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Risoluzione

Risoluzione n. 244 del 16/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia conferma che le agevolazioni previste per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani non si applicano alle sentenze dichiarative di usucapione fondate sul possesso continuato per quindici anni. Restano invece applicabili solo ai trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 1159-bis c.c., cioè agli acquisti in buona fede da non proprietario, richiamati dall’art. 4 della legge n. 346/1976.

Applicabilità limitata delle agevolazioni fiscali alle sentenze di usucapione dei fondi rustici montani

Applicabilità delle agevolazioni alle sentenze di usucapione dei fondi rustici montani

La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, delle sentenze dichiarative di usucapione aventi ad oggetto fondi rustici situati in zona montana. Il punto centrale è stabilire se le agevolazioni previste dall’art. 9, secondo comma, del DPR n. 601/1973 si estendano anche agli acquisti per usucapione disciplinati dall’art. 1159-bis c.c., in particolare a quelli derivanti dal possesso continuato per quindici anni.

Contenuto dell’istanza e posizione del contribuente

L’istante riferisce di possedere da oltre venti anni alcuni terreni in un comune montano di proprietà altrui e di voler promuovere un giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa di usucapione. Chiede il riesame dell’interpretazione già fornita con la risoluzione n. 201 del 2 agosto 2007, sostenendo che le agevolazioni per i fondi rustici siti in territori montani dovrebbero valere per ogni ipotesi di acquisto, sia a titolo originario sia a titolo derivativo.

In particolare, l’istante osserva che:

  • l’art. 9, secondo comma, del DPR n. 601/1973 prevede un regime agevolato per gli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, di fondi rustici siti nei territori montani;
  • la nota II-bis dell’art. 8 della tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986 equipara, ai fini dell’imposta di registro, le sentenze dichiarative di usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso;
  • la legge n. 346/1976 disciplina entrambe le fattispecie di usucapione di cui all’art. 1159-bis c.c., senza motivo per distinguere tra il primo e il secondo comma.

Inammissibilità dell’interpello

La Direzione rileva preliminarmente che l’istanza è inammissibile come interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212/2000, perché non sussistono le obiettive condizioni di incertezza richieste dall’art. 3, comma 5, del DM n. 209/2001. La questione era infatti già stata risolta nei confronti dello stesso istante con la risoluzione n. 201 del 2 agosto 2007, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e presso gli uffici locali.

Chiarimenti forniti alla luce della giurisprudenza di legittimità

Pur dichiarando l’inammissibilità dell’interpello, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in via di consulenza giuridica, considerando due successive pronunce della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha affermato che la nota II-bis dell’art. 8 della tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986, che equipara ai fini della registrazione le sentenze dichiarative di usucapione agli atti di trasferimento, non consente un’estensione automatica e indiscriminata di qualunque norma agevolativa prevista per gli atti di trasferimento a titolo oneroso. Inoltre, non è possibile applicare in via analogica tali agevolazioni agli acquisti a titolo originario, sia per il carattere eccezionale delle norme agevolative sia per la mancanza di identità di ratio. I riferimenti giurisprudenziali richiamati sono:

  • Cassazione civile, 19 novembre 2007, n. 23900;
  • Cassazione civile, 29 febbraio 2008, n. 5447.

Effetti sull’agevolazione per i fondi rustici montani

Secondo il ragionamento della Corte, l’equiparazione prevista dalla nota II-bis per la registrazione delle sentenze non implica automaticamente l’applicazione di altre discipline agevolative, compresa quella relativa alla piccola proprietà contadina e, per analogia, quella della legge n. 346/1976.

La risoluzione ribadisce quindi che la disposizione dell’art. 4 della legge n. 346/1976, che rinvia alle agevolazioni dell’art. 9, secondo comma, del DPR n. 601/1973, si applica esclusivamente ai trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 1159-bis c.c., ossia agli acquisti in buona fede da chi non è proprietario. Non si estende invece agli acquisti per usucapione maturati in virtù del possesso continuato per quindici anni, disciplinati dal primo comma dello stesso articolo.

Conclusione operativa

La conclusione è la conferma dell’orientamento già espresso con la risoluzione n. 201/2007: le agevolazioni fiscali richiamate dalla legge n. 346/1976 non spettano alle sentenze dichiarative di usucapione fondate sul possesso ventennale o comunque sul possesso continuato per quindici anni ai sensi del primo comma dell’art. 1159-bis c.c., ma solo alle ipotesi di acquisto previste dal secondo comma della stessa norma.

Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi vengano osservati dagli uffici.

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