Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 245 del 16/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando il regime dell’inversione contabile si applica alle prestazioni di installazione e manutenzione di impianti antincendio e idraulici. Il reverse charge vale per gli interventi su immobili, se ricorrono gli altri requisiti normativi, mentre non si applica ai servizi resi su beni diversi dagli immobili, salvo il caso della manutenzione di estintori e attrezzature mobili inserita nella manutenzione di un impianto complesso installato su immobile.

Reverse charge per impianti antincendio e idraulici

Reverse charge per impianti antincendio e idraulici

La risoluzione esamina l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari e antincendio. L’obiettivo è stabilire se tali attività rientrino nel settore edile e, quindi, nell’ambito dell’art. 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972.

Quesito presentato dal contribuente

La società istante opera nell’installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari e antincendio, con codice attività ATECOFIN 45.33.0, appartenente alla sezione F "Costruzioni". Svolge interventi di manutenzione su impianti esistenti o installazione di nuovi impianti, fatturando non al cliente finale ma ad altra società del settore che a sua volta fattura al committente finale.

Il contribuente chiede se il reverse charge si applichi alle seguenti prestazioni:

  • installazione e manutenzione di impianti antincendio di un immobile;
  • installazione e manutenzione di impianti antincendio su altre strutture, come piattaforme marine, impianti industriali o navi;
  • manutenzione di estintori e altra attrezzatura antincendio, come manichette e maschere di protezione.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società ritiene che il reverse charge non sia applicabile agli interventi su strutture diverse dagli immobili, poiché mancherebbe il presupposto dell’attività di costruzione. Viceversa, lo ritiene applicabile agli interventi su impianti antincendio installati all’interno di immobili o comunque strutturalmente collegati ad essi.

Quanto agli estintori e alle altre attrezzature antincendio:

  • se collocati su strutture diverse dagli immobili, il regime non sarebbe applicabile;
  • se invece posti a servizio di immobili, costituirebbero dotazione inscindibile dell’impianto e, quindi, l’attività di installazione e manutenzione rientrerebbe nel reverse charge.

Per i subappalti relativi a manutenzione di impianti antincendio in immobili e di estintori o altre attrezzature, il contribuente ritiene che l’intera operazione debba essere assoggettata al reverse charge.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che l’art. 17, sesto comma, lettera a), del DPR n. 633/72, come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, estende il regime dell’inversione contabile a talune prestazioni di servizi nel settore edile, rese da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.

La circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 ha chiarito che il meccanismo opera per prestazioni rese da subappaltatori ad imprese edili che operano come appaltatori o subappaltatori e che, ai fini dell’individuazione del settore edile, sia appaltatore sia subappaltatore devono operare in attività riconducibili alla sezione F "Costruzioni" della classificazione ATECO.

Interpretazione dell’Agenzia sulle attività nel settore edile

L’Agenzia richiama la circolare n. 37/E del 2006, secondo cui le attività di costruzione comprendono, tra l’altro:

  • lavori generali di costruzione;
  • lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;
  • lavori di completamento di un fabbricato;
  • lavori di installazione di servizi in esso;
  • nuovi lavori, riparazioni, rinnovi e restauri;
  • aggiunte e alterazioni;
  • costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere;
  • costruzioni temporanee.

Su tale base, la risoluzione n. 154/E del 5 luglio 2007 aveva già ritenuto l’installazione di impianti idraulico-sanitari come attività resa nel comparto costruzioni, riconducibile alla voce 45.31.0 della Tabella ATECOFIN 2004.

La stessa risoluzione aveva affermato che anche la mera manutenzione degli impianti idraulici rientra nella categoria delle riparazioni e, quindi, nel comparto delle costruzioni, con conseguente applicazione del reverse charge.

Valutazione sulle installazioni e manutenzioni di impianti antincendio

Per gli impianti antincendio, l’Agenzia distingue in base al tipo di bene interessato dall’intervento.

Se l’installazione o manutenzione riguarda un immobile, e se ricorrono gli altri requisiti previsti dall’art. 17, comma 6, del DPR n. 633/72, il reverse charge si applica. In tal caso l’attività è ricondotta alla voce 45.31.0 della Tabella ATECOFIN 2004, corrispondente alla voce 43.22.03 della Tabella ATECO 2007.

Se invece i servizi sono eseguiti su beni diversi dagli immobili, come imbarcazioni o piattaforme galleggianti, l’attività non è riconducibile al settore edile e l’IVA deve essere applicata secondo le regole ordinarie di fatturazione.

Manutenzione di estintori, manichette e maschere

Per la manutenzione di estintori, manichette e maschere, l’Agenzia precisa che il reverse charge si applica solo se tali beni mobili fanno parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione si inserisce nell’ambito della manutenzione dell’intero impianto.

In assenza di questo collegamento strutturale con un impianto installato su immobile, non emerge il presupposto per l’applicazione del regime speciale.

Conclusioni operative

La risoluzione afferma in sintesi che:

  • il reverse charge si applica alle prestazioni di installazione e manutenzione di impianti antincendio quando riferite a immobili, in presenza degli altri requisiti di legge;
  • non si applica alle prestazioni rese su beni diversi dagli immobili, come imbarcazioni o piattaforme galleggianti;
  • la manutenzione di estintori, manichette e maschere è soggetta a reverse charge solo se tali beni sono parte di un impianto complesso installato su immobile e la loro manutenzione si colloca nella manutenzione dell’intero impianto.

La risoluzione conclude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta osservanza delle istruzioni fornite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.