intervallo compreso tra il 21,5% e il 22,4%. — Causa C-290/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nei contratti di credito ai consumatori, il TAEG non può essere indicato con un intervallo di valori. Il requisito di chiarezza e concisione, insieme alla definizione e alle modalità di calcolo del TAEG previste dalla direttiva 2008/48, richiede un valore percentuale unico. Le eventuali incertezze fattuali nella fase precontrattuale devono essere risolte tramite le ipotesi di calcolo previste dall'allegato I della direttiva.
Contratti di credito ai consumatori: il TAEG deve essere indicato con un tasso unico e preciso, non con un intervallo minimo-massimo.
La questione giuridica
Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che un contratto di credito ai consumatori è conforme quando il TAEG non è indicato con una percentuale precisa, ma mediante un intervallo compreso tra un valore minimo e uno massimo.
Principio di diritto
L'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE osta a che il TAEG sia riportato in un contratto di credito al consumo mediante un intervallo tra un tasso minimo e un tasso massimo: il TAEG deve essere espresso in modo chiaro, conciso e con una percentuale unica e precisa, così da consentire al consumatore di comprendere il costo effettivo del credito e confrontare le offerte. Le incertezze circa la data di messa a disposizione dei fondi o altri elementi non giustificano l'uso di un range, poiché la direttiva prevede ipotesi standardizzate per calcolare comunque un TAEG uniforme.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/48/CE
- Direttiva 2011/90/UE
- Articolo 1 della direttiva 2008/48/CE
- Articolo 3, lettera i), della direttiva 2008/48/CE
- Articolo 4 della direttiva 2008/48/CE
- Articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE
- Articolo 19 della direttiva 2008/48/CE
- Allegato I della direttiva 2008/48/CE
- Legge slovacca n. 129/2010 sui crediti al consumo
TAEG nei contratti di credito al consumo: divieto di indicazione per intervallo
La pronuncia resa nella causa C-290/19, in sede di rinvio pregiudiziale dal Krajský súd v Trnave, riguarda l'interpretazione della direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori. La questione nasceva da un contratto nel quale il tasso annuo effettivo globale era indicato come intervallo tra il 21,5% e il 22,4%.
Fatti e procedimento principale
RN, consumatore, aveva concluso con Home Credit Slovakia a.s. un contratto di credito al consumo per EUR 3 359,14. Nel contratto erano indicati, tra l'altro, l'importo delle rate mensili, il tasso di interesse del 19,62% e un TAEG espresso in forma variabile tra due valori, con la precisazione che esso dipendeva dalla data di messa a disposizione dei fondi e sarebbe stato comunicato successivamente.
Dopo l'integrale rimborso del prestito, RN ha agito in ripetizione dell'indebito sostenendo che il credito dovesse essere considerato senza interessi né spese, perché il TAEG non era stato fissato con un tasso unico. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda; in appello, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se la direttiva 2008/48 ostasse all'indicazione del TAEG mediante un intervallo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 19 della direttiva 2008/48, che sottolinea la necessità di informazioni adeguate e confrontabili, in particolare sul TAEG;
- il considerando 31, secondo cui il contratto deve contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso;
- l'articolo 3, lettera i), che definisce il TAEG come costo totale del credito espresso in percentuale annua;
- l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), che impone di indicare nel contratto il TAEG e l'importo totale dovuto, calcolati al momento della conclusione del contratto, con tutte le ipotesi utilizzate;
- l'articolo 19 e l'allegato I, che disciplinano il calcolo uniforme del TAEG e prevedono ipotesi standardizzate quando alcuni dati non siano noti.
La sentenza menziona anche la legge slovacca n. 129/2010, che recepisce la direttiva e prevede sanzioni se il TAEG non è correttamente indicato.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l'indicazione del TAEG come intervallo non è compatibile né con la formulazione delle disposizioni rilevanti né con l'economia della direttiva.
In particolare:
- la definizione di TAEG come percentuale annua implica un dato numerico preciso;
- l'articolo 19 e l'allegato I impongono un calcolo uniforme che conduce a un risultato preciso, espresso almeno alla prima cifra decimale;
- la funzione del TAEG nel sistema della direttiva è consentire al consumatore di valutare il costo globale del credito e confrontare le offerte.
La Corte sottolinea che un intervallo tra minimo e massimo non soddisfa il requisito di chiarezza e concisione richiesto dall'articolo 10, paragrafo 2, e può indurre il consumatore in errore sulla portata del proprio impegno economico.
Quanto all'argomento relativo all'incertezza sulla data di messa a disposizione dei fondi o sulla data di conclusione del contratto, la Corte lo respinge richiamando le ipotesi supplementari previste dall'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48, che consentono comunque di calcolare il TAEG in modo uniforme anche quando alcuni elementi non siano noti.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE osta a che, in un contratto di credito al consumo, il TAEG sia espresso non da un tasso unico, ma mediante un intervallo che rinvia a un tasso minimo e a un tasso massimo.
Il principio affermato è che il TAEG deve essere indicato in modo preciso, unico, chiaro e confrontabile, non potendo essere sostituito da una fascia di valori nemmeno quando alcune variabili del calcolo siano ancora incerte al momento dell'offerta.
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