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Risoluzione

Risoluzione n. 250 del 17/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate conferma che la TIA è soggetta a IVA, con aliquota agevolata del 10%, e non condivide la tesi della sua natura esclusivamente tributaria. L’interpello è dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione del richiedente, ma l’Agenzia esamina comunque il merito e precisa anche che l’utente finale non può chiedere il rimborso dell’IVA versata.

Assoggettabilità IVA della tariffa di igiene ambientale (TIA)

Assoggettabilità all’IVA della tariffa di igiene ambientale (TIA)

La risoluzione affronta il tema del regime IVA applicabile alla tariffa di igiene ambientale (TIA), alla luce di un interpello presentato da un utente del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici. Il documento ricostruisce il quadro normativo e ribadisce l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria secondo cui la TIA costituisce un corrispettivo del servizio e, come tale, resta soggetta a IVA.

Quesito posto dal contribuente

Il contribuente segnala di aver versato, per gli anni 2006 e 2007, non solo la TIA alla società concessionaria del servizio per conto del Comune, ma anche la relativa IVA. Richiama la precedente risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003, che aveva qualificato la tariffa come corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, e chiede se tale orientamento debba essere rivisto alla luce della giurisprudenza della Cassazione, in particolare della sentenza n. 17526 del 9 agosto 2007, che avrebbe attribuito alla TIA i caratteri di entrata tributaria.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante sostiene che la TIA abbia natura di entrata di diritto pubblico e non di corrispettivo di una prestazione di servizi. Da ciò fa discendere la convinzione che la tariffa non debba essere assoggettata a IVA e che, per gli anni precedenti, possa essere richiesto il rimborso dell’imposta indebitamente versata.

Inammissibilità dell’interpello

L’Agenzia osserva preliminarmente che l’istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è proponibile da ciascun contribuente in presenza di obiettive condizioni di incertezza su norme tributarie, in relazione a casi concreti e personali. Nel caso esaminato, però, il richiedente agisce in qualità di utente del servizio di gestione dei rifiuti urbani e non come soggetto passivo IVA; per questo l’interpello è dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.

Esame nel merito in sede di consulenza giuridica

Pur dichiarando l’inammissibilità, l’Agenzia decide di esaminare comunque la questione, precisando che il parere reso non produce gli effetti tipici dell’interpello ex articolo 11 della legge n. 212 del 2000, ma rientra nell’attività di consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99 del 18 maggio 2000.

Quadro normativo della TIA

La TIA è stata istituita dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che ha contestualmente abolito la TARSU. Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la disciplina è stata trasfusa nell’articolo 238, il quale qualifica la tariffa come:

  • corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico;
  • applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata.

Il medesimo articolo prevede inoltre che la tariffa sia composta da:

  • una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, con particolare riguardo agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
  • una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

L’obiettivo dichiarato è la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio.

Orientamento dell’Agenzia sulla natura della TIA e sul regime IVA

L’Agenzia richiama la risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003 e la precedente circolare n. 111/E del 21 maggio 1999, nelle quali la TIA è stata qualificata come corrispettivo, assumendo che il servizio sia reso secondo le regole di diritto comune. In base a tale impostazione, la tariffa deve essere assoggettata a IVA con applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento prevista dal n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Valutazione delle pronunce giurisprudenziali richiamate dal contribuente

L’istante richiama la sentenza della Cassazione, Sezione Tributaria, n. 17526 del 2007, che avrebbe riconosciuto natura tributaria alla TIA. L’Agenzia ne prende atto, ma osserva che tale sentenza:

  • non affronta specificamente la questione fiscale dell’IVA;
  • fonda la natura tributaria della TIA, tra l’altro, sul fatto che le controversie in materia sono state devolute al giudice tributario dall’art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Secondo l’Agenzia, però, la devoluzione delle controversie al giudice tributario non è di per sé sufficiente a qualificare la TIA come prelievo di diritto pubblico e a escluderne la natura di corrispettivo. Viene inoltre osservato che già l’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ricomprendeva nella giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, anche locali; pertanto, l’intervento del 2005 non costituirebbe, da solo, indice decisivo della natura tributaria della TIA.

L’Agenzia richiama anche la motivazione della sentenza n. 17526/2007, secondo cui la TIA non sarebbe un corrispettivo in senso tecnico di una prestazione liberamente richiesta, ma una forma di finanziamento del servizio pubblico mediante l’imposizione dei relativi costi sulla collettività beneficiaria. Su questo punto l’Amministrazione osserva che l’impostazione può essere superata dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 25551 del 7 dicembre 2007, che distingue tra:

  • tasse, aventi natura tributaria;
  • canoni, tariffe, diritti speciali e prezzi pubblici, riconducibili alle entrate patrimoniali extratributarie.

La Corte, secondo quanto riportato, ammette che il legislatore possa finanziare un servizio pubblico sia con una tassa sia con altri moduli estranei al regime fiscale, come tariffe o prezzi pubblici, e sottolinea che la qualifica giuridica non dipende dalla scelta di devolvere le controversie al giudice tributario.

Conclusione sul merito

Sulla base della normativa vigente e dell’orientamento già espresso, l’Agenzia conferma che la TIA continua a essere soggetta a IVA e non accoglie la tesi dell’istante circa la sua esclusiva natura tributaria e la conseguente inapplicabilità dell’imposta.

Rimborso dell’IVA versata in passato

L’Agenzia affronta infine la questione del rimborso dell’IVA applicata sulla TIA per le annualità pregresse. Richiamando la giurisprudenza consolidata della Cassazione, ricorda che nell’IVA esistono tre rapporti distinti e collegati:

  • tra cedente o prestatore e Amministrazione finanziaria, per il pagamento dell’imposta;
  • tra cedente o prestatore e cessionario o committente, per la rivalsa;
  • tra cessionario o committente e Amministrazione finanziaria, per la detrazione dell’IVA assolta in rivalsa.

Da tale struttura discende che solo il cedente o prestatore è legittimato a chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria. L’utente finale, essendo estraneo al rapporto fiscale relativo al pagamento dell’imposta, non può chiedere direttamente il rimborso dell’IVA versata né instaurare, in caso di diniego, il giudizio davanti al giudice tributario. Viene richiamata in tal senso la sentenza della Cassazione n. 6419 del 22 aprile 2003.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude precisando che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.

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