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Sentenza

Sentenza n. 1328/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 30 ottobre 2025, n. 649, di conclusione con esito “positivo” della procedura di Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) inerente al progetto «Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico, sito nei Comuni di Santhià (VC) e Carisio (VC)» , in vari punti immediatamente lesivo degli interessi dei ricorrenti; - del Parere Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, 14 dicembre 2023, n. 243, cui rinvia il precedente atto impugnato; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e comunque connessi non conosciuti dai ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti il 9.2.2026: - del parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, 26 ottobre 2023, n. 215 (All. C), cui rinvia il precedente atto impugnato

Giustizia amministrativa202503600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di giudizio positivo di compatibilità ambientale per un impianto agrivoltaico da circa 76,6 MWp nei Comuni di Santhià e Carisio, nonché i pareri tecnici richiamati, inclusa la valutazione relativa alle opere di connessione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto MASE 30 ottobre 2025, n. 649, e i pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nn. 243/2023 e 215/2023, deducendo: il mancato possesso, da parte della proponente, dei requisiti soggettivi previsti dal decreto MASE 22 dicembre 2023, n. 436; carenze istruttorie e motivazionali nella VIA, per l’omessa o insufficiente valutazione degli impatti delle opere di connessione alla stazione elettrica di Carisio, delle alternative localizzative e delle osservazioni presentate dai ricorrenti; contrasto del progetto con le tutele previste dal Piano paesaggistico regionale e dal Piano territoriale di coordinamento provinciale; mancato rispetto delle Linee guida ministeriali sugli impianti agrivoltaici, con contestazione della qualificazione dell’intervento come agrivoltaico; omessa considerazione dell’elevato interesse agronomico dei terreni, della tutela delle produzioni agricole di pregio e del riso di Baraggia DOP; errato e sproporzionato bilanciamento tra interesse alla realizzazione dell’impianto e tutela dei valori agricoli, paesaggistici e proprietari. Con i motivi aggiunti hanno inoltre contestato il parere n. 215/2023, lamentandone la contraddittorietà, l’insufficienza istruttoria e motivazionale, il richiamo per relationem e il mancato esame delle alternative localizzative della stazione elettrica. Le controinteressate hanno eccepito, tra l’altro, la tardività dei motivi aggiunti e il difetto di legittimazione e interesse; il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni, decidendo nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che i requisiti soggettivi previsti dal decreto MASE n. 436/2023 riguardino esclusivamente l’accesso agli incentivi per sistemi agrivoltaici e non costituiscano requisiti soggettivi per la sottoposizione del progetto a VIA o per la sua autorizzabilità. Ha escluso le carenze istruttorie e motivazionali dedotte, rilevando che le opere di connessione erano state esaminate nel separato procedimento relativo al progetto ID 8264, nel cui parere n. 215/2023 erano state valutate anche le alternative e gli impatti; inoltre, lo studio di impatto ambientale aveva considerato alternative localizzative ragionevoli. Le osservazioni dei ricorrenti risultavano esaminate nei pareri tecnici. Il richiamo al parere n. 215/2023, operato dal decreto tramite il parere n. 243/2023, è stato ritenuto idoneo a integrare una motivazione per relationem, poiché riferito ad atti individuabili e ostensibili, il cui contenuto, combinato, consentiva di comprendere le ragioni della decisione. La condizione ambientale relativa a ulteriori approfondimenti sul posizionamento delle opere di connessione non è stata considerata un illegittimo rinvio della VIA alla fase esecutiva, poiché il progetto era già stato positivamente valutato e la condizione mirava soltanto a verificare possibili migliorie. Quanto alle tutele paesaggistiche e agricole, il TAR ha affermato che gli strumenti pianificatori non prevedevano un divieto localizzativo e che, trattandosi di impianto agrivoltaico collocato in area idonea ex lege, assume rilievo prevalente l’interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili. Ha escluso inoltre che i terreni interessati dalle opere di connessione fossero effettivamente coltivati a riso di Baraggia DOP. Le Linee guida ministeriali del 27 giugno 2022 non sono state ritenute parametro vincolante di legittimità, in assenza di una previsione legislativa che ne stabilisca la forza cogente; in ogni caso, i requisiti tecnici contestati risultavano sostanzialmente rispettati. La decisione sulla riunione con altro ricorso connesso è stata ritenuta meramente ordinatoria e discrezionale, e l’istanza è stata respinta. Spese compensate per la complessità e parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’istanza di avvio della procedura di VIA.

  • artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 d.lgs. 152/2006

    Regolano l’avvio, la partecipazione e la conclusione della procedura di VIA PNIEC-PNRR.

  • art. 22, comma 3, lett. d), d.lgs. 152/2006

    Richiede che lo studio di impatto ambientale descriva le alternative localizzative ragionevoli considerate.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato con riguardo all’obbligo di motivazione del provvedimento e alla legittimità della motivazione per relationem.

  • art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021

    Costituisce la base normativa del decreto MASE n. 436/2023 sugli incentivi ai sistemi agrivoltaici.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    Rileva per la qualificazione delle aree come idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

  • art. 22 d.lgs. 199/2021

    Attribuisce rilievo alla localizzazione degli impianti in aree idonee e consente il rilascio della VIA senza previo concerto del Ministero della Cultura.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 190/2024

    Esprime il principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 190/2024

    Qualifica gli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e richiama il rispetto delle esigenze agricole, paesaggistiche e di biodiversità.

  • art. 4 d.m. MASE 22 dicembre 2023, n. 436

    I soggetti beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto sono: a) imprenditori agricoli ...; b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

    Prevede requisiti soggettivi esclusivamente per l’accesso alle misure di incentivazione previste dal decreto agrivoltaico, non per la generale autorizzabilità o valutazione ambientale del progetto.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 190/2024

    È richiamato in relazione alla disciplina degli interventi energetici da fonti rinnovabili.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988

    Disciplina la rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di contrasto tra amministrazioni ministeriali, procedura ritenuta non più necessaria dopo la qualificazione dell’area come idonea.

  • art. 70 c.p.a.

    Attribuisce al giudice la facoltà di riunire ricorsi connessi; la decisione sulla riunione ha carattere ordinatorio e non decisorio.

  • artt. 9 e 10 l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione alla partecipazione procedimentale e alla considerazione degli apporti degli interessati.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    È richiamato per affermare che la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia rientra nella legislazione concorrente Stato-Regioni, sicché le linee guida ministeriali prive di base legislativa non sono vincolanti.

  • art. 4 regolamento UE 22 dicembre 2022, n. 2577

    È richiamato dai ricorrenti nell’ambito delle censure relative alla localizzazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, ma non assume autonoma funzione decisoria nella motivazione.

Massime di principio

  • I requisiti soggettivi previsti dalla disciplina ministeriale sugli incentivi ai sistemi agrivoltaici operano ai soli fini dell’accesso alle misure incentivanti e non possono essere automaticamente trasformati in requisiti generali per l’ammissibilità alla VIA o per l’autorizzazione del progetto, in assenza di una specifica previsione normativa.
  • Nella VIA, l’obbligo di esaminare le alternative progettuali riguarda le alternative ragionevoli e adeguate al progetto, inclusa l’opzione zero, e non impone necessariamente la comparazione con localizzazioni collocate in ambiti territoriali diversi da quello prescelto.
  • È legittima la motivazione per relationem del provvedimento di VIA che richiami, anche tramite un parere intermedio, altri pareri tecnici individuabili e ostensibili, quando il complesso dei rinvii consenta di ricostruire le ragioni della decisione e dimostri l’effettiva considerazione degli atti richiamati.
  • La prescrizione di ulteriori approfondimenti in sede di progettazione esecutiva non comporta necessariamente un illegittimo rinvio della valutazione ambientale, quando il progetto sia già stato sottoposto a un positivo vaglio di compatibilità e la prescrizione riguardi soltanto possibili soluzioni migliorative, senza rinviare la valutazione degli impatti essenziali.
  • La localizzazione di un impianto agrivoltaico in area idonea ex lege rafforza il peso dell’interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili; gli interessi agricoli, paesaggistici e proprietari possono prevalere soltanto in presenza di specifiche ragioni ostative, adeguatamente motivate, e di un effettivo contrasto con vincoli o divieti localizzativi.
  • Le linee guida ministeriali prive di una specifica base legislativa che ne stabilisca la vincolatività non costituiscono, di per sé, parametro cogente di legittimità dell’azione amministrativa, ferma restando la possibilità di utilizzarle come criterio tecnico orientativo.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliDecisione e riti speciali
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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