Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12708/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Morelli aveva proposto reclamo per ottenere che la direzione del carcere equiparasse i generi alimentari già cotti ricevibili tramite pacco postale a quelli della stessa specie ricevibili tramite pacco consegnato in occasione dei colloqui. Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva accolto il reclamo disapplicando una circolare D.A.P. che limitava la ricezione di alimenti cotti via pacco postale. Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza in Cassazione sostenendo che la materia è riservata all'Amministrazione penitenziaria per esigenze di ordine e sicurezza e che il Tribunale aveva esercitato una potestà che non gli competeva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto che la direzione del carcere, in forza delle proprie competenze organizzative e di sicurezza, potesse escludere l'invio tramite pacco postale di cibi cotti non di natura industriale, per ragioni quali la deperibilità e il rischio per la salute, l'impossibilità di verificare il mittente e le difficoltà di controllo degli alimenti una volta cotti. La Corte ha concluso che tale divieto non lede il diritto fondamentale all'alimentazione, posto che il vitto carcerario, la possibilità di acquistare i prodotti previsti dal modello 72 e la possibilità di ricevere cibi cotti tramite pacchi consegnati durante le visite garantiscono adeguatamente l'alimentazione del detenuto. Inoltre la Corte ha escluso che le autorizzazioni concesse durante la pandemia possano costituire criterio generale applicabile fuori dal contesto emergenziale.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Il regime speciale 41-bis legittima misure differenziate gestite dall'Amministrazione penitenziaria; non impone uno standard nazionale uniforme in materia di generi alimentari e consente alla direzione di adottare disposizioni organizzative e di sicurezza che incidono sulla ricezione di beni dai familiari.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c) Ord. pen.

    Richiamato come parte delle previsioni che regolano il regime speciale e le competenze organizzative dell'Amministrazione nella gestione dei detenuti sottoposti a 41-bis.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Individua il rimedio giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza per la tutela delle posizioni giuridiche qualificabili come diritti; la Corte ricorda che il rimedio tutela diritti, non meri interessi legittimi, e richiede un pregiudizio attuale e grave.

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza la giurisdizione per la tutela delle posizioni soggettive dei detenuti; la Corte precisa i limiti della sindacabilità giudiziale rispetto a scelte organizzative dell'Amministrazione.

  • Circolare D.A.P. n. 3676 del 2 ottobre 2017 (art. 20)

    Costituisce un indirizzo amministrativo che limita la ricezione di beni deperibili tramite pacchi postali per motivi di sicurezza e igiene; la Corte ha ritenuto legittimo che l'Amministrazione si fondi su tali circolari per regolamentare la ricezione di alimenti.

  • Circolare D.A.P. del 1° ottobre 2017

    Richiamata nella vicenda come normativa amministrativa disapplicata dal Tribunale ma ritenuta coerente con la competenza dell'Amministrazione penitenziaria a introdurre limitazioni per esigenze di ordine e sicurezza.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2018

    Usata come parametro interpretativo per ricordare che limitazioni irragionevoli o eccessivamente afflittive in materia di trattamento dei detenuti possono violare il principio di umanità; comunque la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso in esame non sussistesse tale afflittività ingiustificata.

Massime di principio

  • La magistratura di sorveglianza tutela i diritti costituzionalmente rilevanti dei detenuti, ma la sua sindacabilità non si sostituisce alle valutazioni tecnico-organizzative e di sicurezza riservate all'Amministrazione penitenziaria.
  • Per attivare il rimedio ex art. 35-bis il detenuto deve mostrare l'esistenza di una posizione qualificabile come diritto e un pregiudizio attuale e grave derivante dalla condotta amministrativa.
  • Limitazioni alla ricezione di generi alimentari tramite pacchi postali possono essere legittime se fondate su ragioni obiettive di sicurezza, igiene o salute e risultano ragionevoli e proporzionate.
  • Misure adottate in contesti straordinari (es. pandemia) non costituiscono automaticamente precedente vincolante per situazioni ordinarie.
  • Il regime 41-bis ammette differenziazioni gestionali rispetto ai detenuti comuni; la possibilità di acquistare generi tramite il modello 72 e la ricezione di cibi durante le visite sono elementi che attenuano la lesività di un divieto di ricezione tramite posta.
  • Se si contesta una misura dell'Amministrazione, è utile documentare specifici rischi per la salute o l'effettiva impossibilità di soddisfare esigenze alimentari alternative per dimostrare il pregiudizio grave richiesto dalla giurisprudenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.