Risoluzione n. 247 del 17/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che la somma che una banca intende restituire ai dipendenti, pari al 90% delle ritenute non versate in base al condono per il sisma Sicilia 1990, non è una restituzione di imposta ma una liberalità connessa al rapporto di lavoro. Per la banca è un costo indeducibile; per i lavoratori costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile ai sensi dell’art. 51 del TUIR.
Condono sisma Sicilia 1990 e restituzione ai dipendenti del 90% delle ritenute non versate
Condono sisma Sicilia 1990 e restituzione del 90% delle ritenute
La risoluzione esamina il trattamento fiscale delle somme che una banca, operante in un comune colpito dal sisma del 1990 in Sicilia, intende restituire ai dipendenti in misura pari al 90% delle ritenute Irpef non versate all’Erario, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall’articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002.
Quadro normativo e vicenda
La norma richiamata consentiva ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, di definire la propria posizione debitoria relativa agli anni 1990-1992 versando solo il 10% dell’importo dovuto a titolo di capitale. Nel caso delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta doveva comunque operare le ritenute, ma poteva sospenderne il versamento.
La banca istante aveva iniziato nel 2003 a versare all’Erario il 10% delle ritenute operate, considerando la restante parte, pari al 90%, come sopravvenienza attiva non tassabile. Pur non avendo un obbligo di restituzione nei confronti dei dipendenti, intendeva per ragioni di opportunità corrispondere ai lavoratori tale 90% e chiedeva il relativo trattamento fiscale.
Posizione sostenuta dal contribuente
L’istante riteneva che:
- il 90% delle ritenute non versate potesse essere restituito ai dipendenti senza imposizione fiscale;
- per la banca l’operazione fosse fiscalmente irrilevante, trattandosi di mere variazioni numerarie;
- anche per i dipendenti le somme dovessero restare esenti, poiché riferite a ritenute Irpef già considerate fiscalmente irrilevanti per la società.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce anzitutto l’ambito soggettivo della disciplina agevolativa: essa era riservata ai soggetti colpiti dal sisma che rientravano nei presupposti previsti dall’ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990 e dai successivi provvedimenti agevolativi.
Con specifico riguardo alle ritenute di lavoro dipendente, l’Agenzia ribadisce che la definizione agevolata ha inciso esclusivamente sul rapporto tributario tra sostituto d’imposta ed Erario, senza coinvolgere la posizione del sostituito. Il dipendente, infatti, ha già assolto l’obbligazione tributaria nel momento in cui la ritenuta è stata operata dal datore di lavoro.
Viene richiamata anche la finalità della disciplina, individuata nel sostegno economico alle imprese delle province colpite dal terremoto. In tale prospettiva, le imprese non erano tenute a corrispondere ai dipendenti la quota del 90% delle ritenute Irpef non versate all’Erario.
Natura delle somme restituite
Secondo la soluzione dell’Agenzia:
- la somma che il sostituto intende restituire non può essere qualificata come restituzione di imposta precedentemente trattenuta;
- non è più collegabile, sotto il profilo fiscale, ai rapporti tributari definiti con il condono;
- ha natura di liberalità riconducibile comunque al rapporto di lavoro dipendente.
Ne consegue che per l’impresa la somma rappresenta un costo indeducibile, da recuperare a tassazione se rilevata nel conto economico.
Trattamento fiscale per i dipendenti
Le somme corrisposte ai lavoratori costituiscono reddito di lavoro dipendente e devono quindi essere assoggettate a tassazione. L’Agenzia richiama l’articolo 51, comma 1, del TUIR, che ricomprende nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
L’ipotesi in esame non rientra tra le esclusioni tassative previste dal comma 2, lettera b), dello stesso articolo 51.
Conclusione
La risoluzione conclude che:
- la restituzione del 90% delle ritenute non versate non è fiscalmente neutra;
- per la banca costituisce un costo indeducibile;
- per i dipendenti integra reddito imponibile di lavoro dipendente;
- non può essere trattata come mera restituzione di imposta esente, perché ciò estenderebbe indebitamente gli effetti del condono anche al sostituito.
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