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Sentenza

Sentenza n. 154/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 562/2023 in data 19 settembre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 562/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 21 settembre 2023, il suo passaggio in giudicato certificato dalla Cancelleria del Tribunale di Parma l’11 febbraio 2025 e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione ex artt. 112 e seguenti c.p.a. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l’Amministrazione ne aveva ricevuto regolare notificazione presso un domicilio digitale idoneo e il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era scaduto senza che il giudicato fosse eseguito. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma, mettendo a disposizione quanto dovuto, entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia del TAR. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente e destinato a provvedere entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato decorre, nel caso esaminato, dalla notificazione della sentenza presso il domicilio digitale idoneo dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o di condanna da essa derivanti.
  • La notificazione della sentenza a un indirizzo PEC riconducibile al domicilio digitale istituzionale e idoneo dell’amministrazione è sufficiente a far decorrere il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione per l’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a una successiva richiesta dell’interessato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione inadempiente, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale, salvo quanto diversamente stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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