Sentenza n. 3593/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 3108/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 2 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3108/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3108/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 2 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto al docente € 3.768,73, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria nei termini stabiliti dal titolo, per l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ponendo le spese di lite a carico del Ministero. Nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva provveduto all’integrale pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia fornire la prova dell’avvenuta integrale esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 17 febbraio 2026, e che il titolo esecutivo, munito dell’attestazione di conformità, era stato notificato all’Amministrazione il 2 luglio 2025. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell’integrale adempimento, il Ministero è stato obbligato a corrispondere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 3.768,73, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del funzionario. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario è considerata passata in giudicato quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione; nel caso concreto il passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza posta in esecuzione aveva disposto il riconoscimento degli interessi legali o della rivalutazione monetaria secondo i criteri previsti dalla disposizione.
art. 113 c.p.a.
Il giudice amministrativo è adito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, nei limiti e secondo le modalità dell’ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale del giudice ordinario è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione con attestazione di conformità ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In assenza della prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento della somma dovuta entro un termine determinato e nominare fin d’ora un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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