Cassazione Penale, Sentenza n. 31756/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha ordinato la consegna allo Stato richiedente (Romania) in esecuzione di mandato di arresto europeo relativo a condanna della Corte regionale di Botosani a 9 anni per tentato omicidio e lesioni aggravate. Denuncia vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato gli indici del "radicamento" in Italia ai sensi dell'art. 18-bis, co. 2 e 2-bis della L. 69/2005, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei reati e dell'inizio della concreta residenza/dimora in Italia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, dopo le modifiche all'art. 22 della L. 22 aprile 2005 n. 69, il ricorso per cassazione nei procedimenti di consegna per mandato di arresto europeo sia limitato ai motivi indicati dall'art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p., con esclusione del sindacato sulla motivazione. Poiché il motivo proposto era essenzialmente un'eccezione motivazionale circa la valutazione del "radicamento" (periodo di detenzione in Romania 19/2/2019-2022 e rientro/inizio lavoro e locazione nel 2023), la Corte lo ha considerato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stato disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 22)
La riformulazione dell'art. 22 ha limitato la proponibilità del ricorso per cassazione ai soli motivi di cui all'art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p., escludendo il sindacato motivazionale e la revisione di merito nei procedimenti EAW.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 18 e art. 18-bis)
L'art. 18 (rifiuto obbligatorio) e l'art. 18-bis (rifiuto facoltativo per radicamento) disciplinano le cause di diniego della consegna. La Corte d'appello ha valutato e escluso l'applicabilità del rifiuto obbligatorio e facoltativo, ritenendo non sussistente il radicamento necessario per il rifiuto facoltativo.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 6, lett. c)
La Corte d'appello ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 6 lett. c) della stessa legge in relazione alla esecuzione del mandato di arresto europeo.
Codice di procedura penale (art. 606, lett. a), b), c))
L'art. 606 definisce i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha precisato che, per i procedimenti EAW disciplinati dall'art. 22 L. 69/2005, sono ammessi soltanto i motivi indicati dalle lettere a), b) e c), mentre i rilievi meramente motivazionali sono esclusi.
Massime di principio
- Nei ricorsi in materia di mandato di arresto europeo la Corte di Cassazione, alla luce della riforma dell'art. 22 L. 69/2005, non è più giudice del merito: non può essere impugnata la motivazione nel senso classico; i motivi devono essere inquadrati tra quelli ammessi dall'art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p.
- Per contestare la valutazione del "radicamento" in Italia conviene centrare la censura su profili di diritto (violazione di norme, incompetenza, nullità o errori qualificabili come di diritto) e documentare in modo chiaro gli elementi oggettivi che dimostrano la stabile presenza (periodo continuativo di residenza, contratto di locazione, lavoro stabile, legami familiari), tenendo conto che periodi di carcerazione all'estero possono interrompere o ridurre il computo del periodo di residenza utile.
- Le valutazioni dei giudici di merito (es.: valutazione della durata effettiva della dimora, incidenza della detenzione all'estero, inizio dell'attività lavorativa) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se presentate come semplici doglianze motivazionali; è quindi strategico predisporre il ricorso di legittimità su profili formali o di diritto.
- Il rischio di inammissibilità comporta anche il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (come la somma a favore della Cassa delle ammende), pertanto valutare attentamente l'ammissibilità dei motivi prima di proporre ricorso per cassazione.
- Se si vuole ottenere il mancato trasferimento per radicamento, occorre fornire prove robuste e cronologicamente coerenti del periodo di residenza continuativa in Italia e prevenire argomentazioni della controparte circa interruzioni (es. detenzioni all'estero) che possano indebolire la tesi del radicamento.
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