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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1416

Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale il quadro tecnico del regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici a contatto con alimenti. Da un lato corregge errori, definizioni e rinvii; dall’altro introduce o modifica autorizzazioni di numerose sostanze dell’elenco dell’Unione, con specifiche condizioni d’uso e nuovi limiti di migrazione. Interviene inoltre sulle regole di prova, sui simulanti alimentari, sulle condizioni di verifica della conformità e sulla documentazione che gli operatori devono mettere a disposizione. È previsto un periodo transitorio e un differimento di applicazione per alcune modifiche relative ad alluminio, zinco e assegnazione dei simulanti.

Modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a contatto con prodotti alimentari, agli additivi, monomeri, sostanze ausiliarie di polimerizzazione e altre sostanze autorizzate nell’elenco dell’Unione del regolamento (UE) n. 10/2011, nonché alle prove di migrazione e alle dichiarazioni di conformità richieste agli operatori del settore. Riguarda l’immissione sul mercato nell’Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nello Spazio economico europeo. Prevede un regime transitorio per i prodotti conformi alla versione precedente del regolamento, con possibilità di immissione sul mercato fino al 14 settembre 2017 e permanenza sul mercato fino a esaurimento scorte; alcune nuove disposizioni si applicano dal 14 settembre 2018. Non introduce una disciplina generale per tutti i materiali a contatto, ma interviene specificamente sulla normativa dei materiali plastici.

Modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici a contatto con alimenti

Il regolamento della Commissione interviene sul quadro tecnico dei materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, aggiornando l’elenco delle sostanze autorizzate, i limiti di migrazione, i simulanti alimentari e le regole di prova. La revisione nasce dall’esigenza di recepire nuove valutazioni scientifiche dell’EFSA e di correggere errori, ambiguità e rinvii impropri presenti nel regolamento (UE) n. 10/2011.

Finalità e contesto

La Commissione segnala che il regolamento originario contiene talune imprecisioni applicative e che, dopo la sua adozione, sono stati pubblicati ulteriori pareri scientifici su specifiche sostanze. Ne consegue una modifica puntuale ma ampia, diretta sia a rafforzare la certezza giuridica sia a evitare prove di migrazione inutilmente onerose o tecnicamente non realistiche.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati al contatto con alimenti, nonché le sostanze impiegate nella loro fabbricazione che figurano nell’elenco dell’Unione. Le modifiche incidono anche sugli operatori che immettono sul mercato i materiali finali, sui soggetti tenuti a predisporre la documentazione di supporto e sulle autorità competenti chiamate a verificare la conformità.

Definizioni e regole generali

L’articolo 3 viene corretto e integrato. La definizione di "alimenti non grassi" viene allineata ai simulanti elencati nell’allegato III, tabella 2; viene chiarito il concetto di "specifica"; viene introdotta la nozione di "riempimento a caldo", definita come riempimento a non più di 100 °C con successivo abbassamento della temperatura dell’alimento a 50 °C entro 60 minuti oppure a 30 °C entro 150 minuti.

L’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), è riformulato per ricomprendere tutti i sali di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio e zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. In questo modo viene esclusa un’interpretazione restrittiva che avrebbe potuto limitare indebitamente la deroga.

Migrazione specifica, sostanze non migranti e ammine aromatiche

L’articolo 11 è uno dei punti più rilevanti della riforma. È soppresso il paragrafo 2, che prevedeva un limite generico di migrazione specifica per le sostanze prive di limite dedicato; la Commissione ritiene tale regola superflua e ridondante rispetto al controllo della migrazione globale. Il nuovo paragrafo 3 disciplina gli additivi che sono anche autorizzati come additivi alimentari o aromi, stabilendo che non devono migrare in quantità tali da produrre un effetto tecnico nel prodotto finito e che non devono superare, a seconda dei casi, le restrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008, del regolamento (CE) n. 1334/2008 o dell’allegato I del regolamento sui materiali plastici.

Il nuovo paragrafo 4 dell’articolo 11 stabilisce che, quando una sostanza non può migrare, la conformità va accertata con metodi idonei di prova della migrazione selezionati secondo l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004, in grado di confermare l’assenza di migrazione oltre un determinato limite di rilevamento. In mancanza di limiti specifici, il limite di rilevamento è fissato a 0,01 mg/kg.

L’articolo 13, paragrafo 3, viene coordinato con questa impostazione: le sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), non devono migrare nel prodotto alimentare o nel simulante, e il limite di rilevazione si applica anche a gruppi di sostanze strutturalmente e tossicologicamente correlati, compresi gli isomeri e le sostanze con lo stesso gruppo funzionale, nonché agli eventuali trasferimenti (set-off).

