Regolamento (UE) 2016/1414
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione, del 24 agosto 2016, che approva la sostanza attiva cyantraniliprole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la sostanza attiva cyantraniliprole ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della valutazione scientifica svolta dallo Stato membro relatore e dall’EFSA. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche, tra cui attenzione particolare a determinati rischi per operatori, organismi acquatici, api, bombi e artropodi non bersaglio, nonché alla protezione delle acque sotterranee. Il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la sostanza nell’elenco delle sostanze attive approvate.
Approvazione della sostanza attiva cyantraniliprole ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell’elenco europeo delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva cyantraniliprole e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, i richiedenti e gli operatori del settore fitosanitario per quanto concerne l’autorizzazione, la valutazione dei rischi e le condizioni d’impiego. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dalla sua entrata in vigore; l’approvazione decorre dal 14 settembre 2016 e scade il 14 settembre 2026. Restano rilevanti le condizioni specifiche e le misure di mitigazione previste nell’allegato, nonché l’obbligo di presentare ulteriori informazioni di conferma entro il termine indicato.
Approvazione del cyantraniliprole e modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione approva la sostanza attiva cyantraniliprole ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. L’atto interviene dopo la procedura di valutazione scientifica svolta dallo Stato membro relatore e dall’EFSA, e tiene conto del rapporto di riesame presentato alla Commissione.
Contesto procedurale e base giuridica
La domanda di approvazione è stata presentata il 29 giugno 2011 da DuPont Crop Protection e Syngenta Crop Protection al Regno Unito, designato come Stato membro relatore. Il 31 maggio 2013 è stato trasmesso il progetto di relazione di valutazione; l’EFSA ha poi formulato le sue conclusioni il 18 agosto 2014, pubblicandole e aggiornandole successivamente. Il 13 luglio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente il rapporto di riesame e un progetto di regolamento, dando al richiedente la possibilità di presentare osservazioni.
Esito della valutazione e approvazione
Dalla valutazione degli impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza è emerso che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Per tale ragione, il regolamento approva il cyantraniliprole, specificandone l’identità e le caratteristiche nell’allegato I.
Condizioni, restrizioni e profili di rischio
L’approvazione non è incondizionata. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione fissa condizioni e restrizioni alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili. In particolare, gli Stati membri devono prestare attenzione al rischio per gli operatori, per gli organismi acquatici, per le api e gli altri artropodi non bersaglio, nonché per le api e i bombi liberati per l’impollinazione quando la sostanza è usata in serra. Deve inoltre essere valutata con particolare rigore la protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.
Obblighi di mitigazione e informazioni supplementari
Le condizioni d’impiego devono includere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. Inoltre, il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie utilizzate per produrre acqua potabile. Tale invio deve avvenire entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento specifico su tale valutazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. Nell’allegato II il cyantraniliprole viene inserito nella parte B con numero 99, con data di approvazione 14 settembre 2016 e scadenza 14 settembre 2026.
Specifiche tecniche riportate negli allegati
Gli allegati indicano, oltre alla denominazione IUPAC e ai numeri identificativi, una purezza minima di 940 g/kg e valori massimi per specifiche impurezze o componenti. Il regolamento rinvia ai rapporti di riesame per ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del cyantraniliprole
La sostanza attiva cyantraniliprole, identificata nell’allegato I, è approvata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione riguarda gli impieghi rappresentativi esaminati nel rapporto di riesame e si fonda sulla conclusione che i criteri di approvazione dell’articolo 4 risultano soddisfatti.
Condizioni specifiche e valutazione dei rischi
L’approvazione è subordinata a condizioni e restrizioni fissate alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali. Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori, per gli organismi acquatici, le api e gli altri artropodi non bersaglio, per le api e i bombi liberati per l’impollinazione in serra, nonché alla protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili.
Misure di attenuazione e informazioni di conferma
Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie utilizzate per acqua potabile, entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento specifico.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per inserire il cyantraniliprole nella parte B dell’elenco delle sostanze attive approvate, con numero d’ordine 99 e con le medesime specifiche tecniche, data di approvazione 14 settembre 2016 e scadenza 14 settembre 2026.
Dati identificativi e specifiche della sostanza
L’allegato I indica il nome comune cyantraniliprole, il numero CAS 736994-63-1, il fatto che il numero CIPAC non è attribuito, la denominazione IUPAC completa, la purezza minima pari a 940 g/kg e i limiti per talune impurezze o componenti (tra cui IN-Q6S09, IN-RYA13, acido metanosolfonico, acetonitrile, eptano e 3-picoline).
Come è indicizzato
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