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Sentenza

Sentenza n. 4423/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza al D. I. n. -OMISSIS- emesso dal Tribunale di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202512462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario, munito di definitiva esecutività, recante la condanna al pagamento di somme per € 19.853,68, oltre accessori e spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, notificato all’amministrazione e divenuto definitivamente esecutivo. Il decreto ingiuntivo aveva ingiunto il pagamento di € 19.853,68, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla maturazione del diritto e compensi professionali liquidati in € 653,00, oltre IVA, CPA ed eventuale rimborso del contributo unificato. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza contestare l’inadempimento né dimostrare l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza dell’amministrazione sulla base della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e dell’assenza di qualsiasi prova contraria fornita dal Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di corrispondere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, € 19.853,68, oltre interessi legali e spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo in € 653,00, oltre IVA e CPA, sempre che tali somme non fossero già state pagate. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori trenta giorni per provvedere su istanza di parte. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora in caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, da calcolarsi in misura corrispondente agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dall’eventuale scadenza infruttuosa del termine. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione della pronuncia giurisdizionale non adempiuta dall’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di ritardo o inosservanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere fissata per l’eventuale ritardo nell’esecuzione del termine assegnato dal giudice; nel caso concreto è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Richiamato quale base del potere di verificare la corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al creditore gli effetti pratici favorevoli della pronuncia giurisdizionale che l’amministrazione abbia omesso di attuare.
  • L’amministrazione è tenuta a dare esecuzione a una pronuncia giurisdizionale definitivamente esecutiva e non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • La costituzione meramente formale dell’amministrazione, senza contestazione dei fatti allegati dal ricorrente e senza prova dell’adempimento, consente di ritenere non contestata l’inerzia e di accertare l’inottemperanza.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione, nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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