Migrazione globale e verifica della conformità

L’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), viene modificato per chiarire che la migrazione va espressa in mg/kg sulla base del contenuto effettivo del contenitore e della superficie di contatto totale del sistema di chiusura, quando la destinazione dell’oggetto è nota.

L’articolo 18, paragrafo 4, viene riscritto per precisare che i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con alimenti sono verificati rispetto ai limiti di migrazione globale sui simulanti indicati nell’allegato III, secondo le regole del capo 3 dell’allegato V. Il paragrafo 7 stabilisce inoltre che, prima del confronto con i limiti, devono essere applicati i coefficienti di correzione previsti dall’allegato III e dall’allegato V.

Nuove autorizzazioni e correzioni dell’allegato I

L’allegato I riceve numerose modifiche sostanziali. Sono corrette diverse voci già esistenti, tra cui quelle relative ai FCM 87, 391, 641, 752, 779 e 974. Per il FCM 87 viene precisata la forma sintetica amorfa in nanoforma; per il FCM 391 viene ampliato l’uso del perfluorometil per fluorovinil etere; per il FCM 641 viene eliminata la possibilità di verifica tramite contenuto residuo per superficie a contatto con alimento; per il FCM 752 viene corretto il riferimento ai numeri CAS; per il FCM 779 vengono aggiornate le note di conformità; per il FCM 974 viene aggiornato il sistema di verifica e viene introdotto un limite specifico per il prodotto di idrolisi 2,4-di-tert-amilfenolo pari a 1 mg/kg di prodotto alimentare, mentre il limite complessivo della sostanza resta pari a 5 mg/kg.

Sono inoltre inserite nuove sostanze autorizzate, tra cui:

  • FCM 871, con uso limitato alle poliolefine entro il 20% in peso, per alimenti secchi e con limite di 50 μg/kg per la frazione oligomerica inferiore a 1 000 Da;
  • FCM 1031, utilizzabile come monomero nel PEF, con limite di migrazione di 5 mg/kg e limite di 50 μg/kg per gli oligomeri inferiori a 1 000 Da;
  • FCM 1034, utilizzabile come comonomero reticolante nelle poliolefine per tutti i tipi di alimenti a conservazione prolungata a temperatura ambiente, anche in condizioni di riempimento a caldo, con limite di 0,05 mg/kg;
  • FCM 1045, usabile solo come ausiliario di polimerizzazione per fluoropolimeri ad alte temperature (almeno 370 °C);
  • FCM 1046 e 1050, ossidi di zinco in nanoforma, limitati ai polimeri non plastificati;
  • FCM 1048, con uso limitato ai prodotti ottenuti da precursori di acidi grassi derivati da grassi o oli commestibili;
  • FCM 1051, con limite di migrazione di 5 mg/kg;
  • FCM 1052, utilizzabile come monomero nei poliesteri, con limite di 5 mg/kg e 50 μg/kg per gli oligomeri;
  • FCM 1053, esteri di acidi grassi C16-18 saturi con dipentaeritrite, ammessi solo se derivati da grassi o oli commestibili.

Per alcune di queste sostanze il regolamento impone anche che, in caso di commercializzazione del materiale finito, un metodo di prova idoneo alla verifica della migrazione oligomerica sia inserito nei documenti di supporto e, se necessario, sia messo a disposizione dell’autorità competente con campioni di calibrazione.

Limiti per alluminio, zinco e altri elementi

L’allegato II sostituisce i limiti di migrazione specifica per alcuni metalli e per lo zinco. I nuovi valori sono:

  • alluminio: 1 mg/kg di prodotto o simulante alimentare;
  • bario: 1 mg/kg;
  • cobalto: 0,05 mg/kg;
  • rame: 5 mg/kg;
  • ferro: 48 mg/kg;
  • litio: 0,6 mg/kg;
  • manganese: 0,6 mg/kg;
  • zinco: 5 mg/kg.

Per le ammine aromatiche primarie non presenti nell’allegato I è vietata la migrazione o il rilascio nel prodotto alimentare o nel simulante, con applicazione del limite di rilevabilità alla somma delle ammine aromatiche primarie rilasciate.

Simulanti alimentari e categorie di alimenti

L’allegato III viene interamente rivisto. Sono ridefiniti i simulanti alimentari A, B, C, D1, D2 ed E, con una nuova classificazione che distingue chiaramente tra etanolo 50% per D1, olio vegetale con meno dell’1% di sostanza insaponificabile per D2 e poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene) per E.

