Sentenza del 17/12/2018 n. 2902 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - fabbricato agricolo condotto da coltivatore - esenzione - consegue - lavori di ristrutturazione - non rilevano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la permanenza dell'esenzione ICI sia per il fabbricato agricolo ristrutturato, presso il quale il coltivatore aveva trasferito la propria residenza, sia per il terreno agricolo adiacente. La ristrutturazione dell'immobile non è stata ritenuta elemento idoneo, di per sé, a far venir meno l'esenzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a ICI di un fabbricato a uso agricolo ristrutturato dal coltivatore e del terreno agricolo adiacente. Si discute, in particolare, se i lavori eseguiti sull'immobile possano incidere sull'esenzione e se la qualificazione dei lavori come manutenzione straordinaria, eventualmente contenuta negli atti autorizzativi, sia determinante. La sentenza afferma che l'esenzione dipende dalla condizione soggettiva del possessore del terreno e dal suo utilizzo agricolo, mentre i lavori di ristrutturazione non possono essere qualificati come semplice manutenzione straordinaria ai sensi della legge n. 457/1978, art. 31, lett. b), indipendentemente dalla terminologia usata negli atti amministrativi.
Norme richiamate
Legge n. 457/1978, art. 31, lett. b)
manutenzione straordinaria
I lavori di ristrutturazione non possono essere qualificati come manutenzione straordinaria, anche se gli atti autorizzativi o concessori utilizzano tale espressione.
Disciplina ICI
L'assoggettamento o l'esenzione del terreno agricolo dipendono dalla condizione soggettiva del possessore, in particolare dalla sua qualifica e dall'effettivo esercizio dell'attività agricola. L'esenzione può permanere anche per il fabbricato agricolo ristrutturato utilizzato dal coltivatore e adibito a residenza.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione ICI dei terreni agricoli occorre verificare anzitutto la condizione soggettiva del possessore e il concreto collegamento del terreno con l'attività agricola.
- La ristrutturazione di un fabbricato agricolo non determina automaticamente la perdita dell'esenzione, se l'immobile continua a essere utilizzato dal coltivatore nell'ambito della propria attività e come residenza.
- La qualificazione giuridica dei lavori deve essere ricavata dalla loro natura effettiva e dalla normativa edilizia applicabile, non dalla sola terminologia usata nei provvedimenti amministrativi.
- La nozione di manutenzione straordinaria non può essere utilizzata per qualificare lavori che, per contenuto, costituiscono vera e propria ristrutturazione edilizia.
- In situazioni analoghe è necessario esaminare separatamente il fabbricato e il terreno, verificando per ciascuno destinazione d'uso, titolarità, qualifica del possessore e continuità dell'utilizzo agricolo.
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