Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3347/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Monza - Sezione Lavoro n. 595/2025, pubblicata in data 09/05/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Monza, Sezione Lavoro, n. 595/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Monza, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto all'erogazione del beneficio annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, mediante emissione dei relativi buoni elettronici e corresponsione degli interessi. Nonostante il giudicato, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando l'inottemperanza del Ministero a un giudicato avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua corretta notificazione telematica al Ministero presso l'indirizzo PEC estratto dal Registro delle P.P.A.A. e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta docente per le annualità indicate nel giudicato e corrispondendo gli interessi secondo quanto stabilito dal titolo e dalla legge. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con termine di 120 giorni dall'investitura e facoltà di delega. Il TAR ha inoltre precisato che il commissario può ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, e che non gli spetta alcun compenso, trattandosi di attività istituzionale. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua e comunque ostacolata da ragioni oggettive, considerata l'esiguità del debito, la nomina del commissario e l'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta docente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, aventi efficacia esecutiva.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché manifestamente iniqua e in presenza di ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato; la sua decorrenza presuppone la notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell'amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio annuale di 500 euro della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Stabilisce modalità e condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della carta docente, cui deve conformarsi l'esecuzione del giudicato.

  • artt. 1283 e ss. c.c.

    Forniscono i parametri legali per determinare, in fase esecutiva, misura e decorrenza degli interessi dovuti in forza del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'amministrazione il pagamento o l'attribuzione di una prestazione pecuniaria.
  • Per le obbligazioni pecuniarie derivanti da un titolo giudiziario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 si applica anche prima della proposizione del giudizio di ottemperanza; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell'amministrazione debitrice secondo le modalità previste dalla legge.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un giudicato rientrante nei suoi compiti istituzionali non ha diritto a un compenso; in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione, può utilizzare gli strumenti contabili previsti per il pagamento in conto sospeso.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, tra cui l'esiguità dell'importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta e circostanze oggettive idonee a spiegare il ritardo dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.