Vengono aggiornate le assegnazioni dei simulanti per diverse categorie alimentari, con particolare attenzione alla frutta fresca o refrigerata e agli ortaggi freschi o refrigerati, che ricevono assegnazioni più articolate e coefficienti di correzione. Per la frutta e gli ortaggi non pelati e non a pezzi è introdotta una correzione X/10. È anche previsto che, per la categoria 01.04, il simulante D2 sia sostituito da etanolo al 95%.

Per gli ortaggi trasformati, il testo distingue tra ortaggi secchi o disidratati, puree, conserve, paste e ortaggi conservati in mezzo oleoso o alcolico. È inoltre introdotta una deroga generale che consente di utilizzare un solo simulante alimentare, anche quando le assegnazioni ordinarie richiederebbero prove con più simulanti, se esistono prove scientifiche documentate che dimostrano che quel simulante è il più rigoroso per il materiale o oggetto esaminato. Tale giustificazione scientifica deve far parte dei documenti di supporto ex articolo 16.

Dichiarazione di conformità

L’allegato IV, punto 5, viene riscritto in modo da riferirsi più precisamente non soltanto al regolamento sui materiali plastici, ma anche alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1935/2004, in particolare agli articoli 3, 11, paragrafo 5, 15 e 17.

Prove di migrazione: condizioni, tempi, temperature e deroghe

L’allegato V è la parte tecnicamente più incisiva del regolamento. Il punto 1.4 obbliga a sottrarre, prima del confronto con il limite di migrazione specifica, la quota di sostanza proveniente da altre fonti rispetto al materiale o oggetto sottoposto a prova.

Nel capo 2, la Commissione riscrive le regole di selezione delle condizioni di prova. Il principio generale è che il campione deve essere messo a contatto con il simulante in modo da riprodurre le peggiori condizioni d’uso prevedibili quanto a tempo e temperatura. Sono però previste deroghe:

  • se le condizioni standard causano alterazioni del campione che non si verificano nell’uso reale, le prove vanno effettuate in condizioni peggiori realistiche ma senza tali alterazioni;
  • se il materiale o oggetto è usato in apparecchiature di trasformazione alimentare con condizioni controllate, le prove possono essere effettuate nelle peggiori condizioni di trasformazione prevedibili;
  • se l’uso è solo per riempimento a caldo, è sufficiente una prova di 2 ore a 70 °C;
  • se il simulante D2 non è tecnicamente idoneo, si usano etanolo al 95% e isoottano; se la temperatura supera 100 °C, si usa anche il simulante E;
  • per le condizioni non contemplate dalle tabelle, la durata e la temperatura possono essere determinate mediante la formula accelerata prevista nel regolamento.

La tabella 2 della selezione della temperatura viene sostituita con una scala dettagliata che arriva fino a 225 °C per temperature di contatto superiori a 200 °C.

Per tempi di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente o inferiore, il nuovo punto 2.1.4 prevede prove accelerate fino a 10 giorni a 20, 40, 50 o 60 °C, a seconda della durata di conservazione, con regole specifiche per congelamento, refrigerazione e riempimento a caldo. È ammessa una riduzione a 10 giorni a 40 °C se dati scientifici dimostrano il raggiungimento dell’equilibrio di migrazione.

Viene inoltre introdotta la possibilità di una prova unica per combinazioni successive di tempo e temperatura, purché il ragionamento scientifico sia documentato nel fascicolo.

Migrazione globale: nuove condizioni standardizzate e prove sostitutive

Il capo 3 dell’allegato V è riscritto per le prove di migrazione globale. La tabella 3 stabilisce le condizioni standardizzate OM1-OM7. In sintesi:

  • OM1: 10 giorni a 20 °C;
  • OM2: 10 giorni a 40 °C;
  • OM3: 2 ore a 70 °C;
  • OM4: 1 ora a 100 °C;
  • OM5: 2 ore a 100 °C o temperatura di riflusso, oppure 1 ora a 121 °C;
  • OM6: 4 ore a 100 °C o temperatura di riflusso;
  • OM7: 2 ore a 175 °C.

Il regolamento chiarisce le corrispondenze tra prove e categorie di simulanti, specificando che OM7 rappresenta le condizioni peggiori per il simulante D2, OM6 per A, B, C e D1 a contatto con non poliolefine e OM5 per tutti i simulanti a contatto con poliolefine.

