Ordinanza n. 2185/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo n. 97/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in variante relativo alla realizzazione di un ascensore esterno per l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché ordinanza cautelare del TAR Abruzzo che aveva negato la sospensione del diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Abruzzo che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego comunale di permesso di costruire in variante. Quanto al fumus boni iuris, hanno dedotto la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di permesso di costruire in variante, la conseguente illegittimità del diniego espresso successivamente adottato dal Comune e la possibilità per il professionista incaricato di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle normative di settore. Quanto al periculum in mora, hanno sostenuto che il diniego avrebbe ostacolato la realizzazione dell’ascensore esterno destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche, compromettendo la fruibilità dell’abitazione, e che il ritardo avrebbe potuto causare danni non risarcibili successivamente anche in ragione di un possibile mutamento della normativa agevolativa applicabile ai lavori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo assente il requisito indefettibile del periculum in mora. Gli appellanti hanno fatto riferimento in termini generici alla finalità dell’ascensore e al possibile mutamento della normativa agevolativa, senza indicare una specifica esigenza personale, un pregiudizio imminente, grave e irreparabile o una particolare urgenza nel completamento delle opere. Il Collegio ha inoltre precisato che la tutela cautelare non può produrre effetti definitivi di conseguimento del bene della vita, riservati alla decisione sul merito. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- L’appello cautelare deve essere respinto quando la parte non dimostri un rischio imminente di pregiudizio grave e irreparabile, anche qualora deduca questioni potenzialmente rilevanti sul fumus boni iuris.
- Il riferimento generico alla finalità di eliminazione delle barriere architettoniche e al possibile mutamento della normativa agevolativa non è sufficiente a integrare il periculum in mora: occorre indicare specifiche esigenze concrete e motivare l’urgenza dell’intervento.
- La tutela cautelare non può essere utilizzata per conseguire in via definitiva il bene della vita richiesto, poiché gli effetti definitivi sono riservati alla decisione sul merito.
Come è indicizzato
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