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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-176/18

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019. — Club de Variedades Vegetales Protegidas contro Adolfo Juan Martínez Sanchís. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 13, paragrafo 2 e paragrafo 3 – Effetti della privativa – Sistema di tutela a cascata – Messa a coltura di costituenti varietali e raccolta dei loro frutti – Distinzione fra gli atti compiuti sui costituenti varietali e quelli compiuti sul materiale del raccolto – Nozione di “utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali” – Articolo 95 – Protezione provvisoria. — Causa C-176/18

Giurisprudenza europea62018CJ0176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata della tutela conferita dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quando un agricoltore ha piantato piantoni di una varietà protetta e ne ha raccolto i frutti. Distingue nettamente tra atti sui costituenti varietali e atti sui prodotti del raccolto, escludendo che la semplice raccolta di frutti non moltiplicabili integri produzione o riproduzione. Precisa inoltre che gli atti compiuti nel periodo di protezione provvisoria ex articolo 95 non sono "utilizzazioni non autorizzate" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali: distinzione tra atti sui costituenti varietali e atti sui prodotti del raccolto, e irrilevanza della protezione provvisoria ex articolo 95 per qualificare come "utilizzazione non autorizzata" gli atti compiuti prima della concessione della privativa.

La questione giuridica

Se la messa a coltura di piantoni di una varietà protetta e la raccolta dei frutti integri un atto vietato sui costituenti varietali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), oppure un atto relativo ai prodotti del raccolto soggetto alle condizioni dell'articolo 13, paragrafo 3; se il sistema di tutela a cascata si applichi anche alla raccolta in sé o solo agli atti successivi; e se gli atti compiuti nel periodo di protezione provvisoria ex articolo 95 possano costituire "utilizzazione non autorizzata" ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3.

Principio di diritto

La Corte afferma che la messa a coltura di costituenti varietali e la raccolta dei frutti di una varietà protetta che non possono essere usati come materiale di moltiplicazione non costituiscono, di per sé, un atto di produzione o riproduzione di costituenti varietali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a); esse rientrano invece nella disciplina dei prodotti del raccolto e richiedono l'autorizzazione del titolare solo se ricorrono cumulativamente le condizioni dell'articolo 13, paragrafo 3. Inoltre, gli atti compiuti nel periodo di protezione provvisoria di cui all'articolo 95 non integrano una "utilizzazione non autorizzata" ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, perché in quel periodo il titolare ha solo diritto a un indennizzo adeguato e non al potere di vietare o autorizzare gli atti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 2100/94, articoli 5, paragrafo 3, 13, paragrafi 1-3, 16, 94 e 95
  • Convenzione UPOV del 2 dicembre 1961, versione riveduta il 19 marzo 1991, articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali: raccolta dei frutti e protezione provvisoria

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in una controversia tra il CVVP, incaricato di tutelare la privativa sulla varietà di mandarini "Nadorcott", e un agricoltore che aveva acquistato e messo a coltura piantoni della varietà. La Corte interpreta l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2100/94, con particolare attenzione alla distinzione tra costituenti varietali, prodotti del raccolto e tutela provvisoria ex articolo 95.

Fatti e procedimento principale

La privativa comunitaria per la varietà "Nadorcott" era stata concessa il 4 ottobre 2004, dopo una domanda presentata il 22 agosto 1995; il ricorso proposto avverso la concessione aveva effetto sospensivo ed era stato respinto con pubblicazione il 15 febbraio 2006. Nel frattempo, l'agricoltore aveva acquistato piantoni presso un vivaio aperto al pubblico e li aveva piantati prima e dopo la data di efficacia della concessione. Il CVVP aveva agito sia per la protezione provvisoria relativa agli atti anteriori al 15 febbraio 2006 sia per infrazione per gli atti successivi, chiedendo anche la cessazione della commercializzazione dei frutti e il risarcimento del danno.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la messa a coltura dei piantoni e la raccolta dei frutti dovessero essere considerate atti sui costituenti varietali, dunque soggetti alla previa autorizzazione del titolare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a);
  • oppure se si trattasse di atti riguardanti i prodotti del raccolto, soggetti solo alle condizioni restrittive dell'articolo 13, paragrafo 3;
  • se il sistema di tutela a cascata si estendesse anche all'atto della raccolta o solo agli atti successivi, come magazzinaggio e commercializzazione;
  • se gli atti compiuti nel periodo di protezione provvisoria potessero essere qualificati come "utilizzazione non autorizzata" dei costituenti varietali.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama l'articolo 13 del regolamento n. 2100/94, che distingue:

  • al paragrafo 2, gli atti vietati relativi ai costituenti varietali o al materiale del raccolto, tra cui produzione, riproduzione, messa in vendita, vendita e commercializzazione;
  • al paragrafo 3, la regola speciale per i prodotti del raccolto, applicabile solo se il materiale del raccolto è stato ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali e se il titolare non ha avuto una congrua opportunità di esercitare il proprio diritto sui costituenti stessi. Richiama inoltre l'articolo 5, paragrafo 3, sulla nozione di costituenti varietali, l'articolo 16 sull'esaurimento e gli articoli 94 e 95 su infrazioni e protezione provvisoria. In chiave interpretativa è considerata anche la Convenzione UPOV, articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

Ragionamento della Corte sulla prima e seconda questione

La Corte afferma che l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), attribuisce una tutela "primaria" agli atti di produzione o riproduzione di costituenti varietali, mentre il materiale del raccolto beneficia di una tutela "secondaria", limitata dalle condizioni aggiuntive del paragrafo 3. Perciò occorre verificare se la messa a coltura e la raccolta possano generare nuovi costituenti varietali o nuovo materiale del raccolto.

Poiché i frutti raccolti nel caso di specie non possono essere usati come materiale di moltiplicazione, la loro coltivazione e raccolta non sono qualificate come produzione o riproduzione di costituenti varietali. Tali attività rientrano invece nella categoria dei prodotti del raccolto e richiedono l'autorizzazione del titolare solo se i frutti sono stati ottenuti mediante utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali e se il titolare non ha avuto congrua opportunità di esercitare il proprio diritto. La Corte esclude che l'articolo 13, paragrafo 2, possa estendersi direttamente alla semplice raccolta di frutti non moltiplicabili, perché ciò svuoterebbe di contenuto il paragrafo 3.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

Per gli atti compiuti nel periodo tra pubblicazione della domanda e concessione della privativa, la Corte distingue nettamente l'articolo 95 dall'articolo 13. L'articolo 95 attribuisce soltanto un diritto all'indennizzo adeguato per atti che, dopo la concessione, sarebbero vietati; non conferisce però il potere di autorizzare o vietare tali atti. Ne consegue che gli atti svolti durante la protezione provvisoria non costituiscono "utilizzazione non autorizzata" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

La Corte osserva quindi che i frutti derivanti da piantoni moltiplicati e venduti durante tale periodo non possono essere considerati ottenuti mediante utilizzazione non autorizzata. Diversamente, se la moltiplicazione e la vendita dei piantoni avvengono dopo la concessione della privativa senza consenso, tali atti possono integrare un'utilizzazione non autorizzata e il titolare può invocare l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, per i frutti raccolti, salvo la verifica della congrua opportunità di esercitare il proprio diritto presso il vivaio.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che:

  • la messa a coltura di una varietà protetta e la raccolta dei frutti, quando questi non possono essere usati come materiale di moltiplicazione, richiedono l'autorizzazione del titolare solo se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 13, paragrafo 3;
  • i frutti ottenuti da costituenti varietali moltiplicati e venduti durante il periodo di protezione provvisoria non possono essere considerati prodotti mediante "utilizzazione non autorizzata";
  • solo la moltiplicazione e vendita successive alla concessione, se non consentite, possono fondare la tutela del titolare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3.

Principi pratici per l'operatore

La sentenza è rilevante per la gestione contenziosa delle privative vegetali, perché conferma che:

  • la semplice raccolta del prodotto agricolo non equivale automaticamente a una moltiplicazione della varietà;
  • il titolare deve verificare se il materiale raccolto sia stato ottenuto da una precedente utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali;
  • il periodo di protezione provvisoria consente solo una pretesa indennitaria, non un divieto preventivo fondato sulla nozione di utilizzazione non autorizzata.

Come è indicizzato

Materieprivativa comunitaria per ritrovati vegetaliproprietà intellettuale agricolatutela provvisoriadiritti del costitutorefrutti e materiale del raccolto

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