Se il simulante D2 non è tecnicamente utilizzabile, sono previste prove sostitutive OM8 e OM9, basate su combinazioni di simulanti e temperature che consentono di selezionare il risultato più gravoso ai fini della conformità.

Verifica della conformità e materiali a uso ripetuto

Per i materiali monouso, la migrazione globale è analizzata al termine del tempo prescritto con un metodo conforme al regolamento (CE) n. 882/2004. Per i materiali a uso ripetuto, la prova va effettuata tre volte sullo stesso campione, con valutazione della conformità sul risultato della terza prova; se il riutilizzo del campione non è tecnicamente possibile, si può usare un approccio alternativo con tre campioni e tempi progressivi. In presenza di dati scientifici che dimostrino che la migrazione non aumenta nella seconda e terza prova, può essere sufficiente la prima prova, purché il limite non sia superato.

Coefficiente FRF e limiti di migrazione globale

Nel capo 4 viene chiarito che la migrazione specifica, prima dell’applicazione del coefficiente FRF, non deve superare 60 mg/kg di prodotto alimentare. È inoltre previsto che, quando si usano i simulanti D2 o E e si applica il coefficiente di correzione dell’allegato III, tale correzione possa cumularsi con l’FRF, ma il coefficiente combinato non deve superare 5, salvo che il coefficiente dell’allegato III sia superiore a 5.

Regime transitorio ed entrata in vigore

I materiali e oggetti conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione precedente possono essere immessi sul mercato fino al 14 settembre 2017 e restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma alcune disposizioni sostanziali — in particolare i nuovi limiti per alluminio e zinco e le nuove assegnazioni dei simulanti alimentari — si applicano solo dal 14 settembre 2018.

Impatto pratico per gli operatori

Per imprese, consulenti e laboratori, il regolamento comporta la necessità di aggiornare schede tecniche, piani di prova, dichiarazioni di conformità e dossier di supporto. Occorre inoltre verificare la conformità delle formulazioni che impiegano sostanze nuove o modificate, rivedere le prove sui simulanti alimentari e adeguare la documentazione scientifica quando si intenda utilizzare una deroga o una prova unica.

Disposizioni principali

Correzioni di definizioni e chiarimenti generali

Vengono corrette le definizioni di "alimenti non grassi" e di "specifica" dell’articolo 3 e viene introdotta la definizione di "riempimento a caldo". È chiarito che la deroga dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), riguarda tutti i sali di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio e zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. L’articolo 11 è riscritto: è soppresso il limite generico di migrazione specifica per le sostanze prive di limite dedicato; sono precisate le regole per gli additivi che sono anche additivi alimentari o aromi; per le sostanze per le quali non è consentita la migrazione, la conformità va verificata con metodi idonei e, in assenza di limiti di rilevazione specifici, si applica il limite di rilevazione di 0,01 mg/kg. L’articolo 13, paragrafo 3, viene allineato a tale impostazione, includendo anche gli eventuali trasferimenti (set-off).

Unità di misura e verifica della conformità

Per le chiusure e i coperchi viene precisato che la migrazione deve essere espressa in mg/kg, sulla base del contenuto effettivo del contenitore e della superficie di contatto totale del sistema chiusura-contenitore, se la destinazione dell’oggetto è nota. L’articolo 18, paragrafo 4, è riformulato per stabilire che la verifica della conformità dei materiali e oggetti non ancora a contatto con alimenti ai limiti di migrazione globale si effettua secondo il capo 3 dell’allegato V. Il paragrafo 7 chiarisce che, prima del confronto con i limiti, si applicano i coefficienti di correzione previsti dall’allegato III, punto 3, e dall’allegato V, capo 4.

Aggiornamento dell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate

Sono modificate numerose voci dell’allegato I, con correzioni di formulazione, sostituzione di riferimenti al simulante D con D1 e/o D2, e introduzione di nuove sostanze o nuove specifiche. Tra le principali modifiche: precisazioni per il diossido di silicio sililato (FCM 87) con riferimento alla forma sintetica amorfa in nanoforma; estensione d’uso del perfluorometil per fluorovinil etere (FCM 391); eliminazione della verifica basata su QMA per la miscela di diammini (FCM 641); correzione dei numeri CAS del bis(metilbenziliden)sorbitolo (FCM 752); aggiornamento della sostanza FCM 779; nuova specifica e limiti per il FCM 974; inclusione di nuove sostanze FCM 871, 1031, 1034, 1045, 1046, 1048, 1050, 1051, 1052 e 1053. Per alcune di esse sono previsti limiti di migrazione specifica, limiti sulla frazione oligomerica inferiore a 1 000 Da e restrizioni d’impiego (ad esempio solo in poliolefine, solo come monomero, solo per determinati alimenti o a certe temperature).

Limiti di migrazione specifica per elementi e ammine aromatiche

L’allegato II sostituisce i limiti per alcune sostanze: alluminio 1 mg/kg, bario 1 mg/kg, cobalto 0,05 mg/kg, rame 5 mg/kg, ferro 48 mg/kg, litio 0,6 mg/kg, manganese 0,6 mg/kg e zinco 5 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. Inoltre viene precisato che le ammine aromatiche primarie non incluse nella tabella 1 dell’allegato I non devono migrare o essere rilasciate e che il limite di rilevabilità si applica alla somma delle ammine aromatiche primarie rilasciate.

Nuovi simulanti alimentari e nuove assegnazioni

L’allegato III viene riformulato: sono ridefiniti i simulanti A, B, C, D1, D2 ed E; il simulante D2 è ora l’olio vegetale con meno dell’1% di sostanza insaponificabile e il simulante E è il poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene). Sono aggiornate le assegnazioni per le categorie alimentari, in particolare per frutta e ortaggi freschi o refrigerati, frutta e ortaggi pelati e/o a pezzi, e ortaggi trasformati. Per frutta e ortaggi non pelati e non a pezzi viene introdotto un fattore di correzione X/10; per alcuni prodotti è prevista la possibilità di omettere prove con taluni simulanti in condizioni specifiche. È inoltre introdotta una deroga generale: se, sulla base di prove scientifiche generalmente riconosciute, un solo simulante è il più rigoroso per il materiale o oggetto, può essere usato un solo simulante, con documentazione scientifica a supporto nel fascicolo tecnico.

Dichiarazione di conformità

L’allegato IV, punto 5, viene sostituito per richiedere una conferma più precisa che i materiali, gli oggetti, i prodotti in fase intermedia e le sostanze rispettano le prescrizioni pertinenti del regolamento e dell’articolo 3, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Regole di prova di migrazione e condizioni di prova

L’allegato V è profondamente riscritto. Il punto 1.4 impone la correzione dei risultati quando una sostanza proviene anche da altre fonti. Il capo 2 chiarisce che le prove devono riprodurre le peggiori condizioni d’uso prevedibili; introduce regole specifiche per apparecchiature di trasformazione alimentare, per il riempimento a caldo e per temperature elevate fino a oltre 200 °C; distingue le condizioni accelerate per conservazioni superiori a 30 giorni; consente una sola prova in alcune applicazioni successive di tempo e temperatura; e specifica che le prove devono essere almeno altrettanto severe delle condizioni reali. Viene altresì previsto che, in alcune situazioni, le prove possano essere effettuate con simulanti alternativi quando D2 non sia tecnicamente utilizzabile.

Migrazione globale, prove sostitutive e materiali a uso ripetuto

Nel capo 3 dell’allegato V sono aggiornate le condizioni standardizzate OM1-OM7 e chiarito che OM6 rappresenta le condizioni peggiori per A, B, C e D1, mentre OM7 riguarda D2. Sono introdotte prove sostitutive OM8 e OM9 quando D2 non sia tecnicamente utilizzabile, con combinazioni di simulanti e tempi/temperature specifiche. Per i materiali monouso e a uso ripetuto vengono riscritte le regole di verifica della conformità; per i materiali a uso ripetuto la prova va eseguita tre volte, salvo eccezioni basate su dati scientifici che consentano di limitarsi alla prima prova. La verifica deve avvenire con metodi analitici conformi al regolamento (CE) n. 882/2004.

Correttivi, FRF e soppressioni

Nel capo 4 dell’allegato V viene precisato che il coefficiente di riduzione del consumo dei grassi (FRF) non può portare una migrazione specifica a superare il limite di migrazione globale. È inoltre consentita l’applicazione combinata del coefficiente di correzione per i simulanti D2 o E con l’FRF, con limite massimo combinato pari a 5, salvo che il coefficiente di correzione dell’allegato III sia superiore a 5. Sono soppressi i punti 4.2 e 4.3.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

I materiali e oggetti conformi alla versione precedente del regolamento (UE) n. 10/2011 possono essere immessi sul mercato fino al 14 settembre 2017 e rimanere sul mercato fino a esaurimento scorte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le nuove disposizioni sui limiti di migrazione specifica per alluminio e zinco e sulle assegnazioni dei simulanti alimentari si applicano dal 14 settembre 2018.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con alimentichimica e migrazione delle sostanzecontrolli ufficialinormazione tecnica

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