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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24072/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un fatto qualificato come estorsione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la riqualificazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo in sostanza che le condotte contestate sarebbero state compatibili con la pretesa di soddisfare un diritto asseritamente vantato per ragioni ereditarie. Con il secondo motivo ha dedotto l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici perché sostanzialmente riproduttivi di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, e comunque infondati: quanto alla qualificazione giuridica, ha richiamato il criterio distintivo soggettivo tra esercizio arbitrario ed estorsione, rilevando che i giudici di merito avevano escluso la ragionevole convinzione dell'esistenza di un diritto e avevano valorizzato la natura estemporanea e violenta delle richieste, ricollegandole alla finalità di ottenere denaro per sostanze stupefacenti; quanto alla pena, ha ribadito che la dosimetria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e infondato nel merito, perché la sentenza di appello aveva correttamente escluso la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; ha ritenuto il secondo motivo anch'esso aspecifico e manifestamente infondato, perché la pena era stata determinata entro la discrezionalità del giudice di merito con motivazione ritenuta congrua.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    norma incriminatrice dell'estorsione, rispetto alla quale il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto; la Corte ha confermato che, in base alle concrete modalità e al profilo soggettivo, la condotta restava estorsiva.

  • artt. 392-393 c.p.

    disciplinano l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; la Corte ribadisce il criterio distintivo rispetto all'estorsione fondato sulla ragionevole convinzione di esercitare un diritto.

  • art. 132 c.p.

    criterio di legalità e discrezionalità nella determinazione della pena; richiamato per affermare che il giudice di merito ha un margine valutativo nella commisurazione della sanzione.

  • art. 133 c.p.

    parametri per la commisurazione della pena; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua perché ancorata agli elementi rilevanti del caso.

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni va operata soprattutto sul piano soggettivo: ricorre l'esercizio arbitrario quando l'agente agisce nella ragionevole convinzione, ancorché infondata, di far valere un proprio diritto; ricorre l'estorsione quando mira a un profitto nella piena consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa.
  • Ai fini della qualificazione del fatto, la violenza o minaccia possono costituire indici sintomatici del dolo di estorsione, specialmente quando le modalità della condotta siano reiterate, violente ed estranee a una reale volontà di tutela di un preteso diritto.
  • In cassazione il motivo è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
  • La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione richiami in modo congruo gli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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