Sentenza del 19/12/2019 n. 4828 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 223/2019 - TRIBUTI LOCALI - Notificazione - Momento di perfezionamento - Ricezione - Ragioni- Effetti sulla prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013, dell'importo complessivo di 3.351,09 euro, eccependo l'insussistenza della pretesa creditoria e, soprattutto, l'intervenuta prescrizione quinquennale. Il Comune ha sostenuto che la prescrizione non fosse maturata, invocando il principio secondo cui, per il notificante, rileva la data di spedizione dell'atto e non quella della sua ricezione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento. Ha chiarito che la scissione degli effetti della notificazione opera per il rispetto dei termini di decadenza relativi agli atti processuali, ma non per l'interruzione della prescrizione di un tributo locale. Quest'ultima si perfeziona quando l'atto giunge a conoscenza del destinatario, o si realizza la presunzione legale di conoscenza. Poiché la notifica è avvenuta oltre il termine applicabile, il credito è stato ritenuto prescritto. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006
Gli enti locali [...] procedono [...] all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente [...] un apposito avviso motivato. Gli avvisi [...] devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma stabilisce il termine entro il quale l'ente locale deve notificare l'avviso di accertamento, a pena di decadenza dal potere impositivo.
Art. 1334 del Codice civile
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
L'avviso di accertamento, quale atto recettizio, produce l'effetto interruttivo della prescrizione quando giunge a conoscenza del contribuente, non già quando viene consegnato all'ufficiale giudiziario o spedito.
Art. 1335 del Codice civile
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La conoscenza dell'atto può essere presunta quando esso giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria dell'impossibilità, non imputabile, di averne conoscenza.
Art. 2964 del Codice civile
Quando un diritto deve esercitarsi sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione.
La decadenza e la prescrizione sono istituti distinti: la decadenza non è normalmente soggetta a interruzione, mentre la prescrizione può essere interrotta o sospesa nei casi previsti dalla legge.
Sentenza Corte costituzionale n. 477/2002
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione consente al notificante di rispettare il termine con la consegna dell'atto al notificatore, mentre per il destinatario l'effetto si produce con la ricezione. Secondo la sentenza, tale principio non si applica all'interruzione della prescrizione dei tributi locali.
Sentenza Corte di Cassazione n. 9749/2018
L'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza [...] assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Per il rispetto del termine di decadenza dell'attività impositiva rileva la data in cui l'ente attiva correttamente la procedura di notificazione, non necessariamente la data di ricezione da parte del contribuente. La regola è distinta da quella applicabile alla prescrizione.
Massime di principio
- Occorre distinguere sempre tra decadenza e prescrizione: la decadenza riguarda il termine entro cui l'ente deve esercitare il potere impositivo, mentre la prescrizione riguarda l'estinzione del credito per inerzia.
- Per verificare il rispetto della decadenza dell'accertamento può rilevare la data di consegna dell'atto al notificatore o di avvio della procedura notificatoria, secondo la disciplina applicabile.
- Per interrompere la prescrizione di un tributo locale, secondo l'orientamento espresso nella sentenza, l'atto deve pervenire a conoscenza del contribuente o all'indirizzo di quest'ultimo, salvo prova contraria.
- La semplice spedizione dell'avviso non è necessariamente sufficiente a interrompere la prescrizione del credito tributario, se l'atto viene ricevuto quando il termine prescrizionale è già decorso.
- In casi analoghi è essenziale ricostruire documentalmente le date di scadenza del tributo, spedizione, consegna al notificatore, ricezione o compiuta giacenza e verificare quale termine, di decadenza o prescrizione, si intenda contestare.
- La soluzione concreta può dipendere dalla disciplina speciale della notifica e dagli orientamenti giurisprudenziali più recenti; pertanto, la massima va utilizzata come orientamento e non come regola automaticamente applicabile a ogni tributo o procedura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 dic 2019Sentenza del 19/12/2019 n. 276 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 19 dic 2019Sentenza del 19/12/2019 n. 1489 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 19 dic 2019Sentenza del 19/12/2019 n. 1498 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 19 dic 2019Sentenza del 19/12/2019 n. 1617 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 19 dic 2019Sentenza del 19/12/2019 n. 3394 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 dic 2019Sentenza del 19/12/2019 n. 4729 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →