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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1413

Regolamento (UE) 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le condizioni tecniche per poter utilizzare le indicazioni sulla salute relative ai sostituti di un pasto per il controllo del peso, adeguandole al nuovo quadro normativo introdotto dal regolamento (UE) n. 609/2013 e ai valori nutritivi di riferimento del regolamento (UE) n. 1169/2011. Mantiene la base scientifica delle indicazioni, ma sostituisce i riferimenti alla direttiva 96/8/CE con nuove regole su energia, grassi, proteine, vitamine e sali minerali. Prevede inoltre una disciplina transitoria per consentire agli operatori di adeguare i prodotti.

Modifica le condizioni d'uso delle indicazioni sulla salute per i sostituti di un pasto per il controllo del peso nell'elenco delle indicazioni consentite sui prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che commercializzano sostituti di un pasto per il controllo del peso nell'Unione europea. Incide sulle condizioni per l'uso delle indicazioni sulla salute già autorizzate nel regolamento (UE) n. 432/2012, in particolare per i prodotti destinati a sostituire uno o due pasti principali di una dieta ipocalorica. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, per effetto dell'allegato, introduce anche un regime transitorio dal 21 luglio 2016 al 14 settembre 2019 per alcune condizioni compositive; le nuove condizioni definitive si applicano dopo tale periodo.

Modifica delle indicazioni sulla salute per i sostituti di un pasto per il controllo del peso

Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) n. 432/2012, che contiene l'elenco delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari. L'intervento si rende necessario perché il quadro giuridico di riferimento per i sostituti di un pasto per il controllo del peso è cambiato con il regolamento (UE) n. 609/2013, che ha fatto venir meno, dal 20 luglio 2016, l'applicazione della direttiva 96/8/CE a tali prodotti. La Commissione interviene quindi per riscrivere le condizioni d'uso delle indicazioni alla luce dei nuovi riferimenti normativi e del parere scientifico EFSA del 2015.

Contesto normativo e base scientifica

La Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute se non autorizzate e inserite in un elenco europeo. Le due indicazioni relative ai sostituti di un pasto per il controllo del peso erano state già autorizzate nel regolamento (UE) n. 432/2012 sulla base del parere EFSA del 2010, che aveva riconosciuto la relazione causa-effetto tra il consumo di sostituti del pasto e il mantenimento o la riduzione del peso corporeo. Nel 2015 EFSA ha confermato che l'adeguamento delle condizioni di composizione ai valori nutritivi di riferimento del regolamento (UE) n. 1169/2011 non incide sulla fondatezza scientifica delle indicazioni.

Ambito delle modifiche

L'articolo 1 non modifica il regolamento in modo astratto, ma sostituisce nell'allegato le voci relative alla categoria "sostituto di un pasto per il controllo del peso". Ne risultano due indicazioni specifiche:

  • la sostituzione di un pasto giornaliero principale di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso;
  • la sostituzione di due pasti giornalieri principali di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso.

Condizioni nutrizionali e compositive

Per poter utilizzare tali indicazioni, il prodotto deve rispettare requisiti molto dettagliati:

  • valore energetico compreso tra 200 kcal e 250 kcal per pasto;
  • energia derivata dai grassi non superiore al 30% del valore energetico totale;
  • acido linoleico almeno pari a 1 g;
  • proteine tra il 25% e il 50% dell'energia totale;
  • indice chimico delle proteine almeno pari all'80% di quello della proteina di riferimento OMS;
  • eventuali amminoacidi aggiunti solo per migliorare il valore nutrizionale e nelle sole proporzioni necessarie;
  • apporto di almeno il 30% dei valori nutritivi di riferimento di vitamine e sali minerali dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011, con esclusione di fluoro, cromo, cloruro e molibdeno;
  • sodio almeno pari a 172,5 mg per pasto;
  • potassio almeno pari a 500 mg per pasto.

La Commissione motiva la scelta di mantenere alcuni requisiti della direttiva 96/8/CE, in particolare per sodio e potassio, in ragione della funzione specifica dei prodotti e della mancanza, per alcuni nutrienti, di un valore nutritivo di riferimento nell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Informazioni obbligatorie ai consumatori

L'uso delle indicazioni sulla salute è subordinato a una specifica informazione al consumatore. Il prodotto deve infatti riportare l'avvertenza sull'importanza di mantenere quotidianamente un adeguato apporto di liquidi e sull'esigenza che il prodotto sia utilizzato soltanto nell'ambito di una dieta ipocalorica che comprenda altri alimenti. Inoltre, per ottenere l'effetto dichiarato, il consumatore deve sostituire ogni giorno uno o due pasti principali, a seconda dell'indicazione impiegata.

Regime transitorio

Per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguare ricette ed etichettatura, il regolamento introduce un periodo transitorio. In tale periodo, dal 21 luglio 2016 al 14 settembre 2019, il valore energetico massimo è più elevato e può arrivare a 400 kcal per pasto; inoltre, per vitamine e sali minerali si applica una tabella specifica di valori, diversa dal regime definitivo. Per il potassio il transitorio conferma comunque il minimo di 500 mg per pasto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012

L'articolo 1 dispone la sostituzione, nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, delle voci relative alla categoria "sostituto di un pasto per il controllo del peso". Le nuove condizioni riguardano sia l'indicazione sul mantenimento del peso dopo la perdita di peso con la sostituzione di un pasto principale, sia l'indicazione sulla perdita di peso con la sostituzione di due pasti principali.

Requisiti compositivi per l'uso delle indicazioni

Per entrambe le indicazioni il prodotto deve fornire tra 200 e 250 kcal per pasto; l'energia derivata dai grassi non può superare il 30% dell'energia totale e l'acido linoleico non può essere inferiore a 1 g. Le proteine devono fornire tra il 25% e il 50% dell'energia totale, con indice chimico almeno pari all'80% di quello della proteina di riferimento OMS; sono consentite aggiunte di amminoacidi solo per migliorare il valore nutrizionale. Il prodotto deve fornire almeno il 30% dei valori nutritivi di riferimento di vitamine e minerali dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011, con esclusione di fluoro, cromo, cloruro e molibdeno.

Vincoli specifici su sodio, potassio e avvertenze

Il contenuto minimo di sodio è fissato in 172,5 mg per pasto e quello di potassio in 500 mg per pasto. L'uso dell'indicazione è subordinato all'informazione ai consumatori sull'importanza di un adeguato apporto giornaliero di liquidi e sul fatto che il prodotto è utile solo nell'ambito di una dieta ipocalorica che comprenda altri alimenti. Per ottenere l'effetto dichiarato, occorre sostituire ogni giorno uno o due pasti principali, secondo l'indicazione utilizzata.

Regime transitorio dal 21 luglio 2016 al 14 settembre 2019

Per consentire l'adeguamento degli operatori, l'allegato prevede un periodo transitorio durante il quale il valore energetico può arrivare fino a 400 kcal per pasto e i requisiti su vitamine e minerali continuano a seguire una tabella specifica, che include anche sodio e potassio. Dal 21 luglio 2016 fino al 14 settembre 2019 si applicano quindi condizioni temporanee più ampie rispetto al regime definitivo.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareetichettatura alimentareindicazioni sulla salutenutrizionediritto alimentare

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