Sentenza n. 2331/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Palermo che aveva ordinato l’emissione della carta docente e l’assegnazione di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale civile di Palermo, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’emissione della carta docente in suo favore e all’assegnazione sulla stessa della somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente ha documentato sia il passaggio in giudicato del titolo sia la notifica della sentenza al Ministero, effettuata il 27 maggio 2025, nonché l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale definitivo, azionabile nei confronti dell’amministrazione, e inutile decorso del termine dilatorio per l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della stessa Direzione. Il commissario dovrà svolgere il proprio incarico obbligatoriamente, senza compenso aggiuntivo, e depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate in sentenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 189,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un giudicato; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione in ragione del passaggio in giudicato della sentenza civile e dell’inadempimento dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notifica del titolo, costituisce presupposto per l’attivazione dell’esecuzione forzata o del giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha accertato l’inutile decorso.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da tali decreti, quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento.
- In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione a una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare, per l’eventuale fase sostitutiva, un commissario ad acta.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta nominato è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
Come è indicizzato
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