Cassazione Civile, Ordinanza n. 01498/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla riorganizzazione di una struttura sanitaria pubblica, a seguito della soppressione della UOC presso cui prestava servizio la dirigente ricorrente. Entrambi i dirigenti interessati erano stati qualificati come dirigenti "perdenti incarico" e l'azienda sanitaria aveva inizialmente riconosciuto alla ricorrente la facoltà di opzione per uno dei due incarichi disponibili; successivamente, però, con nuove deliberazioni, l'ente aveva escluso la ricorrente da tale facoltà, ritenendo che l'altro dirigente avesse un punteggio di valutazione più elevato e che quindi spettasse a lui esercitare l'opzione. La ricorrente ha chiesto di dichiarare illegittime le deliberazioni aziendali, di accertare il proprio diritto all'opzione e di condannare l'azienda sanitaria al risarcimento dei danni. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione di varie disposizioni di CCNL e degli atti aziendali, sostenendo che i criteri di comparazione e il periodo temporale preso a base per il punteggio fossero errati e arbitrari; (2) omessa o insufficiente motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria relativa al mutamento di mansioni e alla diminuzione della retribuzione; (3) omessa o insufficiente motivazione e violazione di norme processuali per la mancata ammissione delle prove richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inidoneo perché formulato in modo generico, senza confrontare specificamente le norme collettive invocate con la ratio della sentenza impugnata e senza indicare puntualmente quali affermazioni di diritto della Corte d'appello fossero in contrasto con esse. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo: il secondo perché, essendo il giudizio di appello instaurato dopo il 2012 e con conferma della decisione di primo grado, era preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., oltre al fatto che non erano più deducibili vizi di mera insufficienza motivazionale; il terzo per le stesse ragioni, aggiungendo che la doglianza sulle prove non era stata supportata dalla necessaria specificazione dei mezzi istruttori, delle circostanze da provare e della decisività delle prove stesse. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto con indicazione specifica delle norme violate e con argomentazioni intelligibili che mettano in rapporto il precetto normativo con le affermazioni della sentenza impugnata.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non contiene una deduzione specifica e autosufficiente della violazione di legge lamentata.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, è ammesso solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
Quando l'appello è stato rigettato con decisione conforme a quella di primo grado, è precluso il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza o mera apparenza della motivazione può determinare nullità della sentenza.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte esamini nel merito la doglianza per difetto di specificità e per preclusioni processuali.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nei motivi sul vizio di motivazione; la Corte ribadisce che la denuncia deve riguardare un vero omesso esame di fatto storico decisivo.
art. 191 c.p.c.
Richiamato in relazione alla mancata ammissione di prove, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificazione e decisività.
art. 245 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di prove; la Corte non esamina il merito della doglianza per inammissibilità.
art. 31 CCNL 1996 per la Dirigenza Medica e Veterinaria
Invocato dalla ricorrente come parametro collettivo del criterio di comparazione, ma la doglianza è giudicata generica e non autosufficiente.
art. 17 CCNL integrativo 2004 per la Dirigenza Medica e Veterinaria
Invocato dalla ricorrente sul criterio di scelta tra dirigenti perdenti incarico; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.
art. 9, comma 1, lett. h), CCNL 2002-2005
Invocato dalla ricorrente tra le norme collettive asseritamente violate, senza adeguato confronto con la decisione impugnata.
art. 24 CCNL 2005 per la Dirigenza Medica e Veterinaria
Invocato quale disciplina del rapporto dirigenziale, ma la censura è inammissibile per genericità.
art. 24, comma 10, CCNL 03.11.2005 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA
Richiamato dalla ricorrente per contestare la procedura di comparazione e il punteggio attribuito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica in modo puntuale le norme asseritamente violate e non mette a confronto il loro contenuto precettivo con le specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
- Non è sufficiente dedurre in modo apodittico che la decisione di merito sia arbitraria o incomprensibile: il ricorrente deve evidenziare il preciso errore di diritto e la sua incidenza sulla ratio decidendi.
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.
- In presenza di c.d. doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- La doglianza sulla mancata ammissione di prove è inammissibile se non vengono trascritti i mezzi istruttori richiesti, le circostanze oggetto di prova e la decisività delle prove ai fini di un diverso esito della causa.
- Quando la Corte dichiara inammissibile il ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, salvo verifica amministrativa della concreta debenza.
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