Cassazione Penale, Sentenza n. 40147/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 06/06/2024 del Tribunale del riesame di L'Aquila che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da Di Nunzio contro il rigetto, da parte della Corte d'Assise di Lanciano, della richiesta (ex art. 299 c.p.p.) di modifica o revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Di Nunzio, indagato per l'omicidio della moglie. Il ricorrente denunciava: (1) carenza di motivazione e violazione dell'art. 273 c.p.p. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche alla luce di un "novum" (una consulenza fonica della difesa che sosteneva che la voce registrata fosse maschile, non femminile) e della presunta non risolutività delle fotografie del luogo del fatto; (2) vizio di valutazione riguardo all'attualità del pericolo di reiterazione e alla proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare, con riferimento a precedenti provvedimenti che avevano ritenuto inconsistente il quadro indiziario e al fatto che l'indagato avrebbe reciso i legami familiari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. In motivazione ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente e compiutamente motivato la valutazione della gravità del quadro indiziario, ricostruendo e coordinando gli indizi (neutri, a favore e a carico) e spiegando perché il materiale nuovo prodotto dalla difesa (consulenza fonica e fotografie) non fosse idoneo a deprezzare la solidità dell'apparato indiziario. In particolare la Corte ha valorizzato: la valutazione complessiva del silenzio nei 15 minuti tra la chiamata al 112 e quella al 118, il comportamento ostacolante ai soccorritori, la mancanza di prova certa che la fotografia mostrasse un gancio compatibile con il collegamento reale, e la scarsa univocità probatoria della consulenza fonica. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha confermato che può desumersi da modalità relazionali e dalla personalità violenta dell'imputato, anche se alcuni elementi sono risalenti, e che la misura adottata è proporzionata alla esigenza di tutela dell'incolumità personale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese; lo stato detentivo impone la comunicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare: la Corte verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni sulla gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza logico-giuridica della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Applicato in tema di esigenze cautelari: il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta contestata e dalla personalità dell'indagato, anche se gli atti contestati sono risalenti, quando permangono atteggiamenti proclivi al reato.
art. 299 cod. proc. pen.
Riferimento alla istanza di modifica/revoca della misura cautelare proposta in sede di giudizio (Corte d'Assise), oggetto dei precedenti provvedimenti valutati dal riesame.
art. 310 cod. proc. pen.
Strumento processuale di impugnazione utilizzato per proporre l'appello per la decisione del riesame; la Cassazione valuta la legittimità del provvedimento impugnato.
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la comunicazione dell'ordinanza al detenuto nello stato detentivo.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Rv. 215828)
Principio secondo cui la Corte di legittimità controlla la congruenza della motivazione del giudice di merito nella valutazione dei gravi indizi.
Giurisprudenza: Sez. 3, sent. n. 31022 del 22/03/2023 (Rv. 284982)
Principio che, in caso di due possibili significati di un elemento probatorio, va privilegiato quello più favorevole all'imputato, salvo che sia inconciliabile con altri elementi univoci di segno opposto.
Giurisprudenza: Sez. 2, sent. n. 9501 del 23/02/2016 (Rv. 267785)
Conferma che il pericolo di reiterazione può essere desunto da comportamenti e atteggiamenti persistenti anche se risalenti, se persistono segnali sintomatici.
Giurisprudenza: Sez. 2, sent. n. 19559 del 25/02/2020 (Rv. 279475)
Sul principio di proporzionalità nella scelta della misura cautelare: per reati con violenza alla persona la valutazione circa l'adeguatezza della misura è rigorosa e richiede verifica della capacità di autocontenimento dell'imputato.
Massime di principio
- La sussistenza dei gravi indizi va valutata sul complesso del materiale probatorio: un "novum" difensivo deve essere idoneo a scalfire la coerenza complessiva degli indizi per determinare la revoca/modifica della misura.
- La Corte di legittimità controlla la congruenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito ma non è chiamata a riapprezzare liberamente le prove; è sufficiente che il giudice abbia esposto ragioni specifiche e coerenti per la valutazione adottata.
- Elementi inconcludenti o non univoci (es. fotografie non risolutive, consulenze foniche contrastanti) possono non essere determinanti se, nel coordinamento con altri indizi, il quadro rimane solido.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto da modalità relazionali, dalla personalità violenta e da condotte antecedenti; non è necessario che gli atti siano recentissimi se persistono segnali di propensione alla commissione di reati.
- Nella scelta della misura cautelare va valutata la proporzionalità con riguardo alla gravità del bene tutelato: per reati con violenza alla persona è richiesto un esame rigoroso della capacità di autocontenimento prima di optare per misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.
- La mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte in precedenti gradi non basta a fondare l'annullamento della decisione di merito se manca specificità nuova e rilevante.
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