Regolamento (UE) 2025/359
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/359 della Commissione, del 21 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso del preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 come additivo per mangimi, dopo la valutazione positiva effettuata nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha ritenuto il preparato sicuro per animali, consumatori e ambiente, segnalando però rischi per gli utilizzatori in caso di esposizione cutanea e respiratoria, con conseguenti misure di protezione. L’autorizzazione è concessa per tutte le specie animali, con prescrizioni tecniche su dose minima, condizioni d’impiego, conservazione, dispositivi di protezione individuale e metodi di analisi. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, per tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione/uso nell’Unione di un preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 destinato ai mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’uso come additivo tecnologico, gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni tecniche e di sicurezza fissate nell’allegato. Restano esclusi gli usi non conformi alle condizioni di impiego indicate, in particolare l’impiego con materiale vegetale diverso da quello fresco facile o moderatamente difficile da insilare e l’uso oltre i limiti di dosaggio e di protezione previsti.
Autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/359 della Commissione autorizza il preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica EFSA, che ha esaminato sicurezza ed efficacia del preparato.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi destinati all’alimentazione animale. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3.
Nel parere del 26 giugno 2024, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che il Lactococcus lactis DSM 34262 e l’additivo formulato sono sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Per gli utilizzatori, tuttavia, l’additivo è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, con rischio in caso di esposizione cutanea o respiratoria; il preparato è invece risultato non irritante per pelle e occhi. L’EFSA ha inoltre rilevato che l’aggiunta del ceppo a un livello minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la produzione di insilati con tenore di materia secca compreso tra il 30 % e il 35 %.
Ambito dell’autorizzazione
L’additivo è autorizzato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma l’impiego è circoscritto alle condizioni tecniche fissate nell’allegato, che definiscono composizione, dose minima, materiali idonei e misure di protezione.
Caratteristiche dell’additivo e identificazione
L’allegato identifica il prodotto con numero 1k2084 e descrive la sostanza attiva come cellule vitali di Lactococcus lactis DSM 34262. La composizione dell’additivo è un preparato contenente almeno 3 × 10^11 CFU/g di additivo, in forma solida.
Per il controllo analitico sono previsti:
- conteggio mediante metodo della semina per inclusione con agar MRS (ISO 15214);
- identificazione mediante PFGE — CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.
Condizioni di impiego
L’additivo deve essere impiegato solo con materiale vegetale fresco facile o moderatamente difficile da insilare. Il regolamento specifica che:
- il materiale facile da insilare è quello con oltre il 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco;
- il materiale moderatamente difficile da insilare è quello con 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, secondo il regolamento (CE) n. 429/2008.
La dose minima, quando il prodotto non è utilizzato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco. Inoltre, se il prodotto è utilizzato come crioprotettore, il polietilenglicole PEG 4000 può essere impiegato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati.
Tutela degli utilizzatori e obblighi operativi
La Commissione richiama la necessità di misure di protezione per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi connessi all’uso dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Informazioni da riportare e conservazione
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. Si tratta di una prescrizione di rilievo pratico per gli operatori che commercializzano o utilizzano il prodotto.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione termina il 16 marzo 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni riportate nell’allegato.
Ambito soggettivo e categoria di impiego
L’allegato indica che l’additivo è destinato a tutte le specie animali e consiste in un preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 in forma solida, contenente almeno 3 × 10^11 CFU/g di additivo.
Condizioni di impiego e dosaggio minimo
L’additivo deve essere usato solo con materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. Se non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, la dose minima è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco.
Obblighi di etichettatura e conservazione
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Uso del crioprotettore
Se impiegato come crioprotettore, il polietilenglicole PEG 4000 deve essere utilizzato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati.
Metodi di analisi
L’allegato prevede il conteggio del Lactococcus lactis DSM 34262 nell’additivo mediante metodo della semina per inclusione con agar MRS (ISO 15214) e l’identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) — CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 16 marzo 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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