Cassazione Penale, Sentenza n. 34956/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo: 1) errore nel calcolo della riduzione per il rito abbreviato (violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.), contestando che la pena detentiva fosse stata determinata in modo errato dopo l'applicazione della riduzione di un terzo; 2) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), perché, secondo il ricorrente, i giudici d'appello avevano fatto argomentazioni favorevoli poi contraddette dalla negazione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo errato il calcolo della riduzione per il rito abbreviato: la pena originaria ridotta di un terzo doveva risultare in anni 1, mesi 1, giorni 11 di reclusione e euro 600 di multa (e non in anni 1, mesi 4 come indicato dalla Corte d'appello). Di conseguenza ha annullato in parte la pronuncia impugnata e ha rideterminato la pena nelle misure sopra indicate. Ha invece dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, ritenendo corretta e non censurabile la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso le attenuanti generiche per la negativa personalità dell'imputato e i suoi plurimi e specifici precedenti penali. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Le censure mosse dal ricorrente sono state esaminate alla luce dei motivi di cassazione previsti da tali lettere: la Corte ha ritenuto fondata la viziosa applicazione della legge (errore nel calcolo della riduzione per il rito abbreviato) ed infondato l'assalto alla motivazione sul rifiuto delle attenuanti generiche
disp. att. art. 173 cod. proc. pen.
Richiamata come norma procedurale relativa alla riassunzione e riassunto dei motivi in sede di ricorso; indicazione che il ricorso è stato riassunto e sintetizzato ai sensi della disposizione
Massime di principio
- La riduzione di pena per il rito abbreviato va calcolata aritmeticamente sulla pena complessiva determinata: errori di computo (anni, mesi, giorni) possono essere rettificati dalla Corte di Cassazione con annullamento parziale e rideterminazione se il risultato è facilmente determinabile
- La Corte può annullare senza rinvio la parte della pronuncia relativa al trattamento sanzionatorio quando la correzione possa essere operata direttamente in sede di legittimità (es. semplice ricalcolo matematico)
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivata; motivazioni basate sulla "negativa personalità" e su precedenti penali specifici e multipli, se ben argomentate, sono resistenti alla censura in cassazione
- In sede di cassazione non sono ammissibili censure puramente ricognitive sui fatti purché la decisione impugnata offra una motivazione logica e non contraddittoria; i vizi di diritto e gli errori di calcolo o di applicazione di formule legali sono i profili più efficacemente decisionali in questa sede
- Quando il pubblico ministero in sede di cassazione condivide parzialmente le censure del ricorrente (es. chiede accoglimento di uno dei motivi), ciò può influire sul giudizio di inammissibilità o accoglimento parziale delle istanze ma non sostituisce l'autonoma valutazione della Corte
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