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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21962/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva: (i) mancata pronuncia ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. rispetto ai capi A e B; (ii) vizio di qualificazione del fatto e censura sulla qualificazione giuridica (richiamo agli artt. 516, 519 e 521 c.p.p., ritenendo che il fatto fosse più riconducibile al furto contestato al capo C che alla ricettazione del capo A); (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata declaratoria di continuazione tra i capi A e B.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B (art. 707 c.p.) perché il reato risultava estinto per prescrizione e ha eliminato la pena ad esso relativa (mesi tre di arresto). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: i primi due motivi considerati generici o aspecifici per mancata correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato; il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto infondato in quanto la motivazione della corte territoriale risultava adeguata (anche il richiamo al precedente penale come elemento decisivo è ritenuto sufficiente). Inoltre la prescrizione del reato contravvenzionale (capo B) intervenuta prima della sentenza di appello ha reso improduttiva la richiesta di pronuncia sulla continuazione tra i reati.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla facoltà delle parti di richiedere la trattazione orale; qui non richiesta e quindi processo trattato con contraddittorio scritto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamo normativo sulle disposizioni emergenziali/procedurali che consentono la requisitoria scritta e trattazione senza udienza orale nelle limitazioni indicate.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e, comunque, la pronuncia sulla continuazione era resa inutile dalla prescrizione del reato B.

  • artt. 516, 519, 521 cod. proc. pen.

    artt. 516, 519 e 521 cod. proc. pen.

    Norme processuali sul giudizio abbreviato e motivazione della sentenza d'appello richiamate nella censura sulla qualificazione del fatto; la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo di adeguata correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato.

  • art. 707 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contravvenzionale contestato al capo B; la Corte ha annullato la condanna per tale capo per estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 110, art. 648, primo comma, cod. pen.

    art. 110; art. 648, primo comma, c.p.

    Riferimento alle fattispecie di concorso di persone e al reato di ricettazione contestato al capo A; rimangono confermate le statuizioni relative salvo quanto annullato per prescrizione.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato per il principio di inammissibilità del ricorso quando il motivo manca di specificità; applicato dalla Cassazione per dichiarare inammissibili i motivi generici.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att., c.p.p.

    Norma richiamata per limitare l'enunciazione dei motivi nei limiti necessari alla motivazione della Corte.

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione deve essere specifico e correlato alle ragioni esposte dal giudice di merito: la genericità o la mancata correlazione comportano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Il ricorso che si limiti a riproporre argomentazioni già valutate in appello, senza indicare il punto di contrasto motivazionale, è destinato a essere dichiarato aspecifico o generico.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche richiamando un solo elemento ritenuto decisivo (es. precedenti penali); non è richiesto che il giudice consideri e discuta ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
  • Se uno dei reati contestati (qui, il reato contravvenzionale) si estingue per prescrizione prima della pronuncia di merito, la richiesta di pronuncia sulla continuazione tra reati diventa priva di effetto, perché viene meno il presupposto dell'esistenza di più reati da cumulare.
  • In caso di estinzione per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa al reato estinto ed eliminare la pena relativa.
  • Nella procedura straordinaria o in presenza di normative emergenziali che consentono trattazione scritta, se le parti non richiedono l'udienza orale il giudizio può svolgersi solo con contraddittorio scritto